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Comunicazione annuale dati Iva 2015: invio entro il 2 marzo

febbraio 12 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

Entro fine febbraio di ciascun anno, i soggetti titolari di partita IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale, sono tenuti ad inviare la comunicazione dati Iva. Considerato che quest’anno il 28.2 cade di sabato il termine slitta al 2.3.2015.

La legge prevede diversi casi di esonero, tra cui quello di aver presentato entro febbraio la dichiarazione Iva autonoma. Considerato che quest’anno il termine di presentazione della Comunicazione dati IVA è differito al 2.3.2015, l’esonero vale anche nel caso in cui la dichiarazione IVA sia presentata il 2.3.2015. Si ricorda però che presentando la dichiarazione Iva il 2.3.2015 la compensazione per importi superiori a 5.000 Euro potrà essere effettuata soltanto dal 16.4.2015. 

L’abrogazione dal 2016


Il 2015 sarà l’ultimo anno per la comunicazione dati Iva in quanto la legge di stabilità 2015 (art. 1 comma 641 L. 190/2014) ha previsto l’abrogazione di tale adempimento a decorrere dal 2016, e ha introdotto l’obbligo generalizzato di presentazione della dichiarazione Iva autonoma entro febbraio.
Per capire la logica della modifica effettuata dal legislatore occorre ricordare che, attualmente, la dichiarazione Iva può essere presentata con l’Unico (c.d. dichiarazione unificata) oppure autonomamente entro febbraio. Se la dichiarazione è inviata entro febbraio si è esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione dati Iva.
La possibilità di presentazione entro settembre, assieme all’Unico, costituisce in realtà una violazione di un obbligo comunitario che impone di presentare la dichiarazione Iva entro due mesi dalla scadenza di ogni periodo fiscale, quindi entro il mese di febbraio.
Per ovviare a tale violazione il legislatore ha introdotto l’obbligo di presentare la comunicazione dati Iva entro febbraio. In questo modo, infatti, vengono forniti all’Amministrazione finanziaria i dati Iva sintetici relativi alle operazioni effettuate nell’anno precedente, che costituiscono una prima base di calcolo per la determinazione delle “risorse proprie” da versare al bilancio comunitario.
Le modifiche apportate dalla legge di stabilità sono pertanto in linea con le disposizioni comunitarie, e sono finalizzate ad eliminare un obbligo – quello della comunicazione dati Iva – che comporta ogni anno l’invio di 3.300.000 comunicazioni

Esoneri

Sono tenuti all’adempimento tutti i titolari di partita Iva, tranne:
  • I contribuenti che nel 2014:
    • hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72;
    • sono dispensati dagli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 e hanno effettuato soltanto operazioni esenti;ancorché siano tenuti alla presentazione del mod. IVA 2015 per effettuare la rettifica ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72. Non sono esonerati i soggetti che hanno registrato operazioni intraUE ex art. 48, comma 2, DL n. 331/93 ovvero che hanno effettuato acquisti per i quali l’IVA è dovuta dall’acquirente (ad esempio, acquisti di oro e argento puro, rottami, ecc.);
  • I produttori agricoli che nel 2014 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 Euro, quindi in regime di esonero ex art. 34 comma 6 del D.p.r. 633/72;
  • gli esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/72, esonerati dagli adempimenti IVA ex art. 74, comma 6 e che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e che nel 2014 non hanno esercitato altra attività rilevante ai fini IVA;
  • I soggetti passivi UE che nel 2014 nell’ipotesi ex art. 44, comma 3, secondo periodo, DL n. 331/93, hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’IVA;
  • I soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/1991 (regime speciale delle associazioni sportive dilettantistiche) esonerati da tutti gli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • I soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’impostadomiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
  • I soggetti di cui all’art. 74 del TUIR, ossia:
    • gli organi e le amministrazioni dello Stato;
    • comuni;
    • consorzi tra enti locali;
    • le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi;
    • le comunità montane;
    • le province e le regioni;
    • gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
    • gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;
  • soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
  • Le persone fisiche che nel 2014 hanno avuto un volume d’affari ≤ 25.000 Euro anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale. Per i soggetti che adottano il regime contabile agevolato (art. 27 comma 3 del D.l. 98/2011) il limite per l’esonero dalla Comunicazione dati Iva è fissato a 25.822,84 €;
  • I contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi ex art. 27 commi 1 e 2 del DL n. 98/2011;
  • contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il 28 febbraio. Si veda a tal proposito lo speciale del 6.2.2015 “Dichiarazione Iva 2015: l’autonoma apre la stagione”.

Modalità di presentazione

Per la presentazione della comunicazione dati Iva è necessario utilizzare la modalità telematica, direttamente o tramite intermediario. È esclusa, pertanto, ogni altra modalità di presentazione. Le comunicazioni inviate entro la scadenza, ma scartate dal sistema telematico, si considerano comunque tempestive se ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi.
L’intermediario abilitato deve:
  • rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o sarà da lui predisposta. Tale impegno deve essere datato e sottoscritto dall’intermediario e dovrà essere riportato, insieme alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica”, posto nel frontespizio della comunicazione;
  • rilasciare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione in via telematica, l’originale del modello di comunicazione dati IVA, i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. La comunicazione di avvenuta presentazione telematica costituisce, per il dichiarante, prova di presentazione della comunicazione dati IVA;
  • conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall’art. 43 D.P.R. 600/1973, ai fini dell’eventuale esibizione all’Agenzia delle Entrate in sede di controllo.

Cosa succede in caso di omissione

Nel caso in cui la comunicazione non venga trasmessa, o venga presentata con dati incompleti o inesatti, verrà applicata una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 2.065, prevista dall’articolo 11 del D.lgs. n. 471/97. 

Proprio perché la comunicazione dati Iva non ha natura dichiarativa, non è prevista la possibilità di rettificarla o integrarla, il contribuente pertanto avrà solo la possibilità di esporre i dati definitivi nella dichiarazione annuale IVA.

 


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