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Pagamento contanti degli stipendi: le sanzioni

giugno 1 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

L’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) ha pubblicato un parere Prot.  4538 del 22 maggio 2018, in risposta ad un quesito della Guardia di Finanza in merito al nuovo obbligo di pagamento della retribuzione ai dipendenti e dei compensi ai collaboratori unicamente con modalità tracciabili, posto a carico dei datori di lavoro e committenti dalla legge di bilancio (articolo 1, commi 910-913, della legge 205/2017).

Le modalità previste come obbligatorie a partire dal 1 luglio 2018 sono:

- bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore:
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

L’Ispettorato si sofferma in particolare su quali si siano da considerare le violazioni alla disposizione. cui si applica  la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro da comminare al datore di lavoro/committente.

Viene chiarito che la violazione si verifica non solo quando il pagamento avviene con modalità diverse da quelle indicate dalla norma;  ma anche nel caso in cui sia stato utilizzato uno dei mezzi di pagamento previsti ma  sia stato successivamente revocato o annullato

In questi casi si ipotizza un tentativo di eluzione e gli ispettori non potranno  adottare la diffida di cui all’articolo 13 del Dlgs 124/2004,  ma applicheranno la sanzione (articolo 16 della legge 689/1981) con  determinazione della sanzione nella misura ridotta ad un terzo del massimo, ovvero la somma pari a 1.666,67 euro, da versare con codice tributo 741T.

Il ricorso amministrativo avverso il verbale di contestazione e notificazione secondo l’articolo 16 del Dlgs 124/2004  va inoltrato , entro trenta giorni dalla sua notifica.

 


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