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Da oggi 1° agosto e fino al 15 settembre 2012 la sospensione feriale dei termini processuali

agosto 1 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

Da oggi 1° agosto e fino al 15 settembre 2012 i termini processuali, anche tributari, sono sospesi. I termini riprenderanno a decorrere dal 16 settembre 2012, salvo che tale data sia l’ultimo termine per il compimento di un atto: in tal caso, l’adempimento slitta al 17 settembre 2012

L’art. 1 della Legge n. 742/1969 ha disposto la sospensione di diritto, dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, del decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative. Dal 16 settembre il motore della giustizia riparte poi a pieno regime.
Si tratta di un periodo di sospensione di 46 giorni in cui le scadenze processuali si interrompono, senza che possano essere invocati gli istituti della decadenza e della prescrizione dei termini.
Quest’anno occorre considerare che il 16 settembre cade di domenica. In tale circostanza, secondo l’orientamento della Cassazione, il 16 settembre deve essere ugualmente conteggiato come giorno di ripresa della decorrenza dei termini processuali, salvo che tale datarappresenti l’ultimo giorno per la presentazione di un atto (es: proposizione di un ricorso, costituzione in giudizio,m ecc.): in tal caso, infatti, il termine è prorogato al 17 settembre 2012.

Come opera la sospensione

La pausa estiva determina un sostanziale allungamento delle scadenze entro le quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti, previsti dalle disposizioni che regolano il processo tributario. Naturalmente, i termini “congelati” riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (dal 16 settembre).
Al contrario, se l’inizio del decorso dei termini processuali cade durante il periodo di sospensione ferialei termini iniziano a decorrere alla fine del periodo di sospensione e cioè dal 16 settembre.
Più nello specifico, con riferimento alla sospensione feriale dei termini processuali per il 2012:

  • se il termine iniziale di decorrenza processuale cade prima del 1° agosto 2012: si ha lasospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre 2012, conripresa della decorrenza dei termini dal 16 settembre compreso anche se il 15 cade di sabato ed il 16 di domenica (periodo di sospensione di 46 giorni);
  • se il termine iniziale di decorrenza processuale cade all’interno del periodo 1° agosto – 15 settembre 2012: il decorso dei termini parte dal 16 settembre, anche se il 15 cade di sabato ed il 16 di domenica (periodo di sospensione di 46 giorni), salvo che il 16 rappresenti l’ultimo giorno per il compimento di un atto processuale; in quest’ultimo caso, infatti, il termine per il compimento dell’atto slitta dal 16 settembre al 17 settembre 2012(periodo di sospensione di 47 giorni). 

 

Termini processuali sospesi

La norma che prevede la sospensione estiva fa riferimento solo ai “termini processuali” e non anche ai termini “amministrativi”. Di conseguenza, la sospensione feriale non si applica, ad esempio, alla comunicazione di adesione al processo verbale di constatazione (PVC).
Oggetto della sospensione feriale sono i “termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative”. Di conseguenza, i termini processuali sospesi si riferiscono a:

  • le controversie di natura civilistica (ad esempio, controversie in materia di locazione di immobili urbani);
  • le controversie di natura amministrativa e tributaria;
  • i procedimenti giudiziari in materia societaria (costituzioni, trasformazioni, fusioni, scissioni);
  • l’accertamento con adesione del contribuente;
  • la definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie.

Termini del processo tributario

Con riferimento al processo tributario, la norma si applica alle scadenze relative alla presentazione del ricorso contro gli atti impositivi, sia introduttivo che costitutivo, in tutti i gradi di giudizio, dal primo alla Cassazione, ma anche al deposito di documenti e/o memorie illustrative.
Ne deriva, ad esempio, che nel caso in cui la notifica dell’atto di accertamento sia intervenuta prima del periodo di sospensione feriale, ossia prima del 1° agosto 2012, il computo dei 60 giorni utili per la proposizione del ricorso si ottiene sommando il periodo decorso anteriormente al 1° agosto a quello successivo al 15 settembre 2012.
Nel caso, invece, in cui la notifica dell’atto di accertamento sia intervenuta tra il 1° agosto 2012 ed il 15 settembre 2012, ossia durante il periodo feriale, il computo del termine di 60 giorni inizierà dal 16 settembre 2012salvo che il 16 rappresenti l’ultimo giorno per il compimento di un atto processuale; in quest’ultimo caso, infatti, il termine per il compimento dell’atto slitta dal 16 settembre al 17 settembre 2012 (il periodo di sospensione, di fatto, diventa quindi di 47 giorni).
La sospensione feriale si applica quest’anno anche alla nuova istanza di reclamo/mediazioneper le controversie col Fisco di valore non superiore a € 20.000. Più precisamente, la sospensione valesolo per la presentazione dell’istanza, mentre non si applica alla fase di trattazione dell’istanza da parte del Fisco in quanto trattasi di una fase amministrativa e non processuale; pertanto, il contribuente, che ha 60 giorni di tempo dalla data della notifica dell’atto per presentare l’istanza di reclamo/mediazione, deve tenere conto del periodo di sospensione feriale; l’Amministrazione finanziaria, invece, deve dare risposta di accoglimento o meno dell’istanza entro i 90 giorni da essa senza considerare il periodo di sospensione feriale dei termini processuali.

 


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