Ecco la Circolare del Ministero del Lavoro con le Istruzioni per i lavoratori esodati
agosto 3 | Pubblicato da Luigi Sorreca | EconomiaIl Ministero del lavoro, con circolare n. 19 del 31 luglio 2012, fornisce le prime istruzioni sulle modalità operative affinchè i lavoratori salvaguardati, c.d. lavoratori esodati, interessati possano accedere ai benefici di cui all’art. 24, comma 14, del D.L. n. 201/2011. Le istanze, oltre che dai diretti interessati, potranno essere inviate dai consulenti del lavoro, individuati come intermediari abilitati dal Ministero del Lavoro.
Le ISTANZE potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati ex lege n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex lege n. 12/1979), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all’indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime (per esempio: DPL.Roma@mailcert.lavoro.gov.it) o all’indirizzo di posta elettronica dedicata o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R. La citata ISTANZA dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell’azienda presso la quale ha prestato l’ultimo servizio, l’esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l’accesso ai benefici medesimi, e dovrà essere corredata da copia di un documento di identità. Presso le Direzioni Territoriali del Lavoro competenti a ricevere le ISTANZE sono costituite specifiche Commissioni (formate da due funzionari della DTL, di cui uno con funzioni di Presidente e da un funzionario dell’INPS, designato dal Direttore provinciale dello stesso Istituto) con il compito di esaminare le ISTANZE pervenute e rilasciare le decisioni di accoglimento o di diniego. Tali decisioni dovranno essere assunte entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle ISTANZE (21 novembre 2012). L’eventuale esito favorevole dovrà essere tempestivamente comunicato alla competente Direzione provinciale dell’INPS, anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC. In caso di rigetto, il soggetto destinatario del provvedimento potrà, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, ricorrere in via amministrativa, proponendo ISTANZA di riesame innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l’ISTANZA, ovvero apposita impugnativa ai competenti organi di Giustizia amministrativa.
Avv. Rocchina Staiano
Circolare_Ministero_del_Lavoro_19_del_31_07_2012
(Da Fisco e Tasse)