Interessi di mora più bassi dal 1° maggio sulle cartelle pagate in ritardo
maggio 5 | Pubblicato da Luigi Sorreca | EconomiaDal 1° maggio 2014, gli interessi di mora dovuti in caso di pagamento delle cartelle oltre i 60 giorni dalla notifica scenderanno al 5,14% su base annua
Dal prossimo 1° maggio 2014, gli interessi di mora dovuti in caso diritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo scenderanno dall’attuale saggio del 5,2233% su base annua al nuovo saggio del 5,14%.
A stabilire la nuova misura è stato il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 aprile scorso, sulla base della media dei tassi bancari attivi.
Il calcolo degli interessi di mora sulle cartelle di pagamento
L’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze sulla base della media dei tassi bancari attivi.
Tali interessi si applicano solo alle somme iscritte a ruolo, non anche alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi già indicati in cartella.
Gli interessi di mora vanno calcolati “a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento“.
La formula per il calcolo è la seguente:
imposte dovute x n° giorni di ritardo x tasso di interesse di mora
365
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Il nuovo tasso in vigore dal 1° maggio
Attualmente, è in vigore il tasso del 5,2233% in ragione annuale stabilito con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 marzo 2013.
Considerato che, come detto, l’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, l’Agenzia delle Entrate ha interpellato la Banca d’Italia che, con nota del 4 marzo 2014, ha stimato al 5,14% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 01.01.2013 – 31.12.2013.
Con Provvedimento del 10 aprile scorso, quindi, l’Agenzia delle Entrate ha fissato alla suddetta misura del 5,14% in ragione annuale il nuovo tasso degli interessi di mora applicabili in caso di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a seguito del corso dei 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento.
La nuova misura si applicherà a partire dal 1° maggio 2014.
Fino al 30 aprile resta fermo, invece, l’attuale tasso del 5,2233%.
INTERESSI DI MORA
RITARDATO PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO
(art. 30, D.P.R. n. 602/1973)
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Fino al 30.04.2014
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Dal 01.05.2014
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5,2233%
(su base annua)
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5,14%
(su base annua)
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