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Aiuto alla Crescita Economica (ACE): l’Agenzia fa il punto

giugno 3 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia in merito alle modalità di applicazione dellagevolazione ACE “Aiuto alla crescita economica”; Circolare del 23.05.2014 n. 12

L’Agenzia delle Entrate con Circolare del 23 maggio 2014 n. 12/Efornisce alcune precisazioni in relazione alle modalità di applicazionedell’agevolazione ACE e chiarimenti in ordine alla disciplina antielusiva contenuta nell’articolo 10 del decreto ACE. In considerazione delle analogie che caratterizzano alcuni aspetti della norma sull’ACE con le disposizioni già previste per la DIT, si considerano ancora attuali i chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria in merito alle fattispecie che risultino assimilabili per le due discipline di riferimento (in primis, cfr. circolare n. 76/E del 6 marzo 1998 del Ministero delle finanze).
Si ricorda che l’articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rubricato “Aiuto alla crescita economica (ACE)”, ha introdotto unincentivo alla capitalizzazione delle imprese al fine di riequilibrare il trattamento fiscaletra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.
L’obiettivo perseguito con l’ACE, tenendo conto delle esigenze di rafforzamento dell’apparato produttivo del sistema Paese, è quello di incentivare le imprese che si finanziano con capitale di rischio mediante una riduzione della imposizione sui redditi.
In estrema sintesi, l’agevolazione consiste nell’ammettere in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Detto rendimento nozionale è stato fissato al 3% per i primi tre periodi d’imposta di applicazione della normativa in parola, mentre “ per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l’aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento e al 4,75 per cento ”.

 


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