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La legge di Stabilità 2015 cambia le regole del Ravvedimento operoso

dicembre 19 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

La Legge di Stabilità 2015 cambia le regole del ravvedimento operoso con effetto da gennaio 2015 introducendo sanzioni ridotte e tempi più lunghi in capo al contribuente e maggiori entrate fiscali in capo allo Stato con la riduzione degli oneri per l’attività di accertamento e di riscossione, magari anche coattiva. Sarà possibile ravvedersi anche dopo la consegna del verbale di contestazione, l’inizio della verifica o il ricevimento del questionario.

L’obiettivo della riforma in tema di ravvedimento operoso è quello di incentivare la cosiddetta compliance fiscale, ovvero la collaborazione tra Fisco e Contribuenti, con uno scambio sempre più agevole di informazioni, semplificando il rapporto e riducendo quanto più possibile il contenzioso; tutto ciò a favore di sanzioni ridotte e tempi più lunghi per il ravvedimento in capo al contribuente e maggiori entrate fiscali in capo allo Stato con la riduzione degli oneri per l’attività di accertamento e di riscossione, magari anche coattiva.

Il nuovo Ravvedimento dal 2015 cambia il Rapporto tra Contribuento e Fisco

Le nuove norme sul Ravvedimento Operoso introdotte dalla legge di Stabilità 2015  porteranno anche ad un impatto “sociale” più agevole e meno ansioso oltre che ad un rapporto più trasparenze con la Pubblica Amministrazione.
La riforma del ravvedimento persegue l’intenzione di ampliare non solo i termini entro i quali si potrà aderire ma anche le fattispecie di inadempienze alle quali applicarlo.
A differenza di quanto finora consentito, sarà possibile accedere al ravvedimento operoso anche nei seguenti casi:
– consegna del verbale di contestazione;
- inizio di verifica e ispezione;
- ricevimento di questionario.
Nel caso però in cui venga notificato un avviso di liquidazione o di accertamento il contribuente non potrà avvalersi del ravvedimento operoso.
Ciò significa quindi che se è in corso un’attività ispettiva o contestazione limitata al p.v.c. (processo verbale di contestazione) il contribuente potrà ancora aderire, a differenza di quanto avviene ora in base alle normative attualmente in vigore, al ravvedimento operoso.
Le modifiche introdotte dalla Bozza della Legge di Stabilità 2015 sono rintracciabili all’art. 44, commi da 11 a 18: “Adempimenti volontari dei contribuenti”.
La scheda di lettura sottolinea la volontà del Legislatore contenuta appunto nei commi da 11 a 18 dell’art. 44 della Bozza della Legge di Stabilità di modificare le modalità di gestione del rapporto tra fisco e contribuenti, da sempre improntato sulla ufficialità e anche sulla difficoltà di interagire del semplice contribuente chiamato a districarsi spesso all’interno di un groviglio di normative non sempre facili da interpretare.
Si cerca quindi di migliorare la cooperazione e la comunicazione tra il contribuente e l’amministrazio- ne fiscale nonché incentivare l’adempimento spontaneo agli obblighi di natura fiscale (così detto tax compliance).
Analizzando i commi per gruppi di intendimenti possiamo avere questa suddivisione:
il primo gruppo di commi, ovvero dal comma 11 al comma 13 il Legislatore prevede che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni in suo possesso con possibilità da parte di quest’ultimo di segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze alla stessa non noti.
Le disposizioni sembrano collocarsi nell’ambito del percorso segnato di semplificazione fiscale già improntato ed avviato con la legge di delega fiscale (Legge n. 23 del 2014); infatti la legge delega al fine di stimolare l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti verso gli obblighi fiscali introduce nuove modalità di collaborazione seppure in alcuni casi le stesse appaiono forzate.
Saranno messi a disposizione anche gli elementi e le informazioni utili a giungere ad una più corretta va- lutazione dei ricavi, compensi, redditi, volume d’affari, volume della produzione e stima dei medesimi.
La Bozza delle Legge di Stabilità rinvia ad un successivo e prossimo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate la fissazione delle modalità di attuazione.
Il secondo gruppo che comprende i successivi commi dal 14 al 17 intendono invece modificare in ma- niera radicale le modalità, i termini e le agevolazioni ora previste ed azionabili per il ravvedimento operoso.
La rimodulazione, come abbiamo già avuto modo di dire e spiegheremo anche meglio, prevede un’e- stensione delle casistiche, sia oggettive che temporali, per le quali si può accedere al suddetto istituto al fine di consentire ai contribuenti la regolarizzazione autonoma e volontaria degli inadempimenti fiscali e amministrativi commessi.
Chiaramente rimarrà sempre l’elemento premiale ovvero la volontà di premiare maggiormente, con l’applicazione di sanzioni più vantaggiose, il contribuente che regolarizzerà con maggiore tempestività l’adempimento tributario.
Per coerenza con il nuovo impianto di ravvedimento operoso saranno via via eliminati gli istituti del- la definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio e dell’a- desione ai processi verbali di constatazione, con efficacia differita agli atti notificati o consegnati dal 31.12.2016.
Sarà disposto anche un allungamento dei termini sia relativi alla notifica delle cartelle di pagamento che dell’attività di accertamento.
Infine, ma non per ultimo per importanza, il comma 18 apporta semplificazioni in materia di dichiarazione Iva, operanti a decorrere dalla dichiarazione dovuta per l’anno di imposta 2015.

Cambiamo i termini e le sanzioni per la rettifica delle dichiarazioni

Per quanto riguarda le dichiarazioni il contribuente potrà rettificare la propria dichiarazione fino al termine di decadenza del potere di accertamento da parte del Fisco.
Pertanto le nuove scadenze per il ravvedimento saranno:
Termine
Sanzione
Entro 90 gg
Sanzione ridotta a 1/9 del minimo (3,3%)
Entro 2 anni
Entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa o entro 2 anni dalla data di commissione dell’errore o omissione sanzione ridotta a 1/7 (4,2%)
Oltre 2 anni
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa o oltre 2 anni dall’errore, omissione con san- zione a 1/6 del minimo (5%).

 


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