La detrazione del 65% è cedibile ai fornitori
giugno 2 | Pubblicato da Luigi Sorreca | EconomiaDal l°gennaio 2016 i contribuenti incapienti possono cedere la detrazione irpef ai fornitori per pagare parte del corrispettivo dovuto sui lavori di riqualificazione.
La Legge di stabilità 2016 ha introdotto per i contribuenti incapienti (quelli rientranti nella cd. no tax area) la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione del 65% spettante sulle spese sostenute per la riqualificazione energetica di parti condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori, come parte del corrispettivo dovuto. Come previsto dall’art.1 comma 74 L.208/2015 è stato emanato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate con le modalità di cessione di tale credito. Vediamo nel dettaglio.
La novità della cessione del credito corrispondente alla detrazione irpef
L’articolo 1, comma 74, della Legge di stabilità 2016 (L.208/2015) ha modificato l’art.14 del D.L 63/2013, (Legge 90/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) introducendo il comma 2-ter di seguito riportato:
« Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti di cui all’art.11 comma 2; art.13 comma 1 lettera a; art 13 comma 5 lettera a TUIR (DPR 917/86) in luogo della detrazione (…) possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalita’ da definire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
Il provvedimento , in allegato, è stato emanato il 22 marzo 2016 con protocollo n. 43434.
I soggetti coinvolti dalla cessione della detrazione
I soggetti coinvolti dalla cessione del credito corrispondente alla detrazione irpef per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali sono:
- i contribuenti incapienti→ sono i contribuenti che nell’anno d’imposta precedente rispetto a quello in cui sono state sostenute le spese per interventi di riqualificazione energetica non sono tenuti al versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche. Sono cioè i contribuenti che nel periodo d’imposta 2015:
- hanno un reddito da pensione non superiore a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;
- hanno un reddito non superiore a 8.000 euro a cui concorrono i redditi di lavoro dipendente ovveroredditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro; le indennità percepite a carico di terzi dai lavoratori dipendenti in relazione a prestazioni rese sulla base di incarico connesso alla propria qualifica di dipendente; le borse di studio, i premi e i sussidi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale; i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; le remunerazioni dei sacerdoti; le prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare; i compensi per lavori socialmente utili (per l’elenco completo si rimanda alla Circolare 20/E del 2016)
- i fornitori → sono i fornitori di beni e servizi necessari per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici condominiali il cui sostenimento da diritto alla detrazione d’imposta.
Lo scopo della norma è favorire gli interventi di riqualificazione energetica, che prima potevano trovare opposizione fra i contribuenti incapienti, in quanto non beneficiando delle detrazioni irpef, si trovavano a sostenere un costo più alto. Con la cessione del credito questi contribuenti possono far valere la detrazione spettante come parte del pagamento da loro dovuto ai fornitori in base alla tabella millesimale di ripartizione delle spese condominiali.
Cessione del credito corrispondente alla detrazione e utilizzo dai fornitori
I contribuenti sopra individuati possono cedere il credito corrispondente alla detrazione Irpef prevista dalla legge di stabilità 2007 (L.296/2006), art.1, commi 344 e seguenti. Il credito cedibile è il 65% delle spese di riqualificazione energetica di parti condominiali detraibili sostenute nel 2016 dal condomino incapiente in base alla tabella millesimale di ripartizione. Il sostenimento di queste spese deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale e deve avere tutte le caratteristiche previste per la detrazione (riferimento alla norma, CF del contribuente che intende usufruire dell’agevolazione, CF/P.IVA dell’impresa che ha svolto i lavori). Come specificato dal Provvedimento n. 43434 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate: “la cessione del credito è consentita anche per le spese pagate nel 2016 riferite a interventi iniziati in anni precedenti”.
Quindi è possibile cedere il credito riferito:
- alle spese di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici condominiali sostenute nel 2016 per lavori iniziati nel 2016;
- alle spese di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici condominiali sostenute nel 2016 per lavori iniziati in anni precedenti.
A fronte della cessione della detrazione al 65%, i fornitori devono riconoscere al contribuente uno sconto in fattura per un importo determinato liberamente tra le parti ma pari al massimo al 65%.
Come ribadito dalla Circolare 20/E del 2016: Il credito ceduto ha le stesse carattertistiche della detrazione teoricamente spettante al condomino pertanto:
- può essere usato dai fornitori in 10 rate annuali di pari importo esclusivamente compensandolo con le imposte dovute tramite il modello f24;
- non può essere chiesto a rimborso.
Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione irpef
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016, prot. 43434, ha esplicitato le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali. I passaggi da seguire per beneficiarne sono i seguenti:
- delibera assembleare di approvazione dei lavori di riqualificazione energetica da cui risulti la volontà di cedere il credito. Se la delibera di approvazione dei lavori di cui sopra non contiene l’espressa volontà della cessione della detrazione da parte dei condomini incapienti, il condominio deve inviare ai fornitori espressa comunicazione.
- i fornitori comunicano con forma scritta al condominio l’avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo. Come chiarito dalla Circolare 20/E del 2016 i fornitori non sono obbligati ad accettare tale credito in luogo del pagamento loro dovuto.
- il condomino che cede il credito deve sostenere entro il 31 dicembre 2016 il pagamento delle spese corrispondenti alla parte non ceduta con bonifico postale o bancario.
- Il condominio (l’amministratore o uno dei condomini incaricati se la nomina dell’amministratore non è prevista) entro il 31 marzo 2017 deve comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite Entratel o Fisconline i seguenti dati:
- totale spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica
- elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese di cui sopra;
- il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo ceduto da ciascuno
- il codice fiscale dei fornitori a cui viene ceduto il credito e l’importo del credito ceduto a ciascuno di loro.
- Il condominio comunica ai fornitori l’avvenuta comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati sopra elencati.
Attenzione: la mancata comunicazione all’Agenzia dei dati di cui al punto 4, comporta l’inefficacia della cessione del credito.
Riferimenti normativi
L. 208/2015: art.1 comma 74: Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: (…)dopo il comma 2-bis e’ inserito il seguente: «2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in luogo della detrazione di cui al comma 1 del presente articolo possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalita’ da definire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» (…)
DPR 917/86:Art. 11 comma 2:Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l’imposta non e’ dovuta.
DPR 917/86 art 13, comma 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu’ redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a: a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo’ essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo’ essere inferiore a 1.380 euro;
D.L 60/2013, Art. 1 comma 344- Detrazione spese sostenute per riqualificazione energetica degli edifici-Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
D.L 60/2013, Art. 1 comma 348.-Modalita’ di concessione delle detrazioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347-La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 e’ concessa con le modalita’ di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sempreche’ siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
*la rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti e’ asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell’asseverazione;
*il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell’edificio, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, un “attestato di qualificazione energetica”, predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell’unita’ immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L’attestato di qualificazione energetica comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unita’ immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l’attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.