Spesometro; istruzioni per la compilazione entro il 31 dicembre 2011
dicembre 21 | Pubblicato da Luigi Sorreca | EconomiaStiamo vivendo un momento di difficolta’, come giornali e televisioni da tempo raccontano.
Avremmo voluto parlarvi pertanto di incentivi alla produzione, alla ricerca, o di misure strutturali finalizzate ad una maggiore competitivita’ ed all’aumento del prodotto interno lordo, visto che gli osservatori internazionali prevedono nel 2012 per l’Italia una recessione.
Nostro malgrado dobbiamo invece parlarvi di burocrazia, di ulteriori denunce od elenchi che, se pur finalizzati a recuperare materia imponibile, a nostro avviso costeranno al paese ben di piu’ in termini di ore lavorative perse.
Stiamo parlando del risuscitato elenco clienti-fornitori, detto Spesometro, che tale non e’ piu’ essendo diventato un cruciverba di difficile, se non impossibile, compilazione.
Ecco quindi un manuale di pravvivenza per capire cosa va inserito e cosa non “andrebbe” inserito.
Con la raccomandazione di evitare travasi di bile, tanto la sanzione non e’ poi cosi’ pesante!
Per sopravvivere allo spesometro – manuale di sopravvivenza
Questa comunicazione e’ chiamata in gergo Spesometro perche’ finalizzata all’identificazione di coloro i quali manifestano importi rilevanti di spesa, al fine di controllare la loro posizione reddituale.
Vi ricordiamo che comunque questo elenco e’ ben diverso da quello che eravamo abituati a compilare, infatti non e’ piu’ un elenco clienti o Fornitori (che ricordiamo e anche rimpiangiamo) bensi’ un elenco delle fatture emesse e ricevute, quindi ben piu’ corposo e complicato del precedente.
L’elenco deve essere trasmesso solo per via telematica. Chi non disponesse del software apposito, che le software house stanno diffondendo in questi giorni, puo’ utilizzare quello che l’Agenzia Entrate, bonta’ sua, ha messo gratuitamente a disposizione sul suo sito www.agenziaentrate.gov.it.
L’Elenco per l’anno 2010 che ci accingiamo a redigere e’ un banco di prova di quello, certamente ancora piu’ complicato, inerente l’anno 2011 che entro il 30.4.2012 dovremo compilare: il primo infatti comprende solo le transazioni pari o superiori a € 25.000, al netto dell’Iva, il secondo comprende le transazioni pari o superiori a € 3.000.
Soggetti obbligati e soggetti esclusi
Soggetti obbligati
Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini IVA che effettuano operazioni rilevanti IVA, quindi tutte le imprese ed i lavoratori autonomi, comprese quelli in contabilita’ semplificata o nel regime delle nuove iniziative ex art. 13 L. 388/2000.
Soggetti esclusi
Sono esclusi i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi ex L. 244/2007 e, limitatamente al 2010, i negozianti ed artigiani non obbligati all’emissione della fattura. Pure esclusi i curatori per gli incarichi fallimentari.
Operazioni 2010 oggetto di comunicazione o escluse
La comunicazione va effettuata relativamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nell’anno 2010 che siano rilevanti ai fini IVA e di importo, al netto dell’Iva, pari o superiori a € 25.000. Eventuali Note di Credito emesse/ricevute nell’anno vanno sottratte.
Regola generale: se l’operazione e’ gia’ stata comunicata in altri elenchi (Intra, Black List) non va piu’ inserita in questi elenchi.
In sintesi, nell’elenco delle operazioni effettuate o in quello delle operazioni ricevute nel 2010 vanno indicate le seguenti, sempreche’ di ammontare pari o superiore a € 25.000.
Operazioni da indicare nei 2 elenchi
- le operazioni imponibili effettuate risultanti da fattura, anche se il cessionario e’ un privato
- le operazioni non imponibili od esenti effettuate risultanti da fattura, comprese quelle per rivendita di auto, quelle per cessioni ad esportatori abituali, le triangolazioni intracomunitarie ex 58/331 (IT1 vende a IT2 che vende a UE1), le operazioni artt. 8-bis, 9, 38-quater, 71e 72 del Dpr 633/72
- le cessioni gratuite di beni prodotti o commerciati dall’impresa
- trasporti internazionali da soggetti UE Non Imp. art. 9 (quindi non soggetti agli elenchi Intra), sempre che non siano stati gia’ indicati nell’elenco Black List
- le prestazioni di servizi ricevute da paese extraUE non Black List fuori campo Iva art. 7-ter
- le operazioni imponibili ricevute (acquisti di beni o di servizi) risultanti da fattura
- le operazioni non imponibili od esenti ricevute risultanti da fattura
- le operazioni soggette al regime del margine (per la quota soggetta ad Iva)
- le operazioni soggette al reverse charge Iva
- fatture ricevute da soggetti minimi
- le fatture riepilogative mensili, di importo complessivo pari o superiori a € 25.000, pur se composte da consegne di importo inferiore (e’ una novita’, prima contavano le singole consegne)
- acquisti e vendite di automezzi
Operazioni da non indicare
- le operazioni ricevute da privati (es.: ricevuta d’affitto da parte di privato)
- le importazioni
- le esportazioni art. 8 c. 1 lett. a) e b) ma non la lett. c) che riguarda gli esportatori abituali
- le cessioni o gli acquisti IntraUE non imponibili art. 41/331 (perche’ gia’ comunicate con gli elenchi Intra)
- le operazioni con paesi a fiscalita’ privilegiata (perche’ gia’ comunicate con gli elenchi Black List); pero’ attenzione poiche’ gli elenchi black list sono partiti solo dall’1.7.2010, pertanto le operazioni intercorse con paesi black list nel 1° semestre 2010 non sarebbero escluse, a meno che non siano importazioni, esportazioni od operazioni fuori campo Iva gia’ escluse da questo elenco per altri motivi
- le operazioni fuori campo Iva 7-ter (es.: prestazione di servizi effettuata a soggetto passivo UE)
- le cessioni di immobili e i contratti di mutuo (gia’ a conoscenza del Fisco)
- gli acquisti fuori campo Iva (es.: affitto pagato a privato)
- le spese anticipate in nome e per conto del cliente, escluse da Iva art. 15/633 (che non si contano ai fini del superamento della soglia, esempio le fatture degli spedizionieri doganali recanti l’anticipazione dell’Iva)
- le cessioni a privati se il pagamento e’ avvenuto tramite carta di credito, carte prepagate o bancomat (l’assegno bancario, circolare o il bonifico invece comportano l’obbligo di segnalazione)
Precisiamo che non si tratta di un elenco clienti o fornitori, bensi’ di un elenco di operazioni, pertanto lo stesso cliente puo’ apparire in piu’ righe dell’elenco se piu’ volte ha acquistato beni o servizi per almeno € 25.000.
Casi particolari
1) Forniture ricorrenti: se ogni mese vendiamo merce al Cliente A per circa € 4.000 + Iva, non scatta nessun obbligo di comunicazione anche se alla fine del 2010 gli abbiamo venduto per totali € 48.000 in quanto ogni operazione, se autonoma e considerata singolarmente, non supera € 25.000. Se un mese vendiamo a quel cliente per euro 30.000 + Iva, scatta l’obbligo di segnalare solo quella operazione.
2) Appalti, forniture periodiche contrattualizzate, somministrazioni, contratti di manutenzione: al contrario, se per un appalto fatturiamo al medesimo cliente € 5.000 mensili + Iva per 6 mesi, scatta l’obbligo perche’ complessivamente l’operazione, pari a 30.000 euro, viene considerata unitariamente e supera il limite di € 25.000.
Regole particolari valgono infatti per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e per i contratti dai quali derivano corrispettivi periodici, per i quali gli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate sussistono qualora i corrispettivi complessivamente dovuti siano di importo non inferiore a € 25.000.
Altro esempio: se un fornitore di mobili a luglio 2010 vende un salotto per € 20.000 euro e a settembre vende allo stesso cliente una cucina per € 12.000 euro, nessuna comunicazione andra’ fatta se trattasi di due acquisti distinti, mentre andra’ fatta se esiste un unico contratto di fornitura dei due oggetti.
In questi casi infatti al fine di determinare il superamento o meno del limite soglia, in presenza di:
- contratti dai quali derivano pagamenti periodici (appalto, fornitura, somministrazione, locazione, noleggio, manutenzioni, ecc.): va fatto riferimento ai corrispettivi relativi ad un intero anno solare;
- contratti tra loro collegati: va fatto riferimento al corrispettivo relativo all’intera operazione nel suo complesso.
In merito l’Agenzia Entrate ha precisato che il collegamento negoziale tra più contratti può essere previsto sia da disposizioni normative che dalle condizioni contrattuali fissate autonomamente dalle parti e che va comunicato soltanto l’importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell’anno di riferimento.
Facendo un ulteriore esempio, in un contratto per la tenuta ed elaborazione della contabilità che prevede un corrispettivo mensile di € 3.000 (per un totale di € 36.000 annui), se nel 2010 sono stati fatturati acconti per complessivi € 15.000, entro il 31.12.2011 si dovrà comunicare l’operazione in esame anche se l’importo e’ sotto la soglia di riferimento.
Analogamente nel caso di cessioni di beni per un importo, supponiamo, di 30.000 euro, con fatturazione nell’anno 2010 di un unico acconto di 8.000 euro: nell’elenco per il 2010 dovrà essere indicata l’unica operazione resa e ricevuta nell’anno, pari a 8.000 euro, anche se inferiore alla soglia, indicando nel campo «data dell’operazione» la data di registrazione dell’operazione stessa.
3) Note di variazione
Nel caso di fatture rettificate da note di variazione (Note di Credito o di Debito), occorre indicare come importo dell’operazione la differenza, ma solo se la Nota di variazione e’ nello stesso anno solare. Se l’operazione e’ di importo, supponiamo, di € 28.000 e la nota di credito e’ di euro 5.000, l’operazione non va comunicata perche’ inferiore alla soglia limite di € 25.000.
4) Fatture cointestate
E’ tipico delle imprese edilizie. Preliminarmente si considera l’importo totale della fattura per verificare il superamento della soglia, in caso positivo va effettuata una segnalazione per ogni cointestatario per la quota di sua spettanza (anche se inferiore alla soglia) indicando come modalita’ di pagamento il codice 2 “pagamento frazionato”.
5) Ricevute fiscali emesse a soggetto passivo Iva
Va scorporata l’Iva, da indicare nel campo 6; l’imponibile va indicato nel campo 5.
6) Acconto nel 2010 < € 25.000 e saldo nel 2011
Se nel 2010 esiste una fattura d’acconto di € 20.000 e nel 2011 una fattura di saldo di € 10.000, occorre considerare che la somma supera i 25.000 €, per cui nel 2010 va ugualmente indicata l’operazione di € 20.000, anche se inferiore alla soglia.
Dati da indicare e termine di presentazione Spesometro
Dati da comunicare
Nella comunicazione devono essere riportati i seguenti dati:
- La partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, acquirente o committente;
- per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, il cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale, se persone fisiche;
- denominazione, ragione sociale o ditta, domicilio fiscale, se soggetti diversi dalle persone fisiche; per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi previsti con riferimento alle persone fisiche per almeno uno dei soggetti che ne hanno la rappresentanza;
- i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, nonché l’IVA applicata, ovvero l’indicazione che si tratta di operazione non imponibile o esente; nel caso di operazione non soggetta all’obbligo di fatturazione (documentata da scontrino o ricevuta) il corrispettivo comprendera’ l’Iva; nel caso di operazione effettuata verso privati il corrispettivo, anche se risultante da fattura, deve comprendere l’Iva;
- la data di registrazione dell’operazione nel registro Iva, con le modalita’ di pagamento (acconto, saldo ovvero importo non frazionato), importo dovuto (l’imponibile), tipologia di operazione (se trattasi di cessione di beni ovvero di prestazione di servizi);
- per le sole cessioni/prestazioni rese a soggetti passivi Iva, il numero della fattura;
- tipologia di invio: indicare 0 (zero) per invio ordinario, 1 per invio sostitutivo, 2 per annullamento;
- tipologia operazione: 1 per cessione o prestazione resa, 2 per acquisto o prestazione ricevuta; nel caso di fatture miste (cessione + prestazione) va indicato il codice prevalente;
- modalita’ di pagamento: 1 per corrispettivo non frazionato, 2 se frazionato, 3 per corrispettivi periodici;
- nel caso di note di variazione indicare C per Credito, D per Debito;
- nel caso di contratti che prevedono corrispettivi periodici, va compilata un’unica riga indicando la data di registrazione dell’ultima fattura;
Termine di presentazione
La comunicazione va presentata entro il 31 dicembre 2011 (cadendo di sabato la scadenza slitta al 2.1.2012) ; per l’individuazione delle operazioni da includere nella comunicazione è necessario avere riguardo al momento di registrazione dell’operazione sui registri IVA ovvero, in mancanza, al momento in cui l’operazione è considerata effettuata ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 633/72.
Modalita’ di trasmissione degli elenchi
La comunicazione andra’ trasmessa solo in via telematica (Entratel o Fiscoonline) all’Agenzia delle Entrate o direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando l’apposito software reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.
Riepilogando:
- per l’anno 2010 vanno indicate negli elenchi solo le operazioni documentate da fattura, se di importo uguale o superiore a € 25.000, al netto dell’Iva, comprendendovi (vedi Circ. Agenzia Entrate n. 24/E/2011) tuttavia anche le operazioni dei negozianti al minuto ed artigiani, non soggette all’obbligo di emissione fattura, ma per le quali e’ stata emessa fattura; scadenza 31.12.2011.
Le sanzioni e le metodologie di lavoro per evitare il ricovero psichiatrico
Sanzioni
In caso di omessa comunicazione ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri la sanzione applicabile va da € 258 a € 2.065. In teoria e’ sanzionabile anche la comunicazione che riporta operazioni che non andrebbero incluse nell’elenco. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine è tuttavia possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva di quella già trasmessa, al fine di correggere eventuali errori o omissioni, senza incorrere in sanzioni, a condizione che la sostituzione sia effettuata mediante annullamento della precedente comunicazione.
Oltre i 30 giorni e’ possibile solo il ravvedimento operoso.
Quale metodologia di lavoro adottare per evitare il ricovero psichiatrico?
Come avrete notato, se pretendessimo di adempiere puntualmente agli obblighi impostici, che comprendono operazioni in generale escluse ed escludono operazioni in generale comprese, in un farraginoso elenco di dati e di date, di codici e causali, potremmo rischiare l’esaurimento. Cerchiamo tuttavia di fare il nostro dovere, senza pretese di essere perfetti, perche’ a nostro avviso questo modello non e’ “lunare” ma astrale!
Abbiamo visto le prime bozze dei programmi informatici; essi di solito si limitano a proporre al contribuente una lista di tutte le fatture, emesse o ricevute, di importo pari o superiore alla soglia di € 25.000.
Si trattera’ allora di verificarle una per una, depennando quelle da non indicare e, eventualmente, inserendo quelle non nella lista ma ugualmente da indicare.
Nel dubbio, meglio inserire un’operazione in piu’ in forza della massima secondo la quale “nel di piu’ ci sta anche il di meno”; e tranquillizziamoci considerando che l’omissione o l’invio della comunicazione con dati incompleti o non corrispondenti al vero comporta l’applicazione di una ridotta sanzione.
(dott. Sergio Massa da “Fisco e Tasse”)