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Antiriciclaggio: obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

ottobre 13 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

Il D.lgs. antiriciclaggio 2017, in attuazione dei principi alla base della lotta al riciclaggio o finanziamento del terrorismo, responsabilizza le figure che vengono in gioco in un rapporto professionale da cui potrebbe generarsi una fattispecie di riciclaggio o illecito finanziamento.
Insieme con gli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione della documentazione, ecc. il D.Lgs. n. 90/2017 relativo all’antiriciclaggio, individua per i soggetti obbligati ex art. 3 (e nello specifico per i professionisti e gli intermediari finanziari), l’obbligo di segnalare le operazioni sospette. Tale obbligo sussiste già nel momento in cui, nel soggetto obbligato, si generi il sospetto che l’operazione possa configurare casistiche vietate dal D.Lgs. sull’antiriciclaggio. In particolare il sospetto è desunto:

  • dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni;
  • dal collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto;
  • dal ricorso frequente e/o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti i limiti prescritti ex art. 49 del presente decreto;
  • dal prelievo o versamento in contante di importi non coerenti al profilo di rischio del cliente, tenuto conto degli indicatori di anomalia indicati e aggiornati dalla UIF.

Il legislatore all’art. 35 del D.Lgs. 231/2007, proprio in attuazione dell’obbligo di segnalazione, ha previsto che i soggetti obbligati, debbano astenersi dal compiere (quindi anche solo dal dare inizio) l’operazione per la quale sussista la circostanza di sospetto; questo fino al momento in cui non l’abbiano segnalata all’UIF. La trasmissione tempestiva della segnalazione all’UIF dovrà avvenire quando si abbia notizia ovvero il motivato sospetto circa:

  • la sussistenza di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
  • la provenienza dei fondi da attività criminose, indipendentemente dalla loro entità.

Sono fatti salvi i casi in cui l’operazione debba essere necessariamente eseguita, sussistendo un obbligo di legge di ricevere l’atto ovvero nei casi in cui l’esecuzione dell’operazione, non possa essere rinviata a causa degli stimati tempi di operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell’operazione possa ostacolare le indagini.  In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l’atto o eseguito l’operazione, ne dovranno comunque rendere edotta l’UIF, con comunicazione immediata
Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette:

  • non costituiscono violazione di   restrizioni alla comunicazione di informazioni contrattualmente definite;
  • non costituiscono violazione di   restrizioni alla comunicazione di informazioni, previste a livello normativo (ergo per i professionisti non comportano una violazione del segreto professionale);
  • non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell’attività criminosa sottostante, prescindendo dal concreto realizzo dell’attività illegale.

Non sono tenuti all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, i professionisti ove ricevano informazioni da un loro cliente ovvero ottengano le stesse a seguito dell’esame della posizione giuridica, dell’espletamento dei compiti di difesa nonché di rappresentanza dello stesso in sede giudiziale, di negoziazione assistita, compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo.

 


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