Come funziona adesso la collaborazione occasionale
maggio 2 | Pubblicato da Luigi Sorreca | EconomiaIl lavoro autonomo occasionale, (o “contratto d’opera” previsto dal codice civile all’articolo 2222), si realizza quando una persona si obbliga a compiere nei confronti del committente, a fronte di un compenso, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.
Chiunque puo svolgere questo tipo di prestazione di lavoro, senza limiti di reddito.
I caratteri essenziali sono:
a) prestazione di lavoro prevalentemente personale;
b) assenza di vincolo di subordinazione;
c) corresponsione di un corrispettivo;
d) oggetto della prestazione consistente in un’opera o un servizio.
La prestazione e il corrispettivo possono essere concordata sia in forma orale che per iscritto ma la redazione del contratto non è obbligatoria.
Se svolta nei confronti di un soggetto sostituto d’imposta (soggetto con Partita IVA) la prestazione genera un reddito fiscalmente soggetto ad una ritenuta alla fonte del 20% e previdenzialmente soggetta al versamento previdenziale calcolato con le aliguote vigenti per la Gestione Separata collaboratori ma  solo qualora l’importo lordo del compenso ecceda i 5.000 euro annui.
Il reddito che ne deriva  rientra nella categoria fiscale residuale dei Redditi diversi.
Questo tipo di prestazione non da diritto, una volta terminata, ad indennità di disoccupazione – DIS Coll – che spetta invece ai collaboratori coordinati e continuativi.
1) I contributi previdenziali per le collaborazioni occasionali
2) Fac simile di ricevuta, adempimenti committente e dichiarazione dei redditi
3) Collaborazione coordinata, prestazione occasionale: differenze
I contributi previdenziali per le collaborazioni occasionali
Come detto , pur non esistendo alcun valore economico massimo per le collaborazioni occasionali, al di sopra di una certa soglia di reddito il collaboratore occasionale è tenuto al pagamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata collaboratori INPS, calcolati sul compenso ricevuto con l’aliquota di riferimento fissata ogni anno dall’INPS.
A decorrere dal 1/1/2014, infatti, per i collaboratori occasionali vige l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, solo quando i compensi percepiti in un anno sono superiori a 5.000 euro.
Nel limite dei 5.000 euro sono ricompresi tutti i compensi percepiti dai diversi committenti , senza tener conto di altre tipologie di reddito quali co.co.co. o lavoro subordinato. Per questo, il collaboratore deve comunicare con immediatezza al committente il superamento di tale soglia di esenzione contributiva.
Se la soglia fosse superata con più compensi nello stesso mese, ciascun committente concorrerà  al versamento dei contributi in misura proporzionale, in base al rapporto fra il suo compenso e il totale delle erogazioni del mese, sulla base delle aliquote sottoriportate:
Situazione Previdenziale del collaboratore | Aliquota complessiva e sua ripartizione |
Soggetti iscritti alla G.S. e non iscritti ad altra forma previdenziale o pensionistica (co.co.co., lavoro occasionale e venditori porta a porta oltre i 5.000 euro) | 33% + 0,72% dovuto per la tutela della maternità , assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero di cui:
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Soggetti iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria o già pensionati | 24,00% di cui:
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Fac simile di ricevuta, adempimenti committente e dichiarazione dei redditi
Nella ricevuta per prestazione occasionale andranno quindi esposti la ritenuta d’acconto e i contributi a carico del datore di lavoro, se dovuti perché oltre soglia, come segue:
NOME _ COGNOME
Via ________________, n. __
Cap. ______         Città _____
C.F. ____________________
Luogo di Nascita __________
Data di nascita __ __ ____                                                                    Spett.le ______
RICEVUTA DEL ……..
Il sottoscritto ________________________________________
dichiara di ricevere la somma lorda di euro euro ______,00 (euro ___________________/__) per l’attività occasionale di collaborazione relativa a : ___________________________________________________ svolta nel periodo ________________________.
Al suddetto importo lordo andrà detratta:
- la ritenuta d’acconto (20%) pari a euro ______,00 ( euro___________________/__)
- la trattenuta previdenziale pari a 1/3 dell’aliquota vigente dovuta alla Gestione separata
per un corrispettivo netto pagato pari a euro euro ______,00 ( euro___________________/__)
Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la propria responsabilità che la prestazione è stata resa alla azienda in completa autonomia e con carattere del tutto occasionale non svolgendo il sottoscritto prestazione di lavoro autonomo con carattere di abitualità .
Data
In fede
Per l’instaurazione di tale rapporto non necessita la Comunicazione Obbligatoria al competente Centro per l’Impiego (modello Unilav).
Il committente versa all’erario, entro il 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento del compenso, la ritenuta d’acconto del 20% tramite modello F24 con codice tributo 1040. Sul medesimo modello F24, se dovuto, il committente versa all’INPS Gestione Separata, il contributo complessivo composto da 1/3 prelevato al collaboratore e dei 2/3 a suo carico
Entro il 7 Marzo dell’anno successivo a quello dell’erogazione del compenso il committente deve compilare e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica (CU) , che va inviata al collaboratore entro la data del 31 Marzo.
Il collaboratore, entro il termine di presentazione della propria dichiarazione dei redditi, espone il compenso ricevuto nel quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche, ovvero nel quadro D del modello 730.
Il contributo INPS pari a 1/3, sottratto al compenso ricevuto, potrà essere dedotto dal proprio reddito dal collaboratore quale onere deducibile.
Collaborazione coordinata, prestazione occasionale: differenze
La collaborazione o lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 del codice civile è una tipologia contrattuale mai mutata nel tempo e spesso confusa con altre, in ragione dei termini usati dal legislatore anche in altri casi (“collaborazione”- “occasionale”). Va distinta quindi da :
- mini co.co.co (collaborazioni coordinate) di cui all’art. 61 co. 2 del D.Lgs. n. 276/2003 sono state abrogate dal 2012 ad opera del D.Lgs. n. 81/2015,
- nuovo contratto telematico di prestazione occasionale in vigore dal  2017  (ex voucher) che  prevede l’iscrizione di committente e prestatore alla piattaforma INPS che gestisce telematicamente versamenti del datore di lavoro e i compensi al collaboratore, trattenendo i contributi previdenziali , con un tetto massimo di compensi annuali.
- collaborazioni coordinate e continuative ancora in vigore pur con molti limiti dopo il Jobs Act , facenti capo all’art. 409 c.p.c. e art. 50 del TUIR ( redditi assimilati al lavoro dipendente) Rispetto  il lavoro autonomo occasionale si distinguono per:
s  potere di coordinamento del committente;
s requisito della continuità delle prestazione;
s inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione aziendale.