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Comunicazione beni ai soci: modificati i termini di presentazione

aprile 18 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

La comunicazione dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari e dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa, deve essere effettuata entro 30 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento; Provvedimento del 16.04.2014

Modificati i termini di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari e dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa, con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16 aprile 2014.
La comunicazione deve essere effettuata entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento, o in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti.
Il nuovo termine per la comunicazione dei dati ha lo scopo di agevolare l’adempimento comunicativo, prevedendo una tempistica successiva alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi che, in relazione alla disciplina relativa ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari, consente l’utilizzo di elementi che in sede dichiarativa hanno già concorso alla tassazione del reddito diverso (determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento), per i soggetti che ricevono in godimento beni aziendali e determinato l’indeducibilità dei relativi costi sostenuti, per i soggetti concedenti i beni in godimento.
La scelta tiene conto dell’ulteriore esigenza di evitare la concentrazione di un’unica scadenza dell’adempimento comunicativo e di quello dichiarativo. Per detti motivi il nuovo termine prevede, per entrambe le comunicazioni, una tempistica successiva (30 giorni) alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

 


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