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Comunicazione Liquidazione Iva: come rimediare ad errori ed omissioni

marzo 9 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

Il 28 febbraio è scaduto il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni del IV° trimestre 2017 (per i mensili i dati delle liquidazioni di Ottobre-Novembre-Dicembre, per i trimestrali i dati della liquidazione del Quarto trimestre). Nel caso in cui ci si accorga di aver trasmesso dati errati o incompleti, o addirittura di non aver inviato la comunicazione stessa, è sempre possibile regolarizzare le violazioni commesse:

  • inviando la comunicazione corretta
  • e versando le sanzioni (art. 11, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) eventualmente ridotte per l’applicazione del ravvedimento operoso.

come chiarito dall’Agenzia nella Risoluzione 104/E/2017, non necessariamente questi due adempimenti devono essere effettuati nello stesso momento, ricordiamo però che i termini entro cui si procede alla correzione determinano la misura della sanzione base, secondo l’articolo 11, e la riduzione applicabile per effetto del ravvedimento.

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è, punita con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

E’ sempre necessario ripresentare il Modello di Comunicazione corretta?

No, non sempre.

In particolare, fermo il versamento della sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento, qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della Dichiarazione annuale IVA 2018 (entro il 30 aprile 2018), è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata.

Non vi è obbligo di invio quando la regolarizzazione avviene direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione, in queste due ipotesi:

  • se con la Dichiarazione Iva annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, indicando nel quadro VH la corretta liquidazione, è dovuta la sola sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta.
  • se, invece, con la Dichiarazione Iva annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento si dovrà presentare una Dichiarazione Iva annuale integrativa, e versare la sanzione di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 471 del 1997 (infedele dichiarazione), eventualmente ridotta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a-bis) e ss, del D.Lgs. n. 472 del 1997, nonché la sanzione di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.

Vediamo l’importo delle sanzioni dovute a seguito di ravvedimento, a seconda del momento in cui viene effettuata la trasmissione della comunicazione delle liquidazioni IVA del 4° trimestre corretta (entro o oltre i 15 giorni dalla scadenza):

Scadenza Adempimento Correzione entro 15 giorni Sanzione Ravvedimento
ex art. 13, comma 1, lett. a-bis
Sanzione Ravvedimento
ex art. 13, comma 1, lett. b
Sanzione Ravvedimento
ex art. 13, comma 1, lett. b-bis
Sanzione Ravvedimento
ex art. 13, comma 1, lett. b-ter
Sanzione Ravvedimento
ex art. 13, comma 1, lett. b-quater
IV° trimestre
28 febbraio 2018
15 marzo 2018
(anche tramite presentazione, nella medesima data, della dichiarazione)
27,78 euro
(sanzione base di 250,00 euro ridotta a 1/9)
entro il 29 maggio 2018
31,25 euro
(sanzione base di euro 250,00 ridotta a 1/8)
entro il 30 aprile 2019
35,71 euro
(sanzione base di euro 250 ridotta a 1/7)
entro il 30 aprile 2020
41,67 euro
(sanzione base di euro 250,00 ridotta a 1/6)
entro il 31 dicembre 2024
(art. 57 del d.P.R. n. 633/1972)
50,00 euro
(sanzione base di euro 250,00 ridotta a 1/5)
fino alla notifica dell’atto impositivo
Scadenza Adempimento Correzione oltre i 15 giorni Sanzione Ravvedimento
ex art. 13, comma 1, lett. a-bis
Sanzione Ravvedimento
ex art. 13, comma 1, lett. b
Sanzione Ravvedimento
ex art. 13, comma 1, lett. b-bis
Sanzione Ravvedimento
ex art. 13, comma 1, lett. b-ter
Sanzione Ravvedimento
ex art. 13, comma 1, lett. b-quater
IV° trimestre
28 febbraio 2018
dal 16 marzo 2018
(anche tramite presentazione, nella medesima data, della dichiarazione)
55,56 euro
(sanzione base di euro 500,00 ridotta a 1/9)
entro il 29 maggio 2018
62,50 euro
(sanzione base di euro 500,00 ridotta a 1/8)
entro il 30 aprile 2019
71,43 euro
(sanzione base di euro 500,00 ridotta a 1/7)
entro il 30 aprile 2020
83,33 euro
(sanzione base di euro 500,00 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre 2024
(art. 57 del d.P.R. n. 633/1972)
100,00 euro
(sanzione base di euro 500,00 ridotta a 1/5)
fino alla notifica dell’atto impositivo


Esempio pratico

In caso di omessa comunicazione della liquidazione periodica relativa al quarto trimestre del 2017 (scadenza 28.02.2018), si possono presentare diverse situazioni a seconda della data in cui il contribuente decide di ravvedersi:

  1. ravvedimento il 2 aprile 2018, deve assolvere all’obbligo comunicativo e versare euro 55,56 (sanzione base di euro 500,00 ridotta a 1/9);
  2. ravvedimento il 10 settembre 2018, se nella dichiarazione IVA 2018 (presentata entro la scadenza del 30 aprile 2018) sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, deve versare solo euro 71,43 (sanzione base di euro 500,00 ridotta a 1/8);
  3. ravvedimento il 10 settembre 2018, se nella dichiarazione IVA 2018 non sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, deve presentare la dichiarazione integrativa versando la relativa sanzione cui si aggiunge quella di euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7).

 


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