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Deducibilità e indeducibilità ai fini fiscali di imposte, sanzioni ed interessi

aprile 1 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

Spesso nella pratica fiscale ci si chiede se e quali debiti tributari siano oggetto di deducibilità anche  ai fini fiscali. La risposta è tutt’altro che univoca e dipende dalla tipologia di imposta o tassa e dal motivo del pagamento (se per versamento spontaneo o in base ad atto impositivo). Con il presente articolo si  riepilogano le regole in merito.

Innanzi tutto il criterio di imputazione da seguire è quello dellacassa così come previstonell’art. 99 Tuir secondo cui “le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, non sono ammesse in deduzione.. mentre le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento”.

IVA

Come si ricava indirettamente dalla norma, l’Iva indetraibile è normalmente imputabile quale onere accessorio al costo cui si riferisce e sempre che ne sia stato effettuato il pagamento.

Esempio: acquisto e gestione di autovettura da concedere in uso promiscuo al dipendente con inserimento del fringe benefit in busta paga. In questo caso l’IVA indetraibile per l’azienda (60% dei costi di acquisto e gestione) è deducibile fiscalmente in quanto onere sopportato dalla società.

Interessi passivi per Iva trimestrale – le imprese che optano per il versamento dell’IVA trimestrale, devono versare una maggiorazione del 1% a titolo di interessi. Tali interessi non sono deducibili per espressa disposizione legislativa (art. 66 comma 11 DL 331/93).

Ravvedimento operoso- la sanzione non è mai deducibile, mentre lo sono gli interessi ai fini IRES/IRPEF.

REGISTRO

È normalmente deducibile ai sensi dell’art. 99 Tuir, sia ai fini IRES/IRPEF che ai fini IRAP. La spesa di registrazione di un contratto di locazione sostenuta in un’unica soluzione, è deducibile interamente nell’esercizio del pagamento. In taluni casi la spesa è da capitalizzare quando ha valenza pluriennale (es. acquisto di azienda), oppure viene imputata come onere accessorio al costo cui si riferisce (es. acquisto di terreno edificabile o fabbricato strumentale da privato).

Ravvedimento operoso- la sanzione non è mai deducibile, mentre lo sono gli interessi ai fini IRES/IRPEF. L’imposta ravveduta è deducibile se lo era anche in origine.

IMU

La deducibilità è possibile per l’Imu effettivamente pagata. Si precisa al proposito che l’Imu per l’immobile in leasing è pagata dal conduttore. La deducibilità è parziale:

per il 2013 è il 20% dell’Imu pagata sugli immobili strumentali;

per il 2014 è il 30% dell’Imu pagata sugli immobili strumentali.

L’IMU è indeducibile ai fini IRAP.

Ravvedimento operoso- la sanzione non è mai deducibile, mentre lo sono gli interessi ai fini IRES/IRPEF. L’imposta ravveduta è deducibile se lo era anche in origine.

IRAP

L’IRAP è generalmente indeducibile dalle imposte sui redditi, a parte le seguenti eccezioni:

  • La quota IRAP relativa alle spese per il personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni spettanti è deducibile dall’Ires/Irpef . Trattasi sostanzialmente dell’IRAP che si genera per effetto dell’indeducibilità del costo del lavoro.
  • L’IRAP dovuta sugli oneri finanziari netti è deducibile ai fini Ires/Irpef in misura forfettaria per il 10% di quanto pagato.

Si precisa che la somma delle deduzioni non può eccedere il minore tra l’imposta pagata nell’esercizio e quella dovuta per l’esercizio stesso.

Ravvedimento operoso- vale quanto sopra.

SONO DEDUCIBILI:

Il diritto camerale, la tassa rifiuti, il canone di occupazione aree pubbliche, l’imposta di pubblicità, l’imposta di bollo, le tasse sulle concessioni governative.

SONO INDEDUCIBILI:

Le imposte da condono, le imposte sostitutive e da rivalutazione (a meno che le medesime norme istitutive non dispongano esplicitamente la loro deducibilità) e le sanzioni da ravvedimento operoso. Non sono deducibili infine le imposte e le sanzioni che derivano da atti di accertamento e del contenzioso tributario, mentre per quanto riguarda gli interessi passivi a questi afferenti la R.M. n. 178 del 9 novembre 2001 ne ha precisato la loro deducibilità.

 


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