Enasarco, i contributi da versare per il 2014
febbraio 21 | Pubblicato da Luigi Sorreca | EconomiaI contributi all’Enasarco si calcolano su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.
Rispetto all’anno scorso è aumentata l’aliquota contributiva 2014, el’addebito automatico sul c/c bancario della casa mandante tramite RID, valido fino al 31.1.2014, è stato sostituito dal 1° febbraio 2014 dal sistema Sepa Direct Debit (SDD). Si ricorda, inoltre, che prima di procedere con il versamento dei contributi è necessario inviare telematicamente un’apposita distinta, tramite il sito Internetwww.enasarco.it
Aliquote 2014
Le aliquote contributive sono diverse a seconda che l’agente svolga l’attività in forma:
- di ditta individuale / società di persone. In questo caso l’aliquota 2014 (quindi per le provvigioni maturate a partire dall’1.1.2014) è fissata, nel rispetto dei minimali e massimali, nella misura del 14,20% e va ripartita al 50% tra agente e casa mandante;
- di società di capitali. In questo caso si applica un’aliquota differenziata per scaglioni, così ripartita tra casa mandante e agente:
Scaglioni
|
Aliquota 2014
|
A carico della casa mandante
|
A carico dell’agente
|
Fino a 13.000.000,00 €
|
3,2%
|
2,6%
|
0,6%
|
Oltre 13.000.000,00
e fino a 20.000.000,00 €
|
1,6%
|
1,3%
|
0,3%
|
Oltre 20.000.000,00
e fino a 26.000.000,00 €
|
0,8%
|
0,65%
|
0,15%
|
Oltre 26.000.000,00 €
|
0,3%
|
0,2%
|
0,1%
|
Massimali e minimali
Per gli agenti che esercitano l’attività in forma individuale e in società di persone (snc/sas) i contributi sono dovuti nel rispetto dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali,che ogni anno sono rivalutati secondo l’indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Per i massimali provvigionali la rivalutazione decorre dal 2016. Per gli agenti che svolgono l’attività in forma di società di capitali (spa / srl) non è previsto alcun minimale / massimale.
Per il 2014 il massimale provvigionale è il seguente:
Soggetto
|
Massimale provvigionale 2014
|
Agente monomandatario
(impegnato per atto scritto ad esercitare l’attività per una sola casa mandante)
|
€. 35.000,00
|
Agente plurimandatario
|
€. 23.000,00
|
Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo. Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci, pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione
Il minimale contributivo, invece, è il seguente:
Soggetto
|
Minimale contributivo 2014
|
Agente monomandatario
(impegnato per atto scritto ad esercitare l’attività per una sola casa mandante)
|
€. 834
|
Agente plurimandatario
|
€. 417
|
Si ricorda che per determinare i minimali contributivi vanno considerati i seguenti principi:
- di produttività. Il minimale contributivo è dovuto soltanto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni, sia pure in misura minima, nel corso dell’anno. In tal caso, e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni, dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo. L’integrazione dei contributi al minimale (differenza tra l’entità dei contributi e l’importo minimale da versare) è interamente a carico della casa mandante, che può eventualmente recuperarla dai contributi dovuti nei trimestri successivi. Se il rapporto di agenzia è rimasto “improduttivo” per tutto l’anno, il minimale contributivo non è dovuto;
- di frazionabilità. Il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali. Pertanto, nell’ipotesi di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d’anno, il minimale contributivo va calcolato per singolo trimestre. Il versamento va effettuato moltiplicando tale importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia. Ciò a condizione che in almeno un trimestre siano maturate provvigioni (principio di produttività).
Termine di versamento
Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2014, le scadenze sono le seguenti:
Trimestre
|
Scadenza di versamento
|
1° trimestre
Gennaio-Febbraio-Marzo 2014
|
20.05.2014
|
2° trimestre
Aprile-Maggio-Giugno 2014
|
20.08.2014
|
3° trimestre
Luglio-Agosto-Settembre 2014
|
20.11.2014
|
4° trimestre
Ottobre-Novembre-Dicembre 2014
|
20.02.2015
|