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Legge sulle unioni civili: cosa cambia per le imprese

giugno 2 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

Il 20 maggio 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge sulle unioni civili e le convivenze di fatto. Gli effetti sulle aziende e sul lavoro

Il Disegno di Legge sulle Unioni Civili n.2081 (cd. Legge Cirinnà) è stato approvato l’11 maggio 2016, senza modifiche, introducendo nell’ordinamento italiano delle norme specifiche per le unioni civili e i conviventi di fatto. Il disegno di legge è stato pubblicato il 20 maggio 2016 sulla Gazzetta Ufficiale, ed entrerà in vigore il 5 giugno 2016.

 

La legge è composta da un unico articolo suddiviso in due parti:

  • le unioni civili tra persone dello stesso sesso ai commi 1-35;
  • le convivenze di fatto ai commi 36-67.

Le implicazioni a livello fiscale non mancano, e per questo si rimanda alla lettura dell’articolo: Unioni civili e convivenze di fatto: riflessi civili e fiscali.

In questo approfondimento limitamo l’analisi ai riflessi che questa normativa ha a livello aziendale, tra congedi matrimoniali, assegni per il nucleo familiare e detrazioni fiscali per carichi di famiglia per le unioni civili.

L’estensione dei diritti matrimoniali nelle leggi, nei contratti collettivi e nei regolamenti

La legge sulle unioni civili e le coppie (L. 76/2016) di fatto impatta notevolmente sul mondo del lavoro tra permessi per congedi matrimoniali, assegni per il nucleo familiare e detrazioni fiscali per carichi di famiglia; con rischio di appesantimento (e di errori) da parte dei consulenti del lavoro e dei responsabili degli uffici del personale.

L’art.1, al comma 20 infatti prevede che: “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge»,«coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.”

Pertanto anche tutta la disciplina prevista per il mondo del lavoro deve riadattarsi alla luce di questo cambiamento.

Si precisa che lo stesso comma 20 disciplina invece diversamente “l’estensione” da applicare al codice civile, esplicitando che “la disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla L. 184/1983.”

Principali novità introdotte nel mondo del lavoro con la Legge Cirinnà

Le principali novità riguardanti il mondo del lavoro per gli aderenti alle unioni civili sono:

  1. le ferie matrimoniali, sia quella indennizzata dall’Inps, sia quella generalmente prevista dai contratti collettivi nazionali;
  2. la reversibilità della pensione;
  3. la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare;
  4. le detrazioni fiscali per carichi di famiglia ex art. 12 DPR 917/86 (Tuir)
  5. il riconoscimento dei tre giorni di permesso:
    • concessi a chi assiste il coniuge con handicap in situazione di gravità ex comma 3, art. 33 Legge 104/92.
    • concessi per gravi motivi familiari, ex art.4 L. 53/2000 in caso di decesso o di grave infermità del coniuge.
  6. il congedo biennale ex lege 151/01 (articolo 42, comma 5 bis), previsto in situazioni di gravità accertata, per il coniuge convivente di soggetto con handicap.

Come cambia il tfr dopo la legge sulle unioni civili

Il T.F.R con l’entrata in vigore, della Legge sulle Unioni civili e le coppie di fatto, dovrà essere trattato con particolare attenzione dai consulenti del lavoro in quanto:

  1. L’indennità prevista con il trattamento di fine rapporto all’art. 2118 del Codice civile, è espressamente citata nella Legge Cirinnà (L. 76/2016) e prevede che in caso di morte del prestatore di lavoro, la stessa vada corrisposta alla parte dell’unione civile.
  2. L’art. 12-bis della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 va esteso, per espressa previsione normativa contenuta nel comma 25, art.1 della Legge in commento; anche per le unioni civili. In particolare il riferimento è l’obbligatorietà di corrispondere all’ex coniuge divorziato e non risposato, titolare di assegno divorzile, il 40% del Tfr riferito agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Nel caso delle unioni civili il parametro da utilzzare per calcolare il periodo è  la dichiarazione in cui la stessa viene sciolta.

 


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