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Tassazione beni di lusso, cosa è cambiato con il Decreto del fare e la Legge europea 2013

settembre 20 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

Il Decreto del fare e la Legge europea 2013 hanno modificato il regime di tassazione di alcuni beni di lusso. La tassa sulle imbarcazioni da diporto si applica ora solo a quelle di lunghezza superiore a 14 metri, mentre l’imposta erariale sugli aeromobili privati non immatricolati nel Registro dell’ENAC si applica solo in caso di sosta superiore a 6 mesi nell’arco di un anno

Per effetto del Decreto salva Italia (D.L. n. 201/2011) e della Legge n. 44/2012 di conversione del D.L. n. 16/2012, erano state introdotte alcuneimposte per tassare i beni di lusso posseduti dai contribuenti, in particolare:

  • l’addizionale regionale alla tassa automobilistica, detta anche “superbollo”, da applicare alle auto aventi potenza superiore a 185 kW;
  • la tassa sulle imbarcazioni da diporto;
  • l’imposta erariale sugli aeromobili privati;
  • l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi.

Di recente, con due interventi normativi, sono state apportate modifiche alla tassazione di alcuni di questi beni di lusso. In particolare:

  • il Decreto del fare (D.L. n. 69/2013, convertito nella Legge n. 98 del 09.08.2013, in vigore dal 21 agosto), per rilanciare l’industria ed il turismo nautico, ha riscritto la tassa di possesso sulle imbarcazioni, di fatto eliminandola per le unità fino a 14 metri di lunghezza e dimezzandola per quelle tra i 14,01 e i 20 metri;
  • la Legge europea 2013 (Legge n. 97/2013 in vigore dal 4 settembre) ha apportato modifiche all’imposta erariale sugli aeromobili privati NON immatricolati nel registro aeronautico nazionale.

La nuova misura della tassa sulle imbarcazioni

Le persone residenti in Italia che possiedono unità da diporto aventi una determinata lunghezza sono tenute al pagamento di una tassa annuale. La tassa non è dovuta per il primo anno dalla prima immatricolazione.

In base a quanto previsto inizialmente dal D.L. n. 16/2012, che l’aveva introdotta dal 1° maggio 2012, la tassa sulle imbarcazioni era dovuta nelle seguenti misure:

 

LUNGHEZZA SCAFO TASSA ANNUALE
da 10,01 a 12 metri 800 euro
da 12,01 a 14 metri 1.160 euro
da 14,01 a 17 metri 1.740 euro
da 17,01 a 20 metri 2.600 euro
da 20,01 a 24 metri 4.400 euro
da 24,01 a 34 metri 7.800 euro
da 34,01 a 44 metri 12.500 euro
da 44,01 a 54 metri 16.000 euro
da 54,01 a 64 metri 21.500 euro
superiore a 64 metri 25.000 euro

Dal 22 giugno 2013, invece, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto del fare (D.L. n. 69/2013), la tassa è dovuta nelle seguenti misure:

 

LUNGHEZZA SCAFO TASSA ANNUALE
da 10,01 a 12 metri NON PIU’ DOVUTA
da 12,01 a 14 metri NON PIU’ DOVUTA
da 14,01 a 17 metri 870 euro
da 17,01 a 20 metri 1.300 euro
da 20,01 a 24 metri 4.400 euro
da 24,01 a 34 metri 7.800 euro
da 34,01 a 44 metri 12.500 euro
da 44,01 a 54 metri 16.000 euro
da 54,01 a 64 metri 21.500 euro
superiore a 64 metri 25.000 euro

 

In sostanza, il Decreto del fare ha cancellato la tassa sulle imbarcazioni fino a 14 metri di lunghezza e ha dimezzato l’importo della tassa sulle imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 14,01 ed i 20 metri. L’importo della tassa resta, invece, inalterato per le imbarcazioni di lunghezza superiore a 20 metri.

La tassa sulle imbarcazioni è comunque ridotta:

  • del 15% dopo 5 anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto;
  • del 30% dopo 10 anni dalla data di costruzione
  • del 45% dopo 15 anni.

Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.

Le novità sull’imposta erariale per gli aeromobili privati

Il decreto legge n. 201/2011 ha introdotto l’obbligo del versamento di un’imposta erariale sugli aeromobili privati immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall’ENAC, Ente nazionale per l’aviazione civile (secondo il codice della navigazione, per “aeromobile” si intende qualsiasi macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose).

L’imposta è dovuta al momento della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione dell’aeronavigabilità e deve essere versata con riferimento all’intero periodo di validità di tale certificato.

L’imposta è dovuta anche per gli aeromobili NON immatricolati nel registro aeronautico nazionale tenuto dall’Enac. Al riguardo, occorre precisare che, in base a quanto previstoinizialmente dal D.L. n. 201/2011, l’imposta sugli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale tenuto dall’Enac si applicava solo se la sosta nel territorio italiano si protraeva per oltre 45 giorni in via continuativa.

La recente Legge europea 2013 (Legge n. 97/2013, in vigore dal 4 settembre 2013) ha modificato la disciplina della tassazione per tali aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale tenuto dall’Enac, prevedendone l’applicazione solo se la sosta nel territorio italiano si protrae per una durata superiore a 6 mesi nell’arco di 12 mesi, anche in via non continuativa(anziché 45 giorni in via continuativa).

In tal caso, l’imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero ed è dovuta a partire dal mese in cui il limite di 6 mesi è superato.

Superato tale limite, se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all’anno, l’imposta è dovuta in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti per ciascun mese a partire da quello dell’arrivo fino a quello di partenza dal territorio italiano.

In ogni caso, le misure dell’imposta erariale sugli aeromobili privati sono le seguenti:

 

AEROMOBILI IMPOSTA
aeroplani

con peso massimo

al decollo

fino a 1.000 kg euro 0,75 al kg
fino a 2.000 kg euro 1,25 al kg
fino a 4.000 kg euro 4,00 al kg
fino a 6.000 kg euro 5,00 al kg
fino a 8.000 kg euro 6,65 al kg
fino a 10.000 kg euro 7,10 al kg
oltre a 10.000 kg euro 7,60 al kg
elicotteri l’imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50%
alianti, motoalianti

e aerostati

euro 450

 

 

 


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