La nuova SRL a capitale ridotto
luglio 10 | Pubblicato da Luigi Sorreca | EconomiaIntrodotta dall’art. 44 del Decreto Sviluppo una forma di srl semplificata aperta agli over 35
Il Decreto sviluppo pubblicato in Gazzetta Ufficiale come DL n. 83/2012 il 26 giugno scorso, ha introdotto una nuova forma di srl semplificata , senza limiti di età , chiamata “ a capitale ridotto” che intende offrire una possibilità di avvio di impresa con costi minori anche a soggetti sopra i 35 anni di età (limite previsto per le SRL “semplificate” anche definite “a 1 euro” istituite dal DL 1/2012 )in cui gli amministratori possono anche non essere soci.
Si tratta in pratica di una snc senza rischi sul capitale privato del socio Nella relazione illustrativa il governo ha chiarito che questa novità consente all’Italia di migliorare la propria posizione nella classifica di competitività “Doing Business” alla voce Starting Business (avvio di impresa ). Tale classifica infatti non aveva preso in considerazione la srl semplificata appena istituita proprio per il problema del limite di età.
Ad oggi quindi le due forme si affiancano perché dal dettato della nuova legge non si evidenzia una vera sovrapposizione tra le due forme societarie. Nelle bozze che circolavano prima dell’approvazione alcuni avevano ipotizzato che questa nuova forma venisse creata come naturale trasformazione della SRLS, al raggiungimento del limite di età dei soci. Ma altre specificità come vedremo lo escludono.
Sono possibili , anzi auspicabili, chiarimenti dai futuri decreti attuativi per capire se questa nuova società sara inserita del codice civile fome forma a se stante o come possibile varietà della SRLS , già inserita nel codice civile, visto il riferimento iniziale dell’art. 44: “Fermo quanto previsto dall’art. 2463 bis del cc “ articolo che costituisce appunto la norma sulla SRLS.
SRLCR – le caratteristiche della Srl a capitale ridotto
Le caratteristiche specifiche della srlcr, previste dall’art. 44 del DL 83 2012 sono le seguenti:
Può essere costituita tra persone fisiche che abbiano compiuto 35 anni di età.
L’atto costitutivo deve essere un atto pubblico indicante (art. 2463 bis) dati anagrafici cittadinanza di ciascun socio denominazione e indirizzo della società , ammontare del capitale sociale e dell’attività oggetto sociale con le quote di partecipazione di ciascuno, norme di funzionamento e persone incaricate della gestione e della rappresentanza, ( anche non soci), luogo e data. Non richiamando uno statuto standard sembra non essere richiesto.
Ricordiamo che per la SRLS invece è appena stato predisposto uno schema di decreto dal Ministero della Giustizia per il regolamento del modello standard di atto costitutivo e statuto, già approvato dal Consiglio di Stato.
Il capitale sociale richiesto è come per le srls da 1 a 9.999,99 euro,esclusivamente in denaro e non in beni o servizi.
La denominazione della società, sempre dal dettato della legge deve specificare “società a responsabilità limitata a capitale ridotto” e non “semplificata”. Questo depone per una forma societaria indipendente da quelle già previste dal Codice).
Resta non specificato dall’articolo di legge un punto molto importante per la valutazione sulla convenienza di questa forma da parte dei possibili nuovi imprenditori ovvero l’esclusione da oneri notarili e di bollo e le semplificazioni , già previste dal DL 1/2012 per le srl semplificate .