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ISEE: le novità dell’indicatore a seguito della riforma

gennaio 23 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

Con D.p.c.m. del 3 dicembre 2013 è stata approvata la riforma dell’ISEE prevista dal Decreto salva-Italia. Il nuovo indicatore è stato studiato per garantire migliorare equità sociale e rafforzare la lotta contro gli abusi che hanno comportato una indebita fruizione di prestazioni e agevolazioni da parte di alcuni cittadini a scapito di altri maggiormente bisognosi

L’ISEE, ovvero l’Indicatore di Situazione Economica Equivalente, è l’indicatore che dal 1998 è utilizzato per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari al fine diregolare l’accesso alle prestazioni (in moneta e in servizi)sociali e sociosanitarie erogate dai diversi livelli di governo.
Una riforma dell’ISEE si rendeva necessaria considerato che dal 1998 ad oggi l’indicatore non aveva subito alcun aggiornamento. Era stato il decreto salva – Italia(art. 5, D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011) a stabilire la necessità di una riforma dell’ISEE che, allo scopo di migliorare l’equità sociale e garantire l’accesso a tariffe agevolate alle prestazioni sociali a chi ne ha maggiormente bisogno evitando gli abusi, valorizzasse maggiormente la componente del patrimonio e definisse una nuova nozione di reddito disponibile.
Il D.p.c.m. di riforma dell’ISEE è stato approvato il 3 dicembre 2013.

Le principali novità del nuovo ISEE

DEFINIZIONE PIU’ AMPIA DI REDDITO
Sono ora inclusi nel reddito, insieme al reddito complessivo ai fini Irpef, anche:
  • tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta (ad esempio, contribuenti minimi, cedolare secca sugli affitti, premi di produttività, Tfr, ecc.);
  • tutti i redditi esenti e, quindi, anche tutti i trasferimenti monetari ottenuti dalla Pubblica Amministrazione (assegni al nucleo familiare, pensioni di invalidità, assegno sociale, indennità di accompagnamento, ecc.);
  • redditi figurativi degli immobili non locati e delle attività mobiliari.
CORRETTIVI AL REDDITO
Vengono sottratti dalla nozione di reddito:
  • i redditi da lavoro dipendente per una quota pari al 20% fino a un massimo di 3.000 euro;
  • le pensioni per una quota pari al 20% fino ad un massimo di 1.000 euro;
  • il costo dell’abitazione in affitto per un importo pari a 7.000 euro all’anno, aumentato di 500 euro per ogni figlio convivente dal 3° in poi;
  • le spese effettuate da persone con disabilità o non autosufficienti;
NUOVA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Viene ora considerato il patrimonio all’estero ed il valore degli immobili rivalutato ai fini IMU(invece che ICI; il nuovo valore sarà quindi più alto di quello presente nei calcoli dell’ISEE attuale). Viene, inoltre, ridotta (da 15.494 euro a 10.000 euro) la franchigia massima sulla componente mobiliare, che però sarà articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto sale di 1.000 euro per ogni figlio dal terzo in poi.
Con riguardo agli immobili, si considera patrimonio solo il valore della casa che eccede il valore del mutuo ancora in essere.
In più, per tenere conto dei costi dell’abitare, per la prima casa viene previsto un il calcolo particolare: valore IMU è, infatti, calcolato al netto del mutuo e di una franchigia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Il valore residuo dell’abitazione, così calcolato, viene abbattuto a due terzi. Questo tipo di calcolo potrebbe aiutare soprattutto chi è all’inizio di un lungo percorso di pagamento del mutuo.

MENO AUTOCERTIFICAZIONE E PIU’ CONTROLLI
Solo una parte dei dati sarà “autocertificata” dal contribuente, mentre i dati fiscali e i dati Inps più importanti saranno compilati direttamente dall’Amministrazione, consentendo in tal modo di rafforzare i controlli mediante l’incrocio con le diverse Banche Dati fiscali e contributive e di ridurre le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate.
Il patrimonio mobiliare verrà controllato:
  • ex ante con riferimento all’esistenza di conti non dichiarati;
  • ex post con la creazione di liste selettive per controlli sostanziali della Guardia di Finanza.
Verrà dato peso alla consistenza media annua dei conti correnti (piuttosto che al valore al 31.12).
ISEE CORRENTE
E’ introdotta la possibilità di presentare un “ISEE corrente” in caso di variazioni superiori al 25% dell’indicatore della situazione reddituale dovute a variazioni della situazione lavorativa.
L’ISEE attualmente vigente fa, infatti, riferimento al reddito dell’ultima dichiarazione, che a sua volta si riferisce all’anno precedente (ad esempio, 730/2013 per i redditi 2012). Può accadere, quindi, che l’ISEE non rispecchi appieno la realtà economica del nucleo familiare al momento di presentazione della DSU, specie in questa situazione di grave crisi economica in cui la condizione delle persone può cambiare anche rapidamente. Per tale ragione, il D.p.c.m. introduce la possibilità di calcolare un ISEE “corrente”, riferito cioè ad un periodo di tempo più ravvicinato.

 


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