Modello Iva 2014, ecco le novità
gennaio 24 | Pubblicato da Luigi Sorreca | EconomiaLa dichiarazione IVA 2014 (in forma autonoma o unificata) va presentata in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 30 settembre 2014.
Anche se il termine di presentazione è il 30 settembre 2014, per i contribuenti che intendono compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro è conveniente presentare la dichiarazione Iva già da febbraio: si parla in questo caso della dichiarazione Iva in forma autonoma. Essa, infatti, consente di anticipare il momento in cui è possibile l’utilizzo in compensazione del credito per importi superiori a 5.000 Euro. Ad esempio presentando il mod. IVA 2014 entro il mese di febbraio sarà possibile utilizzare in compensazione il credito IVA 2013- per importi superiori a 5.000 euro- già dal 17.3.2014 (in quanto il 16 marzo cade di domenica). Si ricorda, inoltre, che presentando il mod. Iva 2014 entro il 28.2.2014 si è esonerati dalla presentazione della Comunicazione dati Iva.
Le novità del modello Iva 2014
Il modello del 2014 è stato aggiornato alle novità introdotte nel 2013, in particolare:
- l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria al 22% dal 1° ottobre 2013 (d.l. 76/2013) ha comportato l’inserimento dei nuovo righi VE 23 e VF 12, dedicati alle operazioni soggette alla nuova aliquota;
- l’abrogazione del vecchio regime Iva per cassa (art. 7 d.l. 185/2008) a partire dal 1° dicembre 2012 ha comportato l’eliminazione del relativo campo nei righi VE 36 e VF 20;
- l’obbligo di emissione della fattura anche per le operazioni carenti del requisito della territorialità (art. 21 comma 6-bis del D.p.r. 633/72), ad opera della finanziaria 2013, ha comportato:
- la ridefinizione del rigo VE39, in cui dovranno essere comprese anche tali operazioni;
- la ridefinizione della colonna 3 del quadro VC, in cui va indicato l’ammontare mensile delle operazioni effettuate al netto delle operazioni non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/72. Queste, infatti, pur concorrendo alla formazione del volume d’affari, non devono essere considerate ai fini della verifica dello status di esportatore abituale
- l’ingresso della Croazia nell’UE ha comportato l’inserimento della nuova casella 28 “HR” al rigo VO 10 per l’opzione dell’applicazione dell’IVA nello Stato UE di destinazione dei beni, oggetto di cessione in base a cataloghi, corrispondenza e simili;
- l’abrogazione ad opera della finanziaria 2013 dei regimi opzionali per le società agricole ha comportato la soppressione dei campi destinati alle relative opzioni nei righi VO 23 e VO 24. L’ultima possibile opzione si è potuta fare per l’anno d’imposta 2012 e finirà naturalmente con la chiusura del 2014, considerando che i regimi duravano 3 anni. Da quest’anno, pertanto, il quadro perde i righi VO23 e VO24, con la relativa casella dove era possibile segnalare la scelta. Si ricorda però che tali regimi sono stati reintrodotti dalla Legge di stabilità 2014 (art. 1 comma 36 della L. 147/2013), pertanto dal 2014 è possibile optarvi; l’indicazione dell’opzione sarà effettuata con il modello Iva 2015;
- è stato soppresso il mod. IVA 26/LP che doveva essere presentato dalla società controllante al competente Agente della riscossione. I dati del modello sono desunti direttamente dal quadro VH dei singoli modd. annuali IVA 2014 delle società controllate. Pertanto anche le società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo dovranno compilare il rigo VH13 del mod. IVA 2014. Inoltre, non è più prevista la presentazione all’Agente della riscossione da parte della società controllante del mod. IVA 26/PR.
Il saldo Iva 2013
Il saldo IVA 2013, che risulta dalla dichiarazione IVA 2014, va versato entro il 17.3.2014 (in quanto quest’anno il 16.3 cade di domenica), sempreché l’importo dovuto sia superiore a 10 euro. E’ possibile:
- effettuare il versamento in forma rateale (ogni rata successiva alla prima va maggiorata dello 0,33% mensile);
- differire il versamento alla scadenza prevista per il saldo relativo al mod. UNICO 2014 (con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3), in caso di presentazione della dichiarazione unificata.