Contributi Inps Gestione separata, artigiani e commercianti 2015
febbraio 12 | Pubblicato da Luigi Sorreca | EconomiaPubblicate dall’Inps le aliquote contributive, il massimale e minimale di reddito per l’anno 2015 per gli iscritti alla Gestione separata; Circolare del 05.02.2015 n. 27
E’ confermata l’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa allamaternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72 per cento (vedi messaggio n. 27090/2007).
Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2015
Liberi professionisti e Collaboratori | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 30,72% (30 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie | 23,50% |
Massimale annuo di reddito
Le predette aliquote, del 30,72 e 23,50 per cento, sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito che per l’anno 2015, è di € 100.324,00. Per l’anno 2015 il minimale di reddito è pari a € 15.548,00. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 23,50 per cento, avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.653,78, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota del 30,72 per cento avranno l’accredito con un contributo annuale pari a € 4.776,35 (di cui € 4.664,40 ai fini pensionistici).
Come è noto, nel caso in cui il predetto minimale non è raggiunto entro la fine dell’anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato.
Ripartizione dell’onere contributivo
Aziende Committenti
Resta confermata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente, stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali ad esempio le amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria -si ricorda quanto illustrato nella circolare n. 23 del 8 febbraio 2013 e messaggio n. 8460/2013.
Liberi professionisti
Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2014, primo e secondo acconto 2015).
Indice della Circolare:
1. Aliquote contributive e di computo
2. Massimale annuo di reddito
3. Minimale – Accredito contributivo
4. Ripartizione dell’onere contributivo
5. Compensi erogati entro il 12 gennaio 2015
Artigiani e commercianti per il 2015
le aliquote contributive dovute da artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2015, le aliquote contributive sono pari al 22,65% per gli artigiani e al 22,74% per i commercianti, il reddito minimale da considerare per il 2015 è pari ad euro 15.548,00 mentre il reddito massimale è pari ad euro 76.872,00 ; Circolare Inps del 04.02.2014 n. 26
Artigiani | Commercianti | |
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titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni |
22,65%
|
22,74%
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coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
19,65%
|
19,74%
|
La riduzione contributiva al 19,65 % (artigiani) e 19,74% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
Artigiani | Commercianti | |
---|---|---|
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni |
3.529,06 (3.521,62 IVS + 7,44 maternità)
|
3.543,05 (3.535,61 IVS + 7,44 maternità
|
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
3.062,62 (3.055,18 IVS + 7,44 maternità)
|
3.076,61 (3.069,17 IVS + 7,44 maternità)
|
Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:
Artigiani | Commercianti | |
---|---|---|
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni |
294,09 (293,47 IVS + 0,62 maternità)
|
295,25 (294,63 IVS + 0,62 maternità)
|
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
255,22 (254,60 IVS + 0,62 maternità)
|
256,38 (255,76 IVS + 0,62 maternità)
|
Si precisa che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa.
2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito.
3. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale.
4. Massimale di reddito annuo imponibile.
5. Contribuzione a saldo
6. Imprese con collaboratori.
7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo.
8.Termini e modalità di versamento.