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Le scadenze per l’invio delle spese sanitarie

gennaio 8 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

Comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate sul corretto termine per l’invio delle spese sanitarie. Precisazioni in merito all’articolo di Italia Oggi sull’invio dei dati per il 730 precompilato.

In relazione all’articolo pubblicato oggi sul quotidiano Italia Oggi, dal titolo “730 fase 2, c’è più tempo”, si ritiene opportuno fornire chiarimenti in merito alla tempistica per l’invio dei dati relativi ai rimborsi delle spese sanitarie.

In particolare, è errata l’affermazione secondo cui, a seguito della pubblicazione delle bozze delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi ai rimborsi delle spese sanitarie, sarebbe stato modificato il termine per l’invio di questi dati, fissato al 31 gennaio 2016 dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015.

Nell’articolo vengono, infatti, confusi due adempimenti diversi in relazione a differenti tipologie di rimborsi.

Si conferma, quindi, che le scadenze previste per l’invio dei dati sono le seguenti:

1) Entro il 31 gennaio 2016, le strutture sanitarie e i medici trasmettono al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2015 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate (allegato A al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015);

2) Entro il 28 febbraio (per il 2016 entro il 29 febbraio visto che il 28 è domenica), gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale inviano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate nell’anno 2015 per effetto dei contributi versati dai contribuenti iscritti a tali enti e casse (bozza delle specifiche tecniche pubblicata sul sito dell’Agenzia il 23 dicembre 2015).

Resta pertanto fermo l’obbligo di trasmissione entro il 31 gennaio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi ai rimborsi effettuati dalle strutture sanitarie e dai medici per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.

 


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