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Super ammortamento 2016: chi può usufruirne

giugno 2 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

I soggetti del maxi ammortamento: chi può farlo, chi ne è escluso, e come comportarsi in caso di affitto d’azienda. I chiarimenti della Circolare 23/2016.

La Legge di stabilità 2016 ha previsto ai commi 91-94 e 97 dell’articolo 1 che , ai fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, sia possibile fare una maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi (c.d. “super ammortamento” o “maxi-ammortmento”). Questa misura è stata introdotta per incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi aumentando la percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni imputando ai fini IRES e IRPEF maggiori quote di ammortamento e dei canoni di leasing. Vediamo chi sono i soggetti che possono godere dell’agevolazione, chi sono coloro che sono esclusi dal super ammortamento e cosa fare in caso di affitto d’azienda.

Super ammortamento: i punti focali dell’agevolazione

Come stabilito dal comma 91, art. 1 della Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) possono usfruire del super ammortamento:

  • i soggetti titolari di reddito d’impresa (indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano )
  • gli esercenti arti e professioni ( compresi coloro che svolgono attività di lavoro autonomo in forma associata)
  • che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016,
  • con esclusivo riferimento alla  determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

Maxi ammortamento: chi può usufruirne?

Come indicato dalla norma e precisato poi dalla Circolare 23/E del 2016, possono beneficiare dell’agevolazione:

  1. le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
  2. gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.
  3. le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che applicano il regime dei minimi , come definito dal comma 96 dell’art.1 della L.244/2007;
  4. le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che applicano il regime di vantaggio, come definito all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Super ammortamento: chi sono gli esclusi?

Come chiarito dalla norma sono escluse dal maxi ammortamento:

  1. le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario, come definito all’art.1, commi da 54 a 89, della L.190/2014;
  2. le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che determinano il reddito attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi;
  3. le imprese marittime che rientrano nel regime di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR (c.d. tonnage tax) che determinano il reddito imponibile derivante dall’utilizzo delle navi in base a determinati coefficienti parametrati agli scaglioni di tonnellaggio netto delle navi medesime.

Le suddette imprese quindi non possono usufruire del super ammortamento.

Sul cd Tonnage tax, la Circolare 23/E de 26 maggio 2016 ha chiarito che “per le attività non agevolate per le quali le imprese marittime che si sono avvalse dell’opzione di cui all’articolo 155 del TUIR (D.P.R 917/86) determinano analiticamente il reddito ai fini dell’IRES secondo le ordinarie disposizioni del TUIR (D.P.R 917/86), l’impresa potrà usufruire della maggiorazione relativamente ai componenti negativi dedotti in via analitica. Lo stesso principio vale anche per coloro che escono dal regime tonnage relativamente alle quote residue di ammortamento da effettuare sui beni agevolabili nei periodi successivi all’uscita dal regime stesso.”

Super ammortamento: le imprese in affitto o in usufrutto

Nell’ipotesi di investimenti agevolabili concernenti aziende condotte in affitto o in usufrutto, si possono verificare due diverse situazioni:

1. se è stata prevista la deroga convenzionale alle disposizioni dell’art. 2561 del Codice Civile sull’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni→ la maggiorazione spetterà solo all’affittuario o usufruttuario, quale soggetto che, ai sensi dell’art.102, comma 8, del TUIR,(D.P.R 917/86) calcola e deduce gli ammortamenti.

2. se le parti, in deroga all’art. 2561 del Codice Civile, abbiano previsto che il concedente continui a calcolare gli ammortamenti→ la maggiorazione spetterà solo a quest’ultimo.


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