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PEC: gli aggiornamenti del registro nazionale

novembre 4 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

Il punto sulle modalità di aggiornamento e utilizzo del registro nazionale degli indirizzi Pec delle imprese e dei professionisti dopo il decreto legislativo 179/2016.

Nuove regole per le comunicazioni telematiche da parte dei professionisti e delle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione

L’articolo  6-bis  del decreto legislativo n. 82 del  2005,  ”Indice nazionale degli indirizzi PEC  delle imprese e dei professionisti” stabiliva che al fine di favorire  la  presentazione  di  istanze, dichiarazioni e dati, nonche’ lo scambio di informazioni  e  documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e  i professionisti in modalità telematica, doveva essere istituito, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  e  con  le  risorse  umane,   strumentali   e  finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta  elettronica  certificata  (INI-PEC)  delle  imprese  e  dei professionisti,  presso il Ministero  per lo sviluppo economico.

L’accesso all’INI-PEC è consentito, quindi, alle pubbliche    amministrazioni, ai  professionisti,  alle  imprese,   ai gestori o esercenti  di  pubblici  servizi  ed  a  tutti  i cittadini  tramite  sito  web   e  senza  necessità’ di autenticazione. L’indice èrealizzato in formato aperto.

Con la riforma del CAD introdotta attraverso il decreto legislativo n. 179/2016, si dispone che l’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata dei professionisti e delle imprese dovrà acquisire dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell’identità digitale, evitando in tal modo che il gestore dell’identità digitale si debba rivolgere a ciascun gestore di identità digitale qualificata per avere le medesime informazioni.

Ciò è quanto disciplinato dall’art. 7 del d. lgs. n. 179/2016 che modifica l’art.6-bis del Codice, aggiungendo il comma 2-bis il quale stabilisce, inoltre, che gli indirizzi PEC inseriti in detto Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti della pubblica amministrazione.

Al  fine  di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle  pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi  è  istituito, quindi,  il pubblico elenco di fiducia denominato “Indice degli  indirizzi  della pubblica amministrazione e dei  gestori  di  pubblici  servizi”,  nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio  di  informazioni  e per l’invio di  documenti  a  tutti  gli  effetti  di  legge  tra  le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.

Il compito di realizzare e gestire l’Indice spetta all’AgID, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.
Le amministrazioni sono, quindi, tenute all’aggiornamento degli indirizzi  e dei contenuti dell’Indice  tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale,   secondo   le indicazioni  dell’AgID.

La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’Indice e    del loro aggiornamento è valutata ai fini  della  responsabilità dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di  risultato  ai dirigenti responsabili.

 


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