PEC: gli aggiornamenti del registro nazionale
novembre 4 | Pubblicato da Luigi Sorreca | EconomiaIl punto sulle modalità di aggiornamento e utilizzo del registro nazionale degli indirizzi Pec delle imprese e dei professionisti dopo il decreto legislativo 179/2016.
Nuove regole per le comunicazioni telematiche da parte dei professionisti e delle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione
L’articolo 6-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, ”Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti” stabiliva che al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonche’ lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, doveva essere istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.
L’accesso all’INI-PEC è consentito, quindi, alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità’ di autenticazione. L’indice èrealizzato in formato aperto.
Con la riforma del CAD introdotta attraverso il decreto legislativo n. 179/2016, si dispone che l’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata dei professionisti e delle imprese dovrà acquisire dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell’identità digitale, evitando in tal modo che il gestore dell’identità digitale si debba rivolgere a ciascun gestore di identità digitale qualificata per avere le medesime informazioni.
Ciò è quanto disciplinato dall’art. 7 del d. lgs. n. 179/2016 che modifica l’art.6-bis del Codice, aggiungendo il comma 2-bis il quale stabilisce, inoltre, che gli indirizzi PEC inseriti in detto Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti della pubblica amministrazione.
Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito, quindi, il pubblico elenco di fiducia denominato “Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.
Il compito di realizzare e gestire l’Indice spetta all’AgID, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.
Le amministrazioni sono, quindi, tenute all’aggiornamento degli indirizzi e dei contenuti dell’Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell’AgID.
La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.