Acconto IVA il 29 dicembre
dicembre 19 | Pubblicato da Luigi Sorreca | EconomiaL’acconto Iva chiude il mese di dicembre e l’anno 2014 che sarà ricordato non solo per il carico fiscale ma anche per il caos fiscale senza precedenti.
Tutti i contribuenti titolari di partita Iva sono chiamati a versare entro giorno 29 dicembre 2014 (perchè il 27 cade di sabato) l’acconto Iva relativo all’ultimo periodo di liquidazione dell’anno 2014.
In pratica, l’erario richiede ai contribuenti di anticipare il versamento dell’Iva dovuto relativo all’ultimo periodo dell’anno, mediante la corresponsione di un acconto.
SOGGETTI INTERESSATI
Sono tutti i contribuenti titolari di partita Iva, quindi: persone fisiche titolari di ditte individuali; persone fisiche svolgenti attività professionali;
società di persone; società di capitali.
Sono esclusi dal versamento dell’acconto Iva i contribuenti che già godono di un regime Iva agevolato, quali per esempio i contribuenti minimi, o per meglio dire coloro che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile.
Questi soggetti sono esclusi dal versamento dell’acconto Iva in quanto, in virtù del regime fiscale di vantaggio adottato, sono già dispensati dagli obblighi Iva.
PERIODO TEMPORALE DI RIFERIMENTO
Il periodo temporale da prendere come base per il calcolo dell’acconto Iva è l’ultimo periodo di liquidazione Iva dell’anno 2013.
Cioè: per i contribuenti che effettuano le liquidazioni Iva mensili, il periodo di riferimento è l’ultimo mese dell’anno precedente, quindi dicembre 2013.
Per i contribuenti con liquidazioni Iva trimestrali, il periodo di riferimento è il quarto trimestre dell’anno precedente, cioè i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013.
METODO DI CALCOLO DELL’ACCONTO
Per il calcolo dell’acconto Iva si possono usare, in alternativa tra loro, tre metodi.
Metodo storico
L’acconto Iva è pari all’88% dell’Iva dovuta relativa all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente.
Metodo previsionale
L’acconto è pari all’88% dell’imposta che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell’anno in corso (contribuenti mensili). Per i contribuenti trimestrali l’acconto è pari all’88% dell’imposta che si prevede di dover versare in sede di dichiarazione annuale Iva.
Qualora però l’acconto versato risultasse inferiore all’88% dell’imposta effettivamente dovuta, allora diviene applicabile la sanzione del 30% dell’imposta non versata, più interessi di mora.
Metodo delle operazioni effettuate
L’acconto Iva è calcolato sulla base delle operazioni effettuate entro il giorno 20 dicembre, in base ad una liquidazione provvisoria.
Per i contribuenti mensili, il periodo di riferimento è quello compreso tra il 1° e il 20 dicembre 2014.
Per i contribuenti trimestrali, il periodo di riferimento è quello compreso tra il 1° ottobre e il 20 dicembre 2014.
Per il calcolo dell’acconto si devono prendere in considerazione le operazioni attive registrate, le operazioni attive effettuate ma non ancora registrate e le operazioni passive registrate.
Il metodo previsionale e il metodo delle operazioni effettuate risultano essere più convenienti quando l’imposta da versare in acconto è inferiore rispetto a quella determinata con il metodo storico.
Di converso, il metodo storico è quello più semplice e sicuro nella sua applicazione.
VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA
L’acconto Iva si versa mediante modello F24, da trasmettere unicamente attraverso i canali telematici: fisco on line, entratel o i servizi di home banking offerti dalle banche.
La sezione del modello F24 da compilare è la “Sezione Erario”, indicando come codice tributo:
6013 per i contribuenti mensili
6035 per i contribuenti trimestrali
E’ possibile utilizzare in compensazione crediti derivanti da altre dichiarazioni, quali Ires, Irpef, Inps, Inail. L’importante che siano tutti crediti gestibili attraverso modello F24.
Esclusioni
L’acconto Iva non è dovuto se questo è di importo inferiore ad euro 103,29.
Inoltre, non sono tenuti al versamento dell’acconto i contribuenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
hanno iniziato la loro attività nel corso dell’esercizio 2014;
hanno cessato la loro attività nel corso dell’esercizio 2014;
l’ultima liquidazione Iva dell’anno precedente si chiude con un credito di imposta;
si presume di chiudere l’ultima dichiarazione del 2014 con un credito Iva;
nel corso dell’esercizio 2014 sono state registrate solo operazioni esenti.
CONGUAGLIO IVA
Dopo aver determinato correttamente l’imposta dovuta per l’ultimo periodo dell’anno 2014 (mese di dicembre per i mensili , dichiarazione annuale iva per i contribuenti trimestrali e quarto trimestre per i trimestrali speciali), si dovrà procedere al conguaglio dell’imposta, effettuando un ulteriore versamento ma scomputando l’acconto già versato.