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Contributi Inps Gestione separata, artigiani e commercianti 2015

febbraio 12 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

Pubblicate dall’Inps le aliquote contributive, il massimale e minimale di reddito per l’anno 2015 per gli iscritti alla Gestione separata; Circolare del 05.02.2015 n. 27

L’Inps con Circolare del 5 febbraio 2015 n. 27 ha definito anche per quest’anno le aliquote contributive, il massimale e minimale di reddito per l’anno 2015 per gli iscritti alla Gestione separata.

E’ confermata l’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa allamaternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72 per cento (vedi messaggio n. 27090/2007).

Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2015

Liberi professionisti e Collaboratori Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 30,72%
(30 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie 23,50%

 

Massimale annuo di reddito

Le predette aliquote, del 30,72 e 23,50 per cento, sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito che per l’anno 2015, è di € 100.324,00. Per l’anno 2015 il minimale di reddito è pari a € 15.548,00. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 23,50 per cento, avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.653,78, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota del 30,72 per cento avranno l’accredito con un contributo annuale pari a € 4.776,35 (di cui € 4.664,40 ai fini pensionistici).
Come è noto, nel caso in cui il predetto minimale non è raggiunto entro la fine dell’anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato.

Ripartizione dell’onere contributivo

Aziende Committenti
Resta confermata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente, stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali ad esempio le amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria -si ricorda quanto illustrato nella circolare n. 23 del 8 febbraio 2013 e messaggio n. 8460/2013.

Liberi professionisti

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2014, primo e secondo acconto 2015).

Indice della Circolare:

1. Aliquote contributive e di computo
2. Massimale annuo di reddito
3. Minimale – Accredito contributivo
4. Ripartizione dell’onere contributivo
5. Compensi erogati entro il 12 gennaio 2015

Artigiani e commercianti per il 2015

le aliquote contributive dovute da artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2015, le aliquote contributive sono pari al 22,65% per gli artigiani e al 22,74% per i commercianti, il reddito minimale da considerare per il 2015 è pari ad euro 15.548,00 mentre il reddito massimale è pari ad euro 76.872,00 ; Circolare Inps del 04.02.2014 n. 26

Con Circolare del 4 febbraio 2015 n. 26, l’Inps ha reso note le aliquote contributive per l’anno 2015 dovute da artigiani ed esercenti attività commerciali. Con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.
Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2015, sono pari alla misura del 22,65 %. Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2015, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà esseresommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
22,65%
22,74%
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
19,65%
19,74%

La riduzione contributiva al 19,65 % (artigiani) e 19,74% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:

Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
3.529,06 (3.521,62 IVS + 7,44 maternità)
3.543,05 (3.535,61 IVS + 7,44 maternità
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
3.062,62 (3.055,18 IVS + 7,44 maternità)
3.076,61 (3.069,17 IVS + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:

Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni
294,09 (293,47 IVS + 0,62 maternità)
295,25 (294,63 IVS + 0,62 maternità)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
255,22 (254,60 IVS + 0,62 maternità)
256,38 (255,76 IVS + 0,62 maternità)

Si precisa che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa.

Indice della Circolare:
1. Premessa.
2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito.
3. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale.
4. Massimale di reddito annuo imponibile.
5. Contribuzione a saldo
6. Imprese con collaboratori.
7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo.
8.Termini e modalità di versamento.

 

 


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