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Decreto Imu: i ritocchi del Fisco impattano sul 2013

settembre 3 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

Il Decreto Imu abolisce la prima rata dell’Imu, riduce l’aliquota della cedolare secca al 15% sui canoni concordati, e riduce la detrazione Irpef sui premi assicurativi. Questi gli interventi con effetto retroattivo dal 2013 di maggiore impatto fiscale.

La prima rata dell’Imusospesa dal precedente d.l. 54/2013, in attesa dell’attuazione della Riforma sulla fiscalità immobiliare, è stata “definitivamente” cancellata con il Decreto Imu (D.l. 102/2013) per le abitazioni principali, le relative pertinenze, i terreni agricoli e i fabbricati rurali. Nessuna disposizione invece per il saldo Imu, che per ora resta fermo al 16 dicembre 2013, almeno finché non saranno trovate le coperture finanziarie.

Cancellata la prima rata Imu per l’abitazione principale

Considerato che la riforma sulla disciplina della fiscalità immobiliare – che avrebbe dovuto essere introdotta entro il 31.8.2013 – non è stata attuata nei termini previsti, e che in assenza di un intervento si sarebbe dovuti procedere al pagamento dell’Imu entro il 16 settembre, con il decreto legge 102/2013il governo ha deciso di abolire il pagamento della prima rata dell’Imu per:
  1. abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (a prescindere dalla denominazione) aventi le medesime finalità degli IACP, istituiti ex art. 93, DPR n. 616/77;
  3. terreni agricolifabbricati rurali.

Cancellata l’Imu per gli immobili invenduti delle imprese costruttrici

I fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell’impresa costruttrice, secondo la normativa originaria (art. 13 comma 9-bis del D.l. 201/2011) erano assoggettati all’Imu, ma i Comuni avevano la possibilità di abbassare l’aliquota di base fino allo 0,38%, fintanto che gli stessi conservassero quella destinazione e non fossero locati, e in ogni caso per un periodo non superiore a 3 anni dall’ultimazione dei lavori.
A seguito del D.l. 102/2013 per tali immobili l’Imu non è più dovuta:
  • per il 2013 limitatamente alla seconda rata;
  • dal 2014 completamente.

Altre novità Imu

  • Sono equiparate all’abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Dal 2014 sono equiparati all’abitazione principale anche i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 22.04.2008;
  • Dal 2014 sono esenti dall’Imu gli immobili degli enti non commerciali destinatiesclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività “di ricerca scientifica”;
  • il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia residente per motivi d’ufficio nel luogo ove presta il servizio e non in quello di proprietà beneficerà delleagevolazioni previste per l’abitazione principale sull’unico immobile posseduto, purché non concesso in locazione, a prescindere dal requisito della dimora e della residenza anagrafica.

Cedolare secca e Tares

Il D.l. 102/2013 riduce dal 19% al 15% l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta dai locatori che hanno optato per il regime della cedolare secca sugli affitti in dipendenza di contratti a “canone concordato”. La modifica è operativa con efficacia retroattiva già per il periodo d’imposta 2013.
Con il D.l. 102/2013 ai Comuni viene concessa la possibilità per il 2013 di applicare la componente della tariffa Tares, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio dei rifiuti, nel rispetto del principio “chi inquina paga”. Il Comune invierà ai contribuenti il modello di pagamento dell’ultima rata della Tares tenendo conto dei nuovi criteri di individuazione della tariffa.

Ridotta la detraibilità Irpef sui premi assicurativi

Il tetto massimo di spesa detraibile per le polizze Vita e infortuni stipulate o rinnovate dopo il 2000 passa dagli attuali 1.291,14 Euro a 630 Euro per il 2013, e scende ulteriormente a 230 per il periodo d’imposta 2014.
Limite di spesa detraibile per i premi assicurativi
Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 e successivi
1.291,14 630,00 230,00
245,32 Euro di detrazione 119,7 Euro di detrazione 43,7 Euro di detrazione

 


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