Detassazione premi di produttività 2014 al via
maggio 7 | Pubblicato da Luigi Sorreca | EconomiaQuest’anno l’agevolazione si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2013 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 40.000 e su un importo massimo di “retribuzione di produttività” 2014 pari a 3.000 euro
Secondo quanto era stato stabilito già dalla Legge di Stabilità 2013, la detassazionedelle somme erogate in denaro ai dipendenti del settore privato a titolo di premi di produttività, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 10%, si applica anche per il 2014. L’agevolazione, introdotta inizialmente dal D.L. n. 93/2008, è stata poi prorogata di anno in anno.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19.02.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29.04.2014, sono state stabilite le regole attuative dell’agevolazione per il 2014. In particolare, l’agevolazione prevede l’assoggettamento delle somme erogate nel 2014 in denaro a titolo di “retribuzione di produttività” ad un’imposta sostitutiva pari al 10%, in luogo dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, nel limite massimo di importo agevolabile pari a € 3.000.
Per fruire dell’agevolazione, il lavoratore deve aver conseguito nel 2013 un reddito da lavoratore dipendente non superiore a € 40.000, al lordo delle somme assoggettate per quel periodo alla medesima agevolazione.
Per le modalità di applicazione dell’agevolazione, il D.p.c.m. rinvia a quanto era stato stabilito lo scorso anno dal D.p.c.m. 22.01.2013 con riferimento all’agevolazione per il 2013, regole che quindi restano valide anche quest’anno.
In merito si ricorda che importanti chiarimenti sulla disciplina, che dal 2013 presenta alcune novità sostanziali rispetto agli anni scorsi, erano stati forniti dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 15 del 3 aprile 2013 e, poi, anche dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013.
La doppia nozione di “retribuzione di produttività”
La detassazione è possibile solo a seguito della verifica dei nuovi vincoli introdotti lo scorso anno dal D.P.C.M. 22.01.2013. In particolare, si dovrà fornire la “prova” che le somme erogate derivino da un effettivo aumento di produttività, competitività ed efficienza dell’impresa.
A tal fine, l’art. 2 del D.p.c.m. 22.01.2013 ha fornito una doppia nozione di “retribuzione di produttività”. Per essa, infatti, si intendono:
- le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento a indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione, che possono essere, quindi, anche incerti in quanto variabili in funzione dell’andamento dell’impresa;
o, in alternativa:
- le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle seguenti 4 aree di intervento:
- modifiche dell’articolazione dell’orario di lavoro, sia in relazione ad una programmazione mensile di variazioni della quantità di ore sia alla loro diversa collocazione temporale;
- programmazione aziendale più flessibile, mediante una programmazione aziendale anche non continuativa, dei periodi di ferie eccedenti le 2 settimane;
- introduzione di misure che abbiano il fine di rendere compatibile la tutela dei lavoratori con l’utilizzo di nuove tecnologie funzionali all’attività lavorativa;
- individuazione di criteri di fungibilità delle mansioni e di implementazione delle competenze.
Come precisato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 15/2013, le due nozioni di “retribuzione di produttività” possono coesistere all’interno del medesimo contratto collettivo e, quindi, è possibile dare esecuzione ad entrambe le fattispecie, pur sempre però nel rispetto del limite massimo di retribuzione agevolabile, che per il 2014 è di € 3.000.
Determinazione del reddito 2013
Per poter fruire della detassazione della “retribuzione di produttività”, è necessario che il lavoratore dipendente abbia conseguito nel 2013 un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 40.000. Tale importo deve essere considerato al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2013 all’imposta sostitutiva del 10% (con le previgenti regole).
Concorrono a formare il reddito anche le somme erogate fino al 12.01.2014, per il “principio di cassa allargato” di cui all’art. 51, comma 1, del TUIR, tutti i redditi indicati all’art. 49 del TUIR (incluse le pensioni) e anche i redditi di lavoro dipendente per attività svolta all’estero nel 2013.
Non vi concorrono, invece, i redditi soggetti a tassazione separata ed i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente.
Determinazione dell’imposta sostitutiva 2014
Come sopra indicato, l’agevolazione in esame consiste, per il 2014, nell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% (in luogo della tassazione ordinaria) su un importo massimo di “retribuzione di produttività” percepita nel 2014 pari a € 3.000.
Devono considerarsi in tal senso percepite nel 2014 anche le somme ricevute fino al 12.01.2015 per il c.d. “principio di cassa allargato”, quindi tali somme concorrono a determinare l’importo della retribuzione di produttività ai fini della verifica della soglia di € 3.000.
E’ da tener presente, inoltre, che il limite di € 3.000 è al lordo della ritenuta fiscale del 10%applicata dal sostituto d’imposta, ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. Di conseguenza, il sostituto d’imposta deve applicare la ritenuta del 10% a titolo di imposta sostitutiva sulla parte di retribuzione che residua dopo aver operato le trattenute previdenziali.
Non concorrono, invece, a formare la base imponibile di € 3.000 i compensi in natura erogati a titolo di retribuzione di produttività e le retribuzioni di produttività erogate nel caso di tassazione del reddito di lavoro dipendente sulla base delle c.d. “retribuzioni convenzionali” applicabile ex art. 51, comma 8-bis, del TUIR al reddito derivante dall’attività prestata all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, da dipendenti che nell’arco di 12 mesi ivi soggiornano per un periodo superiore a 183 giorni.