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Detrazione 55% solo fino al 30 giugno 2013

febbraio 27 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

Erario Anna Eleonora

Sarà possibile fruire ancora della detrazione del 55% per gli interventi volti al risparmio energetico dell’edificio solo per le spese sostenute fino al 30 giugno 2013. Dal 1° luglio 2013, invece, l’agevolazione rientrerà in quella del 36% prevista per le spese di ristrutturazione edilizia che, dal 2012, non ha più scadenza.

 

Il Decreto Sviluppo 2012 (D.L. n. 83/2012, convertito dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012), ha prorogato fino al 30 giugno 2013 la detrazione Irpef/Ires del 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.
Dal 1° luglio 2013, invece, l’agevolazione sarà “inglobata” nella detrazione Irpef del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie. Quest’ultima detrazione, grazie all’introduzione nel Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986) dell’art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), dal 2012 è stata resa strutturale e definitiva e, quindi, senza più scadenza (in passato, era invece soggetta a continue proroghe).

La detrazione del 55%: in cosa consiste

L’agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione d’imposta nella misura del 55% delle spese sostenute per interventi eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici)residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).
La detrazione, a differenza di quella del 36%, è concessa sia ai fini Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) che ai fini Ires (Imposta sul reddito delle società) per gli interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
  • riqualificazione energetica di edifici esistenti: (limite massimo di detrazione: 100.000 euro, cioè 55% di 181.818,18 euro);
  • interventi sull’involucro degli edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti): (limite massimo di detrazione: 60.000 euro, cioè 55% di 109.090,90 euro);
  • installazione di pannelli solari: (limite massimo di detrazione: 60.000 euro, cioè 55% di 109.090,90 euro);
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: (limite massimo di detrazione:30.000 euro, cioè 55% di 54.545,45 euro).
La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa fino a capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. La somma eventualmente eccedente non può, quindi, essere chiesta a rimborso.
La disciplina della detrazione fiscale per il risparmio energetico è stata più volte modificata e, di conseguenza, negli ultimi anni sono cambiate anche le procedure da seguire per poterne usufruire.
(da Fisco & Tasse)

 


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