Detrazione 55% solo fino al 30 giugno 2013
febbraio 27 | Pubblicato da Luigi Sorreca | EconomiaErario Anna Eleonora
Sarà possibile fruire ancora della detrazione del 55% per gli interventi volti al risparmio energetico dell’edificio solo per le spese sostenute fino al 30 giugno 2013. Dal 1° luglio 2013, invece, l’agevolazione rientrerà in quella del 36% prevista per le spese di ristrutturazione edilizia che, dal 2012, non ha più scadenza.
Il Decreto Sviluppo 2012 (D.L. n. 83/2012, convertito dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012), ha prorogato fino al 30 giugno 2013 la detrazione Irpef/Ires del 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.
Dal 1° luglio 2013, invece, l’agevolazione sarà “inglobata” nella detrazione Irpef del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie. Quest’ultima detrazione, grazie all’introduzione nel Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986) dell’art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), dal 2012 è stata resa strutturale e definitiva e, quindi, senza più scadenza (in passato, era invece soggetta a continue proroghe).
La detrazione del 55%: in cosa consiste
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione d’imposta nella misura del 55% delle spese sostenute per interventi eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici)residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).
La detrazione, a differenza di quella del 36%, è concessa sia ai fini Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) che ai fini Ires (Imposta sul reddito delle società ) per gli interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
- riqualificazione energetica di edifici esistenti: (limite massimo di detrazione: 100.000 euro, cioè 55% di 181.818,18 euro);
- interventi sull’involucro degli edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti): (limite massimo di detrazione: 60.000 euro, cioè 55% di 109.090,90 euro);
- installazione di pannelli solari: (limite massimo di detrazione: 60.000 euro, cioè 55% di 109.090,90 euro);
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: (limite massimo di detrazione:30.000 euro, cioè 55% di 54.545,45 euro).
La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa fino a capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. La somma eventualmente eccedente non può, quindi, essere chiesta a rimborso.
La disciplina della detrazione fiscale per il risparmio energetico è stata più volte modificata e, di conseguenza, negli ultimi anni sono cambiate anche le procedure da seguire per poterne usufruire.
(da Fisco & Tasse)