Detrazioni per ristrutturazioni e risparmio energetico. Le novità per il 2016
febbraio 1 | Pubblicato da Luigi Sorreca | EconomiaLa legge di stabilità per l’anno 2016, Legge 208 del 28 dicembre 2015 pubblicata in GU il 30 dicembre 2015, haprorogato per l’anno 2016 le agevolazioni fiscali riguardanti i lavori di ristrutturazione edilizia e il collegato bonus mobili.
Anche per l’anno 2016 la detrazione fiscale collegata al sostenimento di spese per interventi di manutenzione o ristrutturazione edilizia è confermata con le stesse aliquote del 2015.
La misura fiscale di favore è volta a favorire la ripresa del settore edilizio, l’ammodernamento delle costruzioni, l’efficienza energetica delle strutture. Per conseguire questi scopi, il legislatore anche per l’anno 2016 innalza la percentuale di detrazione fiscale.
Ricordiamo, infatti, che ordinariamente la detrazione fiscale per interventi di manutenzione o ristrutturazione edilizia è del 36%.
Per l’anno 2016 vengono invece confermate le maggiorazioni di aliquote già in vigore l’anno precedente.
Quindi:
– su tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi i lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia, la detrazione fiscale è pari al 50%delle spese sostenute e documentate;
– su tutti gli interventi miranti al miglioramento energeticodell’edificio, nonché relativi all’adozione di misure antisismiche, la detrazione fiscale è pari al 65% delle spese sostenute e documentate.
Il legislatore, inoltre, anche per l’anno 2016 ha confermato il “bonus mobili”.
Si tratta della possibilità di usufruire della detrazione fiscaledel 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica superiore alla A+. Condizione per poter beneficiare del bonus mobili è che i mobili e gli elettrodomestici servano all’immobile oggetto della ristrutturazione. Quindi, il bonus mobili è imprescindibilmente legato ai lavori di ristrutturazione dell’immobile.
Ricordiamo le principali condizioni per poter fruire delle detrazioni fiscali.
– I lavori oggetto dell’intervento edilizio devono essere configurati come manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, recupero del patrimonio edilizio, risanamento conservativo. I lavori di manutenzione ordinaria, invece, sono ammessi all’agevolazione sono se riguardano parti comuni di edifici condominiali.
– Le spese devono essere sostenute nell’arco dell’anno 2016 e devono essere tutte documentate da fattura. La fattura deve essere saldata a mezzo bonifico bancario parlante, uno speciale format che prevede l’inserimento del codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o partita Iva della ditta che esegue i lavori, la causale che trattasi di lavori di ristrutturazione edilizia.
– Il limite di spesa entro cui poter usufruire della detrazione fiscale è di euro 96.000.
Per quanto riguarda, invece, il bonus mobili, il limite di spesa è di euro 10.000 e il pagamento può avvenire, oltre che con bonifico bancario parlante, anche a mezzo carte di debito o di credito, mentre è escluso l’utilizzo del contante e di assegni.
La legge di stabilità ha introdotto, poi, due ulteriori novità: il bonus mobili per giovani coppie, e la possibilità di cedere la detrazione fiscale al fornitore dei servizi.
Bonus mobili giovani coppie
Si tratta di una detrazione fiscale, pari al 50% delle spese sostenute nell’anno 2016 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica superiore alla A+.
Il limite di spesa entro cui poter usufruire della detrazione è fissato in euro 16.000, e la detrazione è fruibile nella dichiarazione dei redditi in 10 rate annue.
Possono usufruire di questa nuova detrazione le coppie (sposate o conviventi more uxorio) che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni e in cui almeno uno dei due soggetti abbia un’età inferiore ai 35 anni. Inoltre, i mobili e gli elettrodomestici devono servire per l’arredamento dell’abitazione principale.
L’ambito oggettivo, invece, deve riguardare l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica superiore alla A+ da destinare ad arredo dell’abitazione principale. Non è, quindi, ammessa la detrazione per l’arredo di case secondarie.
Inoltre, per specifica previsione normativa, questa detrazione non è cumulabile con le altre detrazioni fiscali, cioè con quella prevista per le opere di ristrutturazione e per il collegato bonus mobili ordinario.
Cessione della detrazione per incapienti
Il legislatore ha introdotto la possibilità, per i contribuenti ricadenti nella “no tax area”, cioè nell’area di esenzione dalle imposte in quanto percipienti di redditi bassi (pensionati, dipendenti e autonomi che non pagano Irpef), di “cedere” la propria detrazione fiscale a favore del fornitore che ha eseguito i lavori. Tale possibilità è però limitata alle spese sostenute nell’anno 2016 e riguardanti esclusivamente interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali.
Come specificato dal legislatore, si tratta di una possibilità, una opzione liberamente esercitabile, non è un obbligo. Si attende l’emanazione di un apposito provvedimento per le modalità tecniche di attuazione.
Le detrazioni mantengono la struttura delle precedenti, pertanto si rimanda alle lettura dei seguenti articoli dello stesso autore, con particolare riferimento ai commenti dove si possono trovare tante risposte ai dubbi piu’ frequenti.