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Gli Indici di affidabilità al posto di studi di settore e parametri

luglio 3 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale per le attività di impresa e dei professionisti sostituiranno gli studi di settore e i parametri e si prefiggono lo scopo di  favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l’Amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.

La Legge prevede anche dei premi per chi sarà coerente con gli indici.

L’elaborazione degli indici avverra’ con una metodologia basata su dati e informazioni desunte da piu’ periodi di imposta e saranno preposti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale e professionale.

Normalità e coerenza sono termini a cui siamo abituati ormai da anni con gli studi di settore e bisognerà attendere i decreti attuativi per cogliere meglio le differenze. Gli indici saranno approvati entro il 31 dicembre del periodo di imposta per il quale sono applicati. Potranno essere aggiornati fino al mese di febbraio dell’anno successivo per il verificarsi di eventi straordinari.

L’indice di affidabilità riconosciuto all’azienda o al professionista si esprimerà con un voto da uno a dieci, piu’ alto sarà il voto maggiore sarà il premio previsto.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione.

Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al precedente periodo è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.

Gli indici si applicheranno a tutte le attività sia soggette a studi di settore che ai parametri.

E previsto che i contribuenti possano adeguarsi volontariamente agli indici aumentando la propria base imponibile e a tal fine accrescere il proprio grado di affidabilità.

L’adeguamento rilevera oltre che per l’Irpef/Ires, anche per Irap e Iva, come d’altronde è attualmente per l’adeguamento ai risultati degli studi di settore.

L’emersione della maggiore base imponibile volontaria non comporta applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi in unica soluzione o a rate.

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti benefìci:

a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;

b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;

d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;

e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti;

f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefìci premiali ; i termini di accesso ai benefìci possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolto dal contribuente.

 


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