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Definizione Liti pendenti: Le cause fiscali definibili

luglio 3 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

Dopo la rottamazione delle cartelle esattoriali è arrivata quella delle liti fiscali, quasi 470mila ancora pendenti, a fine anno 2016, presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali.
Lo scopo è eliminare l’arretrato definendo le liti pendenti, avendo come base i principi della rottamazione delle cartelle esattoriali e con riferimento a tutti i gradi di giudizio.
Ciò anche per semplificare e ridurre il contenzioso presso le Commissioni Tributarie, considerando che la mediazione obbligatoria dal 01.01.2018 riguarderà le cause di importo fino a €. 50.000 e che, nel 2016, i Giudici Tributari hanno recuperato l’arretrato, in percentuale quasi doppia, il 12%, rispetto al 2015.
Nel 2016, infatti, i contenziosi dei contribuenti italiani con il Fisco sono diminuiti passando da 34 miliardi a 32 miliardi anche se rimane il grande problema delle 50mila liti con il Fisco presso la Corte di Cassazione.

Le liti fiscali che rientrano nella definizione liti 2017

Rientrano nella sanatoria fiscale tutte le liti pendenti in ogni grado di giudizio e per atti impugnati davanti le Commissioni Tributarie e la Corte di Cassazione

Potranno essere rottamati i ricorsi contro gli atti della Agenzia delle Entrate, notificati entro il 24 aprile 2017. La “rottamazione” delle liti fiscali pendenti potrà essere applicata anche a quegli enti territoriali che vi aderiranno entro il 31 agosto 2017.

Ai fini della determinazione degli importi da pagare, la definizione agevolata delle controversie tributarie terrà conto solo degli importi accertati nell’atto dell’Ufficio, senza considerare l’eventuale esito delle sentenze di primo e secondo grado.

Scopo della “rottamazione” per lo Stato, che rinuncia agli accessori di legge quali sanzioni e interessi ma anche ad eventuali sentenze favorevoli, è, dunque, ridurre i tempi e la quantità del contenzioso pendente.

Consideriamo, infatti, che l’Amministrazione può solo “subire” la decisione del contribuente e non può scegliere se aderire o meno alla chiusura delle liti, ma “deve” aderire per legge alla domanda corretta presentata dal contribuente.

La notifica del ricorso deve essere avvenuta entro il 24 aprile 2017. Il legislatore, quindi, effettua il riferimento, come avvenuto per altri “condoni”, alla data di notifica degli atti tra le parti.

Altro aspetto riguarda la controparte in giudizio. Può essere l’Agenzia delle Entrate o ente territoriale che abbia aderito, alle definizione delle liti fiscali, entro il 31 agosto 2017.

Non è necessario, quindi, prendere in considerazione la tipologia di atto impugnato, ossia se trattasi di avviso di accertamento o di avviso di liquidazione o, infine, di ruolo esattoriale ma soltanto l’Ente, che ha emesso l’atto, che deve essere l’Agenzia delle Entrate o ente territoriale che abbia aderito alla definizione.

Altro aspetto che “qualifica” questa definizione delle liti pendenti riguarda gli importi da prendere in considerazione per addivenire alla sua definizione.

Il contribuente che voglia aderire deve prendere in considerazione l’importo dell’imposta calcolato dall’Ufficio nell’atto emanato, senza considerare le sanzioni e gli interessi di mora. In caso di adesione alla definizione agevolata non è prevista la sospensione automatica dei processi ma solo dei termini di impugnazione.

Vi è da considerare, quindi, che le controversie tributarie che possono essere definite, non sono automaticamente sospese.

Il procedimento si sospende su richiesta del ricorrente al Giudice Tributario con espressa dichiarazione di volersi avvalere delle norme sulla definizione agevolata delle liti pendenti.

Con tale richiesta il giudizio è sospeso fino al 10 ottobre 2017.

Una volta che il contribuente abbia aderito alla definizione delle liti pendenti con il pagamento della prima o unica rata, a seconda della modalità prescelta a rate od unica soluzione, il processo continuerà ad essere sospeso fino al 31 dicembre 2018, considerando, come vedremo che l’ultima rata deve essere corrisposta entra il 30 giugno 2018.

Per quel che concerne i termini di impugnazione, delle controversie che possono essere definite, che scadono dalla data di entrata in vigore del D.L.50/2017, essi sono sospesi per 6 mesi, quindi, fino al 30 settembre 2017 data ultima di definizione delle liti pendenti.

Come affermato dall’Agenzia delle Entrate, la disposizione risponde ad una duplice esigenza:

1. completare la definizione, delle controversie pendenti, iniziata con la “rottamazione dei ruoli”, per i carichi affidati all’agente della riscossione, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Ci potrebbero essere ancora importi oggetto di contenzioso non ancora integralmente affidati all’Agente della riscossione, per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio che sono stati esclusi dalla definizione dei carichi iscritti a ruolo. Con la “chiusura delle liti pendenti” il contribuente può definire integralmente i rapporti tributari in contestazione, con le specifiche disposizioni di coordinamento delle diverse definizioni agevolate;

2. ridurre – come più volte auspicato dalla Corte di cassazione – l’ingente numero di ricorsi tributari e la crescente mole di controversie arretrate. Ecco la motivazione per cui, la definizione agevolata è stata limitata dal Legislatore alle controversie in cui è parte l’ente territoriale che vi aderisca o l’Agenzia; essa è la parte preponderante delle controversie pendenti sia innanzi alla Corte di Cassazione sia innanzi alle Commissioni tributarie.

Il contribuente può definire le controversie con la presentazione di una apposita istanza ed il totale pagamento degli importi risultanti dall’atto impugnato, oggetto di contestazione, e degli interessi derivanti ritardata iscrizione a ruolo, di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto.

Gli importi delle sanzioni riferite al tributo e gli interessi di mora, di cui all’ art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non sono dovuti.

In tale disposizione, il versamento integrale della sola imposta in contestazione e degli interessi, si integra con quanto disciplinato dalla normativa sulla definizione dei carichi iscritti a ruolo, evitando sovrapposizioni ed effetti distorsivi.
Qualora la controversia riguardi esclusivamente interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, la definizione prevede il versamento del 40 per cento degli importi in contestazione.

Come abbiamo già accennato gli importi da prendere in considerazione ai fini della definizione delle liti fiscali pendenti, sono quelli riportati nell’atto emesso dall’Agenzia delle Entrate o dall’ente territoriale che aderisca alla definizione a nulla rilevando quanto parzialmente definito e pendente dinanzi alle Commissioni Provinciali, Regionali ed alla Suprema Corte di Cassazione.

È come se tali attività processuali non fossero mai state svolte ed il contribuente deve considerare “ab origine” il rapporto tributario senza che abbia rilevanza quanto stabilito dal Giudice Tributario nel corso del contenzioso.

È chiaro, come vedremo, che il ricorrente deve fare un calcolo di convenienza in riferimento alla possibilità di pagare minori importi in funzione della fondatezza del ricorso presentato e della possibilità di concludere positivamente il contenzioso, magari, in ultimo con l’annullamento dell’atto o con il tentativo di conciliazione durante il processo.

 


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