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Imu, lunedì scade la seconda rata. Ecco chi è obbligato al versamento

dicembre 12 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

Mancano ancora quattro giorni per pagare l’Imu senza incorrere in sanzioni. Al momento di fare i calcoli in molti scopriranno l’entità della mazzata dovuta al proprio Comune che ha aumentato le aliquote rispetto al 2012 -

1. Seconde case libere e affittate

Le case affittate sono considerate nell’ambito delle abitazioni non principali: partono da un’aliquota base di tassazione dello 0,76%, che la grande maggioranze dei Comuni ha elevato allo 0,9% o anche all’1,06%, l’aliquota più elevata e diffusa. Ovviamente non ci sono agevolazioni di sorta per le case vacanza o tenute a disposizione anche se sfitta per carenza di inquilini.

2. Ville, case signorili e storiche

Per le abitazioni di pregio – anche se fossero principali – non vale l’esenzione prima casa: sono circa 73mila, poco più del 2% del totale delle abitazioni italiane, suddivise tra ville (categoria catastale A/8), case di tipo signorile (categoria catastale A/1) o castelli o palazzi di particolare pregio storico-artistico (categoria catastale A/9).

3. Garage oltre la prima casa

Esiste un limite alla possibilità che garage, posti auto, magazzini e tettoie, con rendita catastale autonoma, siano considerati «pertinenze» delle abitazioni principali in quanto legate da un vincolo di utilità. Le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano anche alle pertinenze della stessa.
Al massimo si potranno avere tre pertinenze, se però appartenenti a categorie catastali diverse.
Ma attenzione: non più di un immobile per tipo, quindi non due autorimesse e una tettoia (a meno che una sia accatastata insieme alla casa): in questo caso solo la prima autorimessa sarà esente.

4. Aree fabbricabili

La nozione di «aree fabbricabile», che è soggetta all’Imu, include tutte le aree così qualificate dallo strumento urbanistico generale, a prescindere dalle effettive possibilità edificatorie. Le caratteristiche edificatorie incidono però sulla determinazione del valore dell’area.
L’imponibile è pari al valore di mercato al primo gennaio di ciascun anno.

5. Uffici

Per gli uffici (categoria catastale A/10) si segue la stessa strada dei negozi: si prende la rendita catastale dell’unità immobiliare e la si rivaluta del 5% per poi moltiplicare il risultato per il coefficiente, che in questo caso è 80. Gli uffici sono tra le categorie immobiliari che non hanno subito scossoni e cambiamenti, quindi i contribuenti avranno meno problemi nel definire gli importi dovuti. Le aliquote in genere indicate dai Comuni sono quelle ordinarie, tra il 7,6 e il 10,6 per mille.

6. Negozi

Oltre alle abitazioni, sono soggetti a Imu anche i fabbricati destinati ad attività commerciali, come negozi e depositi. Dopo aver rivalutato del 5% la rendita risultante in Catasto, per negozi e botteghe (categoria C/1) occorre applicare il moltiplicatore 55; per i magazzini e locali di deposito (categoria C/2) il moltiplicatore è pari a 160; mentre per i laboratori per arti e mestieri (categoria C/3), il moltiplicatore è 140. Poi si applica l’aliquota decisa dal Comune.

7. Immobili industriali e alberghi

Anche per gli immobili appartenenti a imprese l’Imu si aggiunge alle imposte sui redditi, perché gli immobili d’impresa producono reddito d’impresa e non fondiario. Conta la categoria catastale nella quale sono iscritti: la categoria D raggruppa fabbriche, alberghi, cliniche private, centri commerciali. Il calcolo si effettua moltiplicando per 65 la rendita catastale rivalutata del 5% assegnata al singolo immobile dal Catasto.
Per gli «immobili merce» – le aree e i fabbricati ancora in possesso delle imprese di costruzione e destinati alla vendita – è invece prevista l’esenzione proprio da questa seconda rata.

8. I fortunati / 1 – Abitazione principale

Per abitazione principale si prevede che sia tale solo quella in cui risiedono e dimorano il contribuente e il suo nucleo familiare. Non ci possono essere più abitazioni principali per la stessa famiglia. Le agevolazioni si applicano anche alle pertinenze. Come detto è ammessa una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C2 (depositi), C6 (autorimessa, box e garage) e C7 (tettoie). L’abitazione principale è per definizione esente ma se l’aliquota comunale è superiore al 4 per mille la differenza verrà pagata (al 40%) il 16 gennaio 2014

9. I fortunati / 2 – Le abitazioni assimilate alla principale

Le abitazioni non affittate di anziani o disabili ricoverati in via permanente e residenti in un istituto di cura sono considerate abitazione principale se il Comune ha deliberato di assimilarle. Stesso discorso per le abitazioni di proprietari iscritti all’anagrafe dei residenti all’estero (Aire). Anche le case concesse in comodato ai figli (per la seconda rata) sono assimilate sempre per scelta dei Comuni. Per le case di militari e forze di polizia e coop l’assimilazione invece opera automaticamente, senza bisogno di delibera comunale. Esenzione anche per gli Iacp (case popolari).

 


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