In vigore dal 1° marzo 2016 il nuovo Codice deontologico dei commercialisti
marzo 2 | Pubblicato da Luigi Sorreca | EconomiaDal 1 marzo è entrato in vigore il Nuovo Codice Deontologico della professione del 2016 , approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili in data 17/12/2015. Il testo è stato sottoposto a consultazione pubblica negli ultimi mesi del 2015 e questo ha instaurato un confronto tra gli iscritti e gli Ordini che ha portato alla modifica di alcune norme, a dimostrazione dell’apertura che l’ordine ha avuto verso i suoi iscritti negli ultimi anni. Il testo precedente era del 2008, e la revisione dei contenuti è stata seguita dalla Commissione Nazionale Deontologia, coordinata del Consigliere Nazionale Giorgio Luchetta.
Prima di indicare le novità si ricorda che in tempi rapidi il codice deontologico sarà affiancato ad un Codice delle Sanzioni che darà indicazioni ai Consigli di Disciplina dell’Ordine professionale, sul comportamento da tenere in casi di infrazioni infatti attualmente a seconda dell’Ordine a cui sono iscritti i commercialisti e gli esperti contabili sono previste sanzioni diverse a parità di violazione del codice deontologico.
Le novità del codice deontologico della Professione 2016
Le principali novità sono:
- Art. 3 (ambito di applicazione) è espressamente previsto che le norme del codice deontologico si applichino oltre che agli iscritti dell’Albo (sia nella sezione A-Commercialisti che nella sezione B-Esperti contabili) anche alle società professionali, agli iscritti nell’elenco speciale dei non esercenti e ai tirocinanti per quanto compatibili.
- Art. 14 (Responsabilità professionale) è stato espressamente previsto che il professionista renda noto al cliente gli estremi ed i massimali della polizza assicurativa per i rischi professionali.
- Art. 15 (collaborazione tra colleghi) sono espressamente previsti i comportamenti da tenere in situazioni particolari. Al comma 7 si indica che l’indicazione del nome di un collega o di un altro professionista al cliente non è considerata una prestazione professionale e pertanto non dà diritto a corrispettivi.
- Art. 20 (Rapporti con i clienti- principi generali): è espressamente prevista la possibilità per il professionista di concordare con il proprio cliente un indennizzo nel caso in cui il cliente receda, sulla base dell’importanza e/o del compenso inizialmente concordato nel caso in cui l’incarico fosse stato portato a termine.
- Art 23 (Rinuncia all’incarico): è espressamente prevista la condotta che il professionista deve tenere nel caso in cui rinunci all’incarico e non riesca a comunicarlo tempestivamente al cliente in quanto questo è irreperibile. In tale fattispecie il professionista è obbligato a comunicare la rinuncia mediante lettera raccomandata a. r o a mezzo p.e.c.
- Art 25 (Compenso professionale): è espressamente previsto che il compenso deve essere concordato per iscritto simultaneamente all’atto del conferimento dell’incarico professionale. Il preventivo può essere di massima e comprendere spese, oneri e contributi, fermo restando la possibilità che il compenso sia in parte costituito da una componente variabile.
- Art 28 (Incarichi istituzionali): sono espressamente previsti gli obblighi informativi per rafforzare la trasparenza della loro attribuzione ed è vietato l’utilizzo di tali incarichi per fini pubblicitari o per sollecitarne l’affidamento.
- Art 29 (Rapporti con gli ordini e consigli di disciplina locali e il consiglio nazionale): è espressamente previsto il dovere di collaborazione tra il professionista e gli organi dell’Ordine, tramite anche tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste poste da questi nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali.
- Art 42 (Esercizio abusivo dell’attività professionale): è espressamente previsto il contrasto all’esercizio abusivo della professione, infatti il professionista che viene a conoscenza di esercizio abusivo della professione ha l’obbligo di informare tempestivamente il Consiglio dell’Ordine territorialmente competente.
- Art 44 (Informazione e pubblicità informativa): è espressamente previsto in merito all’utilizzo del titolo accademico di professore che può essere usato solo laddove il professionista sia professore universitario nel settore scientifico disciplinare oggetto della professione, e in tal caso deve precisare qualifica e settore scientifico di insegnamento. Un’altra novità presente nello stesso articolo è il divieto di riferimenti commerciali o pubblicitari nel sito internet del professionista o dello studio associato.