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Istruzioni, scadenze, proroghe e novità dello Spesometro 2017

aprile 5 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

Lo spesometro è l’obbligo, introdotto dal D.l. 78/2010, di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti Iva (cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute). Per farlo occorre utilizzare il “Modello di comunicazione polivalenteapprovato dall’Agenzia delle Entrate, ed inviarlo entro il 10 aprile/20 aprile 2017 a seconda che si tratti di soggetti mensili o trimestrali. Dal 2017 è stata modificata la periodicità dello spesometro: a regime l’obbligo è diventato da annuale a trimestrale, tuttavia per il primo anno di applicazione della novità (2017), l’obbligo è semestrale. Tali modifiche hanno effetto per le operazioni relative al 2017, per le operazioni riferite al 2016 resta l’obbligo di presentazione dello spesometro annuale. Con il Comunicato stampa del 24.03.2017 l’Agenzia delle Entrate ha confermato, come avvenuto l’anno scorso, la semplificazione per i commercianti al minuto e soggetti equiparati.

Spesometro 2017: soggetti obbligati ed esonerati

Sono obbligati alla compilazione e all’invio dello spesometro tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti Iva.

Sono esonerati dallo spesometro:

  • i contribuenti forfetari (regime agevolato forfetario introdotta dalla Finanziaria 2015);
  • i contribuenti minimi di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011. L’esonero non opera se, in corso d’anno, viene meno il regime a causa del superamento di oltre il 50% del limite dei ricavi/compensi. In tal caso vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l’applicazione del regime agevolato.

Con il Comunicato stampa del 24.03.2017 l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’esonero, come l’anno scorso, per:

  • i commercianti al minuto e soggetti equiparati, che consente di escludere dalla comunicazione i dati relativi alle fatture di importo inferiore a 3.000 Euro (al netto IVA);
  • tour operator, che consente di escludere dalla comunicazione i dati relativi alle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 Euro (al lordo dell’Iva).

Spesometro 2017: operazioni incluse

Lo spesometro riguarda le operazioni:

  • con obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo;
  • senza obbligo di emissione della fattura di ammontare pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA.

L’emissione della fattura, in sostituzione di altro documento, comporta comunque l’obbligo di comunicazione dell’operazione, a prescindere dall’importo.

Rientrano nello spesometro anche le operazioni soggette:

  • a reverse charge, per le quali non è stata addebitata l’Iva in fattura;
  • allo split payment (art. 17-ter D.p.r. 633/72), per le quali l’Iva viene versata direttamente all’Erario

Spesometro 2017: operazioni escluse

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria. In particolare:

  • le operazioni che sono già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria (es. fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia, contratti di assicurazione, contratti di mutuo, contratti di compravendita di immobili);
  • le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 Euro, effettuate nei confronti dei contribuenti non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto tramite carte di credito, di debito e prepagate;
  • operazioni finanziarie esenti Iva art. 10 del D.p.r. 633/72;
  • le operazioni effettuate o ricevute in ambito extra Ue, se già oggetto di dichiarazione in Dogana (importazioni ed esportazioni di beni). Sono, invece, incluse le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali  e le triangolazioni UE.
  • le operazioni intracomunitarie oggetto di dichiarazione ai fini Intrastat.

Con il Comunicato stampa del 24.03.2017 l’Agenzia delle Entrate ha confermato che:

  • sono escluse dall’obbligo in esame le operazioni già comunicate tramite il sistema tessera sanitaria (STS), compresi gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri e ostetriche/i e dei tecnici sanitari. Il chiarimento da parte dell’Amministrazione era doversoso in quanto l’esonero dell’anno scorso era inserito all’interno della Finanziaria 2016, che lo prevedeva in via sperimentale solo per il 2016. Nel comunicato l’Agenzia delle Entrate chiarisce, inoltre, che qualora risulti più agevole dal punto di vista informatico, è possibile comunque inviare, oltre ai dati obbligatori, anche i dati già trasmessi al sistema Tessera sanitaria;
  • sono esluse dall’obbligo dello spesometro le Amministrazioni pubbliche e quelle autonome.

Ai contribuenti viene data la possibilità di scegliere se comunicare o meno le operazioni 2016 con controparte black list. Il d.l. 193/2016, infatti, ha soppresso l’obbligo di comunicazione delle operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list con effetto dal 2016. Tali informazioni, quindi, non devono essere incluse nello spesometro ma, qualora più agevole, è possibile inserirle coomunque, nel quadro BL o in alternativa nei quadri FN e SE.

Spesometro 2017: eliminate le altre comunicazioni

Si ricorda che, a seguito delle novità introdotte dal D.l. 193/2016 (c.d. Collegato alla Finanziaria 2017), sono state soppresse le seguenti comunicazioni, che venivano effettuate con il modello polivalente:

  • la comunicazione black list già dal 2016;
  • la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione/noleggio dal 2017;
  • la comunicazione degli acquisti di beni senza IVA effettuati presso operatori di San Marino dal 2017

Resta, invece, la comunicazione delle operazioni in contanti legate al turismo, di importo pari o superiore a mille Euro, e inferiori a 15mila Euro, utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente (si veda il nostro speciale del 22.03.2017 “La comunicazione delle operazioni legate al turismo“).

 

Spesometro 2017: scadenze e modalità di invio

Per lo spesometro 2017, relativo alle operazioni del 2016, le scadenze erano quelle fissate a regime:

  • 10.4.2017 per i soggetti mensili;
  • 20.4.2017 per gli altri soggetti.

Per stabilire il termine di riferimento è necessario considerare la periodicità di liquidazione IVA dell’anno in cui è effettuato l’invio della comunicazione.

La comunicazione può essere alternativamente inviata in forma:

  • analitica,
  • aggregata (non è consentita tale modalità per la comunicazione relativa agli acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati, ex art. 34 comma 6 D.p.R. 633/72).

L’opzione esercitata tramite il modello è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione.

 

 


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