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L’estratto di ruolo non prova la notifica della cartella

marzo 5 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

Notifica della cartella di pagamento in busta chiusa: Analisi dal punto di vista normativo e giurisprudenziale e commento sentenza Cassazione N. 2625/2015

Nelle ipotesi di notifica di una cartella di pagamento mediante l’invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, spetta al mittente del plico raccomandato (nel caso di specie Equitalia) dimostrare l’esatto contenuto di quest’ultimo, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima. E’ il principio di diritto ribadito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 2625 dell’11 febbraio 2015, con la quale è stato accolto il ricorso avanzato da un contribuente avverso un provvedimento di fermo amministrativo. A giudizio degli Ermellini, non basta produrre l’estratto di ruolo o ritenere che la spedizione effettuata dall’agente della riscossione dia di per sé garanzia che nella busta vi era la cartella di pagamento.
IL CASO
La contestazione nasce dall’impugnazione di un provvedimento di fermo amministrativo, relativo ad una vettura ed a un motociclo. Il contribuente adiva il competente giudice tributario lamentando, preliminarmente, la mancata notifica dell’atto presupposto, ossia la cartella di pagamento. L’assunto difensivo non trova l’avallo dei giudici di merito che in entrambi i gradi di giudizio confermano la legittimità del fermo amministrativo.
La C.T.P. e la C.T.R. non hanno avuto dubbi sul fatto che nella raccomandata spedita da Equitalia vi fosse l’atto presupposto, in quanto la spedizione era stata “effettuata pur sempre dal concessionario, che offre sufficienti garanzie in tal senso”; inoltre “l’estratto di cartella depositato conteneva un elenco di codici e numeri corrispondenti a quelli richiesti dall’originaria cartella”.
Da qui la scelta del contribuente di proporre ricorso per Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 26 D.P.R. 602/73, 1335 e 2697 cod. civ.. Queste le argomentazioni addotte dal ricorrente: laddove si contesti il contenuto della busta spedita, l’onere della prova di detto contenuto spetta al mittente medesimo, anche quando si tratta del concessionario della riscossione.
IL COMMENTO
1.SULLA LEGITTIMITA’ DELLA NOTIFICA A MEZZO POSTA DA PARTE DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE – GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO
Le modalità con le quali l’agente della riscossione provvede alla notifica dei propri atti sono previste dall’art. 26 D.P.R. 602/1973, che accorda ad Equitalia la possibilità di notificare avvalendosi degli ufficiali della riscossione, di altri soggetti dallo stesso abilitati nelle forme di legge, dei messi comunali, oppure del servizio postale, tramite invio della cartella in plico chiuso con raccomandata a/r.
E’ l’articolo 26, l comma, DPR 602/73, pertanto, che prevede espressamente la possibilità per l’Agente della Riscossione di notificare gli atti mediante spedizione di raccomandata in plico chiuso con relativo avviso di ricevimento che deve essere “sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”.
Tale ricostruzione trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità che si è più volte pronunciata in merito all’assoluta regolarità e soprattutto legittimità delle notifiche effettuate dagli agenti della riscossione a mezzo del servizio postale, riconoscendo, in più occasioni, il carattere di specialità della disciplina contenuta nell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del1973 rispetto sia all’art. 60 del d.p.r. 600 del 1973 (disposizione generale relativa alle notificazioni dell’Amministrazione finanziaria) – sia alla legge n. 890/1982 (normativa generale applicabile alla notificazione eseguita a mezzo posta dagli ufficiali giudiziari e dagli altri soggetti abilitati) che alle disposizioni del codice di procedura civile (disciplina generale delle notificazioni).

 


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