Le norme sulla limitazione all’uso di contanti
febbraio 11 | Pubblicato da Luigi Sorreca | EconomiaLimite all’utilizzo del contante – Disciplina antiriciclaggio
L’art. 49, comma 1, vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000; il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il predetto limite di euro 1.000 è variato più volte nel corso degli anni e, nel prospetto seguente, si riportano i limiti applicabili alle annualità ancora sanzionabili o accertabili ai fini delle imposte dirette.
UTILIZZO CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE
DAL 14/03/2004 pari o superiore a 12.500
DAL 30/04/2008 pari o superiore a 5.000
DAL 25/06/2008 pari o superiore a 12.500
DAL 31/05/2010 pari o superiore a 5.000
DAL 13/08/2011 pari o superiore a 2.500
DAL 06/12/2011 pari o superiore a 1.000
Deroga al limite all’utilizzo del contante per il settore turistico
L’art. 3, commi 1 e 2, del decreto legge n. 16/2012 ha elevato a euro 15.000 il limite di euro 1.000 previsto dalla disciplina antiriciclaggio per determinate pagamenti.
In particolare, il limite più elevato è applicabile per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati da parte di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.
La possibilità di elevare il limite, però, è subordinata ad alcuni adempimenti posti a carico dell’operatore economico; precisamente l’operatore deve:
a) inviare apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate ove sarà indicato il conto o i conti che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare;
b) acquisire fotocopia del passaporto del cliente e autocertificazione di quest’ultimo attestante che non è cittadino europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
c) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso
un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta della predetta
comunicazione.
Limite al trasferimento di contante da, e per l’estero
L’art. 3 del D. Lgs. n. 195/2008 impone l’obbligo a chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a euro 10.000 di dichiarare, in modo esatto e completo, tale somma all’Agenzia delle dogane.
Tracciabilità dei pagamenti effettuati a favore di associazioni, enti o società sportive
dilettantistiche
i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui allo stesso articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a euro 516,46 tramite c/c o conmodalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.
L’inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge n. 398/1991 a favore delle associazioni sportive dilettantistiche,
l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.
In caso di verifiche a carico dei soggetti erogatori: la mancata tracciabilità comporta la indeducibilità delle somme pagate, la sussistenza della tracciabilità comporta la valutazione dell’economicità dell’operazione.
Deduzione ai fini del reddito delle erogazioni liberali
Talune erogazioni liberali a favore delle Onlus, del terzo settore e a favore di soggetti operanti nel settore della ricerca, ecc. obbligo della tracciabilità per la deduzione o detrazione delle erogazioni liberali dal reddito complessivo delle persone fisiche o per la deduzione dal reddito d’impresa.
Le erogazioni liberali in questione devono essere effettuate avvalendosi di uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale e carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Detrazioni fiscali 36%‐50% ‐ ristrutturazioni edilizie
Il pagamento deve essere disposto mediante bonifico bancario o postale da cui risultino:
la causale del versamento,
il codice fiscale del beneficiario della detrazione
il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio: oneri di urbanizzazione, diritti
pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei
professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità.
Detrazioni fiscali 55%‐50% ‐ risparmio energetico
Per quanto riguarda i beneficiari non titolari di reddito di impresa, il citato art. 4 impone, ai fini della detrazione, che il pagamento sia disposto mediante bonifico bancario o postale da cui risultino:
la causale del versamento,
il codice fiscale del beneficiario della detrazione
il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Invece, i beneficiari che siano titolari di reddito di impresa sono esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale, in quanto la prova della spesa può essere fornita con altra idonea documentazione.
Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio: oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità.
Rag. Gabriele Giovannini