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Mini voluntary 2018: i documenti da presentare entro il 31 luglio

luglio 6 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

Mini voluntary in scadenza il prossimo mese. Le Entrate hanno fornito chiarimenti in merito alla collaborazione volontaria per l’emersione di redditi prodotti all’estero da parte di ex-AIRE ed ex frontalieri con la recente Circolare 12/E/2018. Per quanto riguarda l’adesione, il contribuente che intende accedere alla procedura deve presentare esclusivamente per via telematica entro il 31 luglio 2018 richiesta di accesso alla stessa, utilizzando il modelloapprovato con il provvedimento n. 110482 del 1° giugno 2018.

Con la sottoscrizione e l’inoltro dell’istanza il contribuente dà atto

  • dell’assenza di cause di inammissibilità alla stessa
  • della veridicità e della completezza delle informazioni e dei documenti forniti nell’ambito della medesima procedura.

Nel modello è stato predisposto un apposito riquadro che i contribuenti, o loro eredi, devono utilizzare per rendere una dichiarazione sostitutiva con cui attestano la sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti dalla norma per accedere alla procedura. In particolare, gli istanti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, che le attività che intendono regolarizzare derivano da redditi di lavoro dipendente e/o di lavoro autonomo svolto in via continuativa all’estero ovvero dalla vendita di beni immobili posseduti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa.

Inoltre, come chiarito nel documento di prassi, la richiesta di accesso alla procedura deve essere corredata da una relazione di accompagnamento, anch’essa da trasmettere entro il 31 luglio 2018. Tale relazione, che costituisce parte integrante della richiesta di accesso, deve rappresentare analiticamente:

  • l’ammontare delle attività finanziarie depositate e delle somme detenute oggetto di regolarizzazione e i dati rilevanti per la loro determinazione;
  • l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e/o autonomo prodotti all’estero, da cui le attività depositate o le somme detenute derivano;
  • il corrispettivo della vendita dei beni immobili posseduti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa, nel caso in cui le attività depositate o le somme detenute da regolarizzare derivano dalla vendita di tali beni immobili;
  • il valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 ovvero, nel caso in cui il suddetto valore a tale data sia pari a zero o negativo, al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente al 2016 con valore e giacenza superiori a zero (in relazione al calcolo degli importi dovuti ai fini della regolarizzazione, si rinvia ai chiarimenti forniti nel paragrafo 6);
  • l’individuazione degli eventuali maggiori imponibili, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi (Irpef, relative addizionali regionali e comunali ed imposte sostitutive dell’Irpef) e/o dell’IVAFE, in relazione ai quali sono state commesse violazioni dichiarative da regolarizzare con la procedura

L’istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuta ricezione. L’Agenzia delle entrate attesta l’avvenuta trasmissione della richiesta mediante una ricevuta che è resa disponibile per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia.

Attenzione: qualora il contribuente intenda rettificare o integrare una richiesta già presentata, può presentare un’istanza integrativa sempre entro il termine del 31 luglio 2018. Qualora la richiesta di accesso originaria sia stata presentata dopo il 26 luglio 2018, l’invio dell’istanza integrativa potrà avvenire nei successivi 5 giorni, proprio per effetto dei citati tempi tecnici per il rilascio della ricevuta. Nell’ipotesi in cui siano pervenute più istanze integrative, rileverà l’ultima richiesta inviata. Ai fini della rilevanza delle cause di inammissibilità, comunque, si ritiene si debba tener conto della data di presentazione della prima richiesta di accesso alla procedura.

 


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