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Quando non pagare le imposte diventa reato

novembre 3 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

La Corte di Cassazione, Sez. III, con la sentenza n. 44451 del 27 settembre 2017 ha affrontato nuovamente il delitto di “Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”, di cui all’art. 11  del D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000.

Il reato in questione si caratterizza dalla punizione della condotta di quei contribuenti i quali, al fine di sottrarsi alle pretese del Fisco, compie atti di alienazione simulata o altri atti fraudolenti tendenti a rendere inefficace l’attività di riscossione dell’Amministrazione finanziaria.
Il testo dell’art. 11 recita infatti: “E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se’ o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

Atti fraudolenti e simulati oggetto di una recente sentenza della Cassazione

Con riguardo al concetto di alienazione simulata ed altri atti fraudolenti, recentemente la Cassazione  ha stabilito che:
“ […] la simulazione è finalizzata a creare una situazione giuridica apparente diversa da quella reale. Sicché, l’alienazione è simulata quando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto (simulazione assoluta) o in parte (simulazione relativa) alla effettiva volontà dei contraenti;
[…] per “atto fraudolento” deve intendersi qualsiasi atto che, non diversamente dalla alienazione simulata, sia idoneo a rappresentare ai terzi una realtà (la riduzione del patrimonio del debitore) non corrispondente al vero, mettendo a repentaglio o comunque rendendo più difficoltosa l’azione di recupero del bene in tal modo sottratto alle ragioni dell’Erario”.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, alcuni soci di una società di capitali hanno presentato ricorso contro il sequestro preventivo delle quote sociali effettuato in relazione al reato di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000 contestato agli indagati.
Nello specifico, gli indagati avrebbero effettuato operazioni straordinarie d’azienda e conferimenti riconducibili ad operazioni simulate atte a sottrarre la garanzia patrimoniale del pagamento di un debito tributario contratto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria per un importo di € 1.932.149,36 (comprensivo di imposte evase, interessi e sanzioni).
Alla luce delle condotte poste in essere dagli indagati con molteplici operazioni, il Giudice per le indagini preliminari presso Tribunale di Lucca ha applicato la misura del sequestro preventivo, provvedimento poi confermato dal Tribunale del riesame.
In merito al ricorso presentato in Cassazione dai soci, i giudici di Piazza Cavour hanno prima esaminato sul piano oggettivo e su quello soggettivo il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ed hanno stabilito in primis che la fattispecie di cui all’art. 11 va ritenuta non un reato di danno, bensì un semplice reato di pericolo rispetto “all’interesse fiscale al buon esito della riscossione coattiva” .
Inoltre, oltre a ricordare come il reato in argomento si connota per la presenza del dolo specifico, consistente nella finalizzazione dell’alienazione simulata o del compimento di altri atti fraudolenti, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, la Cassazione ha sottolineato come tale “fattispecie di pericolo non impone che dall’atto dispositivo consegua una effettiva erosione nell’area di garanzia dei crediti erariali costituita dal patrimonio del debitore, essendo sufficiente che si determini la semplice probabilità, da valutare al momento del compimento dell’atto stesso, che l’attività recuperatoria dell’Amministrazione finanziaria possa essere impedita”.
Situazione, questa, che i giudici di legittimità hanno ravvisato nel ricorso oggetto della sentenza in rassegna e che li ha portati a rilevare, in capo alla società debitrice nei confronti del Fisco “una situazione di pericolo in ordine alla possibilità, per l’Amministrazione finanziaria, di addivenire ad una effettiva riscossione dei propri crediti”.
Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 


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