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Rimborso IVA TR entro il 31 ottobre con nuove istruzioni

ottobre 29 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

Entro fine mese è possibile richiedere il rimborso o la compensazione del credito IVA relativo al 3° trimestre 2014 utilizzando il modello IVA TR approvato con Provvedimento del 26 marzo 2014, ma tenendo conto delle nuove istruzioni approvate con Provvedimento del 19 settembre 2014

Il prossimo 31 ottobre 2014 scade il termine per presentare il modello IVA TR per la richiesta di rimborso o compensazione del credito IVA infrannuale relativo al 3° trimestre 2014.
A decorrere da tale istanza di rimborso, le istruzioni da utilizzare per l’invio sono quelle aggiornate con il Provvedimento del 19 settembre 2014, che ha recepito la novità inerente l’ampliamento della platea di contribuenti ammessi a richiedere il rimborso IVA in via prioritaria anche ai produttori di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi (Decreto MEF del 10 luglio 2014).
Il modello da utilizzare, invece, resta quello approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 26.03.2014 e deve essere presentato esclusivamente in via telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

L’istanza di rimborso dell’IVA infrannuale

contribuenti Iva che presentano un credito Iva trimestrale superiore a € 2.582,28 e che rispettanodeterminati requisiti indicati dall’art. 30, comma 3, lett. a), b), c), d) ed e) del D.P.R. n. 633/1972, possono richiederne il rimborso o la compensazione presentando il modello IVA TR.
Il modello da utilizzare per la presentazione dell’istanza è quello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26.03.2014, ma le relative istruzioni e specifiche tecniche sono state aggiornate di recente con Provvedimento del 19.09.2014 per recepire le novità intervenute con riguardo ai soggetti ammessi al rimborso IVA in via prioritaria.
Esistono, infatti, alcune categorie di contribuenti, individuate da specifici decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, che sono ammesse all’erogazione prioritaria del rimborso IVA, ossia entro 3 mesi dalla richiesta sulla base di quanto previsto dall’art. 38-bis, comma 9, D.P.R. n. 633/1972.

I contribuenti ammessi al rimborso IVA in via prioritaria

Dal 2007 ad oggi sono state individuate cinque categorie di contribuenti per le quali è previsto ilrimborso IVA in via prioritaria. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:
  • subappaltatori edili che effettuano prevalentemente prestazioni di servizi con applicazione del meccanismo del reverse charge (D.M. 22.03.2007);
  • operatori economici che svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, cosiddetti “ferrosi” (D.M. 25.05.2007) – codice ATECO 2007 38.32.10;
  • operatori economici che svolgono attività di produzione di zinco, piombo e stagno, nonché di semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi (D.M. 18.07.2007) – codice ATECO 2007 24.43.00;
  • soggetti che svolgono attività di produzione di alluminio e semilavorati (D.M. 21.12.2007) – codice ATECO 2007 24.42.00.
Da ultima, con il Decreto MEF del 10.07.2014, è stata individuata una quinta categoria di contribuenti a cui spetta il rimborso IVA prioritaria: i produttori di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi,aventi codice di classificazione delle attività economiche ATECO 2007 30.30.09.
Per tali contribuenti, è possibile chiedere il rimborso IVA in via prioritaria a partire dalla richiesta relativa al 3° trimestre 2014, ossia a partire dal modello IVA TR da presentare entro il 31.10.2014.
A tal fine, con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19.09.2014, sono state aggiornate le istruzioni e le specifiche tecniche al modello IVA TR, in modo da recepire la novità riguardante l’ampliamento della platea di contribuenti ammessi al rimborso IVA in via prioritaria. Il modello IVA TR resta, invece, quello approvato con Provvedimento del 26.03.2014.
In base alle nuove istruzioni, i produttori di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi (codice ATECO 2007 30.30.09) devono indicare, all’interno della casella “Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborsodel modello IVA TR, il codice 5.

CONTRIBUENTI A CUI SPETTA IL RIMBORSO IVA IN VIA PRIORITARIA
Categoria
Codice ATECO 2007
Decreto
Codice da indicare nel modello IVA TR
Subappaltatori edili che applicano il reverse charge
Decreto MEF 22.03.2007
1
Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
38.32.10
Decreto MEF 25.05.2007
2
Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
24.43.00
Decreto MEF 18.07.2007
3
Produzione di alluminio e semilavorati
24.42.00
Decreto MEF 21.12.2007
4
Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca
30.30.09
Decreto MEF 10.07.2014
5

 


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