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Saldo Imu 2015, come si calcola

novembre 17 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

Il 16 dicembre 2015 scade il termine per versare il saldo Imu 2015. Ecco un riepilogo sulle modalità di calcolo e versamento nei casi più comuni.

Per determinare il saldo in scadenza il prossimo 16 dicembre è necessario:

  • verificare la delibera comunale che, al 28.10.2015, risulta pubblicata sul sito Internet http://www.finanze.it;
  • calcolare il saldo dell’IMU dovuta per il 2015, a conguaglio con quanto versato in acconto.

Nel caso in cui le delibere non fossero pubblicate si utilizzeranno le aliquote/detrazioni dell’anno precedente.

Saldo Imu 2015, calcolo della base imponibile

Per calcolare l’Imu dovuta per il 2015 occorre innanzitutto determinare la base imponibile.

Per i fabbricati, la base imponibile si calcola applicando alla rendita catastale rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:

Categoria catastale Moltiplicatore
Gruppo A (escluso A/10) 160
Categorie C/2, C/6 e C/7
Gruppo B 140
Categorie C/3, C/4 e C/5
Categorie A/10 e D/5 80
Gruppo D (escluso D/5) 65
Categoria C/1 55

 

La base imponibile è ridotta al 50% per:

  • gli immobili di interesse storico artistico;
  • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Per le aree fabbricabili, invece, si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data dell’1 gennaio 2015.

Per i terreni agricoli la base imponibile si calcola applicando al reddito dominicale rivalutato i seguenti moltiplicatori:

  • 135 nella generalità dei casi;
  • 75 per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola

Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP l’imposta si applica solo sulla parte di base imponibile IMU eccedente € 6.000, e con le seguenti riduzioni:

Valore base imponibile Riduzione Imu
fino a 6.000 -
> 6.000 e fino a 15.500 70%

Dell’imposta risultante dall’applicazione, alla base imponibile, dell’aliquota IMU prevista

(quindi l’imposta da pagare è il 30%)

> 15.500 e fino a 25.500 50%

Dell’imposta risultante dall’applicazione, alla base imponibile, dell’aliquota IMU prevista

> 25.500 e fino a 32.000 25%

Dell’imposta risultante dall’applicazione, alla base imponibile, dell’aliquota IMU prevista

(quindi l’imposta da pagare è il 75%)

 

Saldo Imu 2015, applicazione delle aliquote

Una volta calcolata la base imponibile occorre moltiplicarla per l’aliquota di riferimento.

Le aliquote IMU sono deliberate dal Comune rispettando i seguenti limiti:

  • 4‰, per gli immobili adibiti ad abitazione principale (quando tassabili);
  • 7,6‰ negli altri casi.

In ogni caso, considerata l’ampio raggio d’azione riservato ai Comuni, è indispensabile verificare quanto deliberato dal Comune e pubblicato sul sito Internet del MEF.

Una volta calcolata l’Imu dovuta per il 2015, per determinare il saldo occorre scomputare quanto versato a titolo di acconto. Si ricorda, inoltre, che l’imposta va rapportata ai mesi e alla percentuale di possesso, computando per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Saldo Imu 2016, abitazione principale e immobili ad essa assimilati

L’Imu non si applica all’abitazione principale non di lusso e alle relative pertinenze, appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria (anche se iscritte in catasto unitamente all’unità principale). L’ulteriore pertinenza della stessa categoria catastale va quindi assoggettata ad IMU.

Le abitazioni principali di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze sono assoggettate ad IMU, e godono della detrazione di € 200 che il Comune può aumentare fino all’azzeramento dell’imposta.

Vi sono dei casi in cui l’immobile è equiparato ad abitazione principale, e quindi:

  • se non di lusso, non deve pagare l’IMU;
  • se di lusso deve pagare con aliquota ridotta e con la detrazione di 200 Euro.

Alcuni casi di assimilazione ad abitazione principale sono previsti dalla legge, altri possono essere disposti dal comune (e quindi vanno verificati caso per caso):

Equiparazione ad abitazione principale prevista dalla legge
1 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
2 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008
3 casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
4 unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale:

  • in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
  • dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
  • del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
  • appartenente alla carriera prefettizia;

per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Equiparazione ad abitazione principale a discrezione del comune
1 unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata
2 l’unità immobiliare concessa in comodato a “parenti in linea retta, entro il primo grado” (genitori – figli) che la utilizzano come “abitazione principale” per la sola quota di rendita risultante in catasto non eccedente € 500, oppure se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 15.000 annui. L’agevolazione si applica limitatamente ad un solo immobile

Dal 2015 viene assimilata ex-lege ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà/usufrutto da cittadini italiani non residenti, iscritti all’AIRE e già pensionati nei rispettivi Stati di residenza, a condizione che l’unità abitativa non risulti locata o data in comodato d’uso.

Saldo Imu 2016, terreni agricoli

Per individuare i casi di esenzione/imponibilità Imu dei terreni agricoli, per il 2015, occorre fare riferimento alla classificazione Istat dei terreni, in particolare alla colonna S dell’elenco dei comuni scaricabile dal seguente link: http://www.istat.it/it/archivio/6789.

Sono esenti i terreni agricoli ubicati in un Comune:

  • totalmente montano (lettera “T” della colonna S), indipendentemente dalla qualifica del soggetto possessore;
  • parzialmente montano (lettera “P” della colonna S) , se posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAPiscritti nella previdenza agricola. L’esenzione opera anche nel caso in cui tali terreni siano concessi in comodato o affitto a coltivatori diretti e a IAP iscritti nella previdenza agricola, purché il soggetto concedente abbia egli stesso la qualifica di coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola (Risoluzione 2/DF del 3.2.2015) e quindi possieda e conduca almeno un altro terreno;
  • ubicati nei comuni delle isole minori, di cui all’Allegato A della L. 448/2001, di seguito riportate, indipendentemente dalla qualifica del soggetto possessore: Isole Tremiti (San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa), Pantelleria (Pantelleria), Isole Pelagie (Lampedusa, Lampione, Linosa), Isole Egadi (Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica, Ustica) Isole Eolie (Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea, Salina) Isole Suscitane (Sant’Antioco, San Pietro), Isole del Nord Sardegna (La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara), Isole Partenopee (Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara), Isole Ponziane (Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene, Santo Stefano), Isole Toscane (Elba, Pianosa, Montecristo, Isola del Giglio,  Giannutri, Formiche di Grosseto, Capraia, Gorgona, Secche della Meloria), Isole del Mare Ligure (Palmaria, Tino, Tinetto).

Per il 2015 è prevista una detrazione di 200 Euro, fino all’azzeramento dell’imposta dovuta, a favore dei coltivatori diretti/IAP, iscritti alla previdenza agricola, per i terreni ubicati nei Comuni collinari svantaggiati, indicati nell’elenco contenuto nell’Allegato 0A del D.L. 4/2015.

Saldo Imu 2015, versamento

Il versamento può essere effettuato con mod. F24 o con bollettino di conto corrente postale.

Il versamento va effettuato arrotondando all’unità di euro, e il versamento minimo previsto è di 12 Euro, salvo che il Comune non abbia previsto soglie diverse.

Se il versamento avviene con il mod. F24, bisogna utilizzare i seguenti codici tributo:

CODICE TRIBUTO TIPO DI IMMOBILE
3912 Abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A/8, A/9)
3914 Terreni
3916 Aree fabbricabili
3918 Altri fabbricati
3925 Immobili ad uso produttivo cat. D (destinata allo stato)
3930 Immobili ad uso produttivo cat. D

(eventuale incremento di aliquota  da parte del Comune)

 

 

 

 

 

In alternativa è possibile effettuare il versamento con bollettino di c/c/p, indicante il numero di c/c “1008857615”, valido per tutti i Comuni. Il bollettino può essere presentato sia in forma cartacea che utilizzando il canale telematico di Poste spa. Si ricorda, inoltre, che nel bollettino di c/c/p è possibile indicare un solo codice Comune, quindi, in presenza di più immobili:

  • in Comuni diversi, è necessario utilizzare tanti bollettini quanti sono i Comuni ai quali va versata l’IMU;
  • nello stesso Comune, è possibile versare l’IMU con un unico bollettino di c/c/p.

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