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Start-up Innovative: le modifiche normative

febbraio 3 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

La disciplina delle start-up innovative alla luce delle recenti modifiche normative per la costituzione senza notaio. Le agevolazioni fiscali, accesso al fondo garanzia e crowdfunding.

Il Decreto Legge 18 Ottobre 2012 n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito dalla legge 17 Dicembre 2012 n. 221, ha introdotto nell’ordinamento italiano la disciplina riguardante la nascita e la crescita di nuove imprese innovative (Start-up).

Tale normativa è stata poi modificata dal D.L. n. 76/2013 in vigore dal 28 Giugno 2013, dal D.L. n. 3/2015 convertito in legge n. 33/2015 in vigore dal 26.03.2015.

Il Decreto Mise del 17 Febbraio 2016 e il Decreto del 1 Luglio 2016 insieme alle linee guida delle Camere di Commercio hanno recentemente modificato la disciplina, rendendo possibile la costituzione di una start-up innovativa mediante la sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto con il dispositivo della firma digitale senza ricorrere ad un notaio.

L’art. 25, comma 2 del D.L. 179/2012 definisce la start up innovativa come “la società di capitali costituita anche in forma cooperativa le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione”.

La società, tuttavia, per essere definita “start-up innovativa” deve possedere determinati requisiti:

·      –  Deve essere costituita e svolgere attività d’impresa da un periodo non superiore a 60 mesi;
·       – Deve essere residente in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, purchè abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
·       – Il totale della produzione annua a partire dal secondo anno di attività non deve superare i 5 milioni di Euro;
·      –  Non deve distribuire o aver distribuito utili;
·       – Deve avere come oggetto sociale, almeno prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
·      –  Non deve essere stata costituita per effetto di una fusione/scissione societaria o a seguito di cessione d’azienda o di ramo d’azienda.

Inoltre, oltre ai suddetti requisiti, affinchè la società possa essere definita innovativa deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

·      –  Sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% del maggior importo tra costo e valore totale della produzione della start-up;
·      –  Impiegare personale in possesso di un titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera oppure in possesso di una laurea magistrale. L’impiego del personale con un dottorato di ricerca deve essere almeno pari ad 1/3 del totale della forza lavoro , mentre il personale in possesso di una laurea magistrale deve essere almeno pari a 2/3 del totale della forza lavoro dell’impresa.
·      –  La start-up deve possedere la titolarità, la licenza o il deposito di un brevetto, marchio, modello , diritto d’autore relativo ad un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori, a una nuova varietà vegetale o a un nuovo software registrato, riguardante l’oggetto sociale o l’attività d’impresa.

Le start-up innovative per via della loro natura godono di particolari vantaggi economici e fiscali.

Tra i principali vantaggi vi è l’esonero dai diritti cameraliimposte di bollo, l’introduzione all’equity crowfunding, l’accesso gratuito e diretto al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l’inapplicabilità della disciplina delle società di comodo e la non assoggettabilità alle procedure concorsuali sottraendo così la start-up innovativa alla disciplina del fallimento con l’eccezione della crisi da sovraindebitamento.

La società per poter beneficiare dei vantaggi fiscali ed economici spettanti alle start-up innovative deve essere iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese ex art. 2118 c.c.

La sussistenza dei requisiti per l’iscrizione in tale registro deve essere attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l’ufficio del Registro delle Imprese.

Gli ultimi interventi normativi, in particolar modo il Decreto MISE del 17 Febbraio 2016 e il Decreto direttoriale del 1 Luglio 2016, hanno reso concreta la possibilità di costituire una start-up innovativa mediante la compilazione di un modello standard di atto costitutivo e validarlo con firma digitale direttamente on-line nel sito del Registro delle Imprese, senza la necessità di ricorrere ad un notaio.

Riepilogando, alla luce delle ultime modifiche, sono tre le metodologie con cui è possibile costituire una start-up innovativa, organizzata in forma di SRL:

–        La modalità “classica”, con atto pubblico notarile;
–        La procedura “minore”, dettata dal DM MISE 17.2.2016, con scrittura privata a cui deve essere apposta la firma digitale dei soci costituenti o del presidente dell’assemblea, redatta senza intervento notarile;
–        La procedura maggiormente usata con scrittura privata elettronica a firma digitale.

Utilizzando quest’ultima procedura è possibile compilare l’atto costitutivo accedendo al portale del Registro delle Imprese, dove è possibile usufruire del servizio per la predisposizione di atto costitutivo e statuto della start-up innovativa con il modello tipizzato dal MISE.

Una volta completata la procedura per la compilazione dell’atto costitutivo è possibile passare alla compilazione dello Statuto che contiene le regole di funzionamento della società e governa i rapporti tra i soci.

L’atto costitutivo e lo statuto devono essere firmati mediante apposita firma digitale. Tutti i soci devono formare digitalmente il documento entro il termine massimo di 10 giorni dalla prima sottoscrizione.

La firma digitale è unica per ogni singolo socio, nel caso in cui uno di essi non fosse munito di apposita firma digitale non può richiedere al proprio commercialista o avvocato di sottoscriverla al suo posto.

Il portale del Registro delle Imprese, una volta che i documenti sopra descritti sono stati firmati, permette all’utente di generare il Modello 69, necessario per la registrazione dell’Atto costitutivo all’ Agenzia delle Entrate con l’assolvimento delle relative imposte.

Solo dopo che vengono effettuati tali adempimenti è possibile depositare al Registro delle Imprese la domanda per l’iscrizione della start-up nella sezione speciale.

Pe potersi inscrivere nella sezione speciale il legale rappresentante della start-up deve fornire tutte le informazioni riguardanti l’atto costitutivo, l’oggetto sociale, l’attività svolta, gli eventuali brevetti, l’elenco dei soci e i titoli di studio dei soci o del personale che opera nella società ; insieme alla dichiarazione di possesso dei requisiti per essere qualificata “innovativa”.

Ad oggi, in Italia, è possibile costituire una start up innovativa o con il modello “classico” ricorrendo all’ausilio di un notaio o con il nuovo metodo ricorrendo all’ausilio della procedura informatica del Registro delle Imprese.

Se la costituzione è affidata al notaio, egli si occupa, sotto la propria responsabilità, della verifica della capacità giuridica dei soci, del loro regime patrimoniale, registra l’atto ed è tenuto al pagamento delle imposte oltre ad occuparsi degli adempimenti prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

Le stesse tutele giuridiche, probabilmente, vengono meno nel caso la costituzione sia affidata ai singoli soci a vantaggio però di una più veloce e snella procedura burocratica.

 


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