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Studi di settore – un commento alla Circolare 8E 2012

maggio 29 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

La circolare 8 E 2012 ha un ruolo di indirizzo sostanziale con riferimento alle novità normative in materia di studi di settore; in un’ottica di rafforzamento della tax compliance da un lato vengono delineate le conseguenze di un infedele trasmissione dei dati, dall’altro, si evidenzia l’effetto premiale connesso allo status di contribuente congruo e coerente

Tra i chiarimenti di maggior importanza, formulati dalla circolare 8E del 16 Marzo 2012 che analizza le novità introdotte dai D.L. n. 98/2011, n. 138/2011 e n. 201/2011, in materia di Studi di Settore (SDS), si segnalano quelli relativi all’accertamento fondato su tali strumenti presuntivi e su metodi induttivi nonché del trattamento sanzionatorio in caso di irregolarità relative all’adempimento dei relativi obblighi dichiarativi.

I princìpi che il legislatore ha introdotto negli interventi normativi che si sono succeduti sono sinteticamente riconducibili ai seguenti aspetti:

  • centralità della funzione assolta dal modello di comunicazione dei dati necessari per l’applicazione degli studi di settore e stretta connessione con le violazioni contenute, nel predetto modello, ai fini dell’accertamento;
  • soppressione della franchigia, operante nei confronti dei contribuenti “congrui” rispetto agli studi di settore, nel caso di accertamento analitico induttivo, dal periodo di imposta 2011;
  • onere motivazionale, in caso si accertamento fatto a un soggetto “congruo” , la parte erariale dovrà argomentare le ragioni della rettifica;
  • nuove ipotesi di innesco dell’accertamento induttivo; si ricorda che l’accertamento induttivo rappresenta una forma di ricostruzione del reddito del contribuente che prescinde dalle risultanze delle scritture contabili e si fonda su presunzioni semplici. Tale ricostruzione è solitamente conseguenza di gravi inadempienze, ad opera del contribuente, ed è attivabile per i periodi d’imposta dal 2010 anche qualora non sia stato presentato il modello degli SDS, siano indicate delle cause di esclusione o inapplicabilità non spettanti ovvero il modello offra una rappresentazione non veritiera, in base ai dati artatamente ivi riportati.

L’obiettivo che fa da liaison tra gli aspetti caratterizzanti delle innovazioni normative sopra delineati, è quello di individuare negli SDS una metodologia accertativa adottabile in via extracontabile alle varie realtà settoriali sempre più capace di stimare compiutamente ricavi e compensi degli operatori economici ad essa interessati. Vale però la pena di soffermarsi brevemente per alcune puntualizzazioni su tale metodologia, evidenziando i soggetti che ne restano esclusi e i relativi limiti.

Sono esclusi dall’applicazione degli SDS:

  • i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta o hanno cessato l’attività in tale periodo;
  • i contribuenti con un ammontare di ricavi o compensi dichiarati superiore a 5.164.569 euro.
  • Altre esclusioni riguardano coloro i quali si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività, che determinano il reddito con criteri “forfetari”, che applicano il regime dei “minimi” o che presentano cause di inapplicabilità indicate nel decreto di approvazione dello specifico Studio di settore.

Quest’ultimi, dunque, rappresentano un importante strumento a disposizione dell’Amministrazione finanziaria che attraverso una serie di analisi economiche e di tecniche statistico-matematiche, consentono di stimare i ricavi e/o compensi che si presumono attribuibili al contribuente. L’obiettivo è quello di individuare le condizioni di operatività delle imprese e di determinare i ricavi attraverso un processo di stima che si può definire “ inferenziale “.

Attraverso gli SDS l’Agenzia delle entrate può procedere ad accertare in via induttiva, ossia extra-contabilmente, il reddito derivante dall’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, secondo quanto disposto dall’art. 39, comma 1 lett. d) e comma 2 del D.P.R. n. 600/1973.
L’accertamento induttivo si distingue dunque in:
• accertamento analitico induttivo
• accertamento induttivo “stricto sensu” di cui all’art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973.
In punto di diritto si segnala anche che le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 26635 del 2009 dichiararono che gli SDS hanno natura di mere presunzioni semplici e che, anche nella fase procedimentale, è necessario il contraddittorio con il contribuente. La sentenza è condivisibile e si allinea agli orientamenti più evoluti della giurisprudenza costituzionale ed internazionale.

Dott. Piero Bertolaso – Modena

 


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