Super ammortamento e iper ammortamento 2017: conferme e novitÃ
novembre 11 | Pubblicato da Luigi Sorreca | EconomiaConfermata anche per il 2017, ma con alcune modifiche, la possibilità per imprese e professionisti di maggiorare del 40% le quote di ammortamento(o i canoni di leasing), deducibili ai fini IRPEF e IRES, dei beni strumentali nuovi acquistati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Per il 2017 quindi, per poter applicare la maggiorazione della deduzione di ammortamenti, è sufficiente che entro il 31 dicembre venga corrisposto un acconto pari al 20% del prezzo di acquisto, potendo concludere l’acquisto fino al 30 giugno 2018.
Questo è quanto previsto dall’art. 3 della bozza del disegno della Legge di Bilancio 2017, che introduce anche un’altra novità , l’atteso iper ammortamento.
In particolare, la disposizione prevede:
- al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello « Industria 4.0 », per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell’elenco di cui all’allegato A (pag. 237) annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150% (c.d. iper-ammortamento).
- per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui sopra e che, nel periodo indicato effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B (pag. 240) annesso alla presente legge, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40%, questa specifica agevolazione è riconosciuta solo ai soggetti che beneficiano del c.d. iper ammortamento.
Altra novità è l’esclusione, dall’applicazione del regime agevolativo del cd. Super-ammortamento, dei veicoli e i mezzi di trasporto diversi da quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività di impresa (“esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917″).