Vale anche per le auto il Super ammortamento 140%
marzo 2 | Pubblicato da Luigi Sorreca | EconomiaLa Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un’agevolazione importante per le imprese e i lavoratori autonomi, finalizzata ad incentivare gli investimenti. Si tratta dei c.d. super ammortamento: una maggiorazione del 40% del costo fiscalmente riconosciuto di acquisizione dei beni strumentali nuovi, in proprietà o in leasing, acquistati dal 15.10.2015 al 31.12.2016. Grazie alla maggiorazione sarà possibile dedurre in misura più elevata le quote di ammortamento/canoni di leasing. L’agevolazione è stata estesa anche alle auto, prevedendo, oltre all’incremento del 40% del costo di acquisizione, anche l’aumento – sempre del 40% – dei limiti di deducibilità previsti all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR.
Super ammortamento: soggetti beneficiari
Possono usufruire dell’agevolazione:
- i titolari di reddito d’impresa;
- i lavoratori autonomi;
a prescindere dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria / semplificata), dalla natura giuridica, dalle dimensioni o settore di appartenenza.
Sono esclusi i soggetti in regime forfetario (di cui alla L. 190/2014), mentre non è ancora chiaro se l’agevolazione sia usufruibile dai contribuenti minimi. Si attendono in merito chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Super ammortamento: beni agevolabili
L’agevolazione riguarda gli investimenti:
- in beni strumentali nuovi;
- effettuati nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016.
L’acquisto può essere in proprietà o in leasing.
Deve trattarsi di beni strumentali, ossia di quei beni che non vengono direttamente consumati, ma che sono utilizzati per la produzione di altri beni. Sono esclusi, pertanto, i beni merce e i materiali di consumo.
I beni strumentali, per essere agevolabili, devono possedere il requisito della novità. L’agevolazione, pertanto, non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati. Per il concetto di “novità” torna utile il chiarimento offerto dall’Agenzia delle Entrate con la CM 5/2015, in cui ha affermato che il requisito della novità sussiste anche nel caso di:
- beni mai entrati in funzione ed utilizzati solo a scopo dimostrativo o per esposizione;
- beni complessi realizzati in economia anche con l’apporto di beni usati purché il loro costo non risulti di entità prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.
Secondo la stampa specializzata sono compresi nell’agevolazione i beni di costo unitario non superiore a 516,46 Euro.
Sono esclusi esplicitamente:
- fabbricati e costruzioni;
- beni per i quali sono stabiliti con decreto del 31.12.1988 coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti balneari e termali e per la produzione e distribuzione di gas naturale;
- materiale rotabile, ferroviario e tranviario ed aerei completi di equipaggio.
Più in generale sono esclusi i beni indicati nell’Allegato 3 della Legge di Stabilità 2016.
Super ammortamento: in cosa consiste l’agevolazione
L’agevolazione consiste nella maggiorazione del 40% del costo del bene, con rilevanza esclusivamente fiscale. Il maggior costo abbatte l’imponibile con una deduzione extracontabile, e non ha alcun effetto sulla redazione del bilancio.
Di conseguenza, per la fruizione dell’agevolazione, in deroga al principio della previa imputazione dei costi a Conto economico, dovrà essere operata una variazione in diminuzione nel mod. UNICO.
Per capire in cosa consiste la maggiorazione è utile un esempio pratico.
La X srl ha acquistato a dicembre 2015 un macchinario per € 60.000. Il valore sul quale determinare l’ammortamento deducibile, considerando la maggiorazione del 40%, sarà pari a 84.000 [60.000+(60.000×40%)]. Ipotizzando un coefficiente d’ammortamento pari al 20%, l’ammortamento civilistico è pari a 12.000 Euro (60.000×20%), mentre quello fiscale, considerando la maggiorazione, 16.800 Euro (84.000×20%). In questo modo si determina una variazione in diminuzione di 4.800 Euro. |
Super ammortamento: il caso delle auto
La Legge di Stabilità 2016 (art. 1 comma 92) ha esteso l’agevolazione anche ai veicoli nuovi acquistati tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016 prevedendo, oltre all’incremento del 40% del costo di acquisizione, anche l’aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR:
Mezzi di trasporto | Costo massimo fiscalmente riconosciuto | Maggiorazione del 40% | Costo massimo fiscalmente riconosciuto con la maggiorazione | Costo massimo fiscalmente deducibile (20%) |
Autovetture e autocaravan | 18.075,99 | 7.230,40 | 25.306,39 | 5.061,27 |
Motocicli | 4.131,66 | 1.652,66 | 5.784,32 | 1.156,86 |
Ciclomotori | 2.065,83 | 826,33 | 2.892,16 | 578,43 |
Agenti e rappresentanti | ||||
Mezzi di trasporto | Costo massimo fiscalmente riconosciuto | Maggiorazione del 40% | Costo massimo fiscalmente riconosciuto con la maggiorazione | Costo massimo fiscalmente deducibile (80%) |
Autovetture e autocaravan | 25.822,84 | 10.329,14 | 36.151,98 | 28.921,58 |
Motocicli | 4.131,66 | 1.652,66 | 5.784,32 | 4.627,46 |
Ciclomotori | 2.065,83 | 826,33 | 2.892,16 | 2.313,73 |
Per capire in cosa consiste l’agevolazione è utile un esempio pratico:
Si supponga l’acquisto di un auto del costo di 30.000 Euro.
Senza l’agevolazione del super ammortamento, per calcolare la quota annua deducibile bisognava confrontare il costo di acquisto dell’auto (30.000), con il limite fiscalmente riconosciuto (18.075,99). Poiché il costo di acquisto era superiore a quello fiscalmente riconosciuto, l’ammortamento doveva essere calcolato su tale importo [18.075,99×25%], e su tale quota applicare il 20% di deducibilità [4.518,99×20%], per un valore di 903,79 Euro. Considerando l’agevolazione del superammortamento, il valore d’acquisto maggiorato del 40% è 42.000 [30.000+(30.000×40%)]. Tale importo è superiore al costo massimo fiscalmente rilevante, maggiorato del 40% , pari a 25.306,39 (come da tabella sopra). Il beneficio, pertanto, si applica fino a concorrenza di detto ammontare. Supponendo un coefficiente di ammortamento del 25%, la quota annua deducibile sarà pari a 1.265 Euro (6.300×20%). |
Per quanto riguarda le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, per la maggior parte del periodo d’imposta, si ricorda che tali fattispecie è disciplinata lett. b-bis) dell’art. 164, comma 1 del TUIR. In questo caso la deducibilità è al 70%, e non si applicano i limiti di deducibilità previsti dall’art. 164 co.1 lett. b del Tuir (riassunti nelle tabelle riportate sopra).
Per esempio:
Supponendo il caso di un’auto del costo di 30.000 Euro, e un coefficiente di ammortamento del 25%, grazie all’agevolazione il costo aumenta del 40%, diventando 42.000 Euro. L’ammortamento è deducibile al 70%, senza alcun limite. Pertanto la quota di ammortamento deducibile diventa 7.350. Senza agevolazione l’ammortamento massimo deducibile sarebbe stato di 5.250 Euro. |
Rientrano nell’agevolazione anche:
- i veicoli a chilometro zero acquistati da un professionista o da un’impresa. Tale fattispecie era contemplata anche nel caso dell’agevolazione Tremonti-bis, pertanto si ritiene che si possa giungere ad analoghe conclusioni con riferimento anche alla nuova agevolazione( in tal senso si è espressa anche Assilea con la circolare 2/2016);
- i veicoli in esposizione, come chiarito con la circolare 5/2015: “anche il bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo, in quanto l’esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità“;
- le autovetture in noleggio a lungo termine. In questo l’agevolazione spetta solo per le società concedenti, per le quali tali veicoli costituiscono beni strumentali a deducibilità integrale.
Restano escluse dall’agevolazione le vetture concesse alla clientela a titolo di cortesia, in sostituzione temporanea del veicolo consegnato in officina per manutenzione, in quanto manca il requisito della novità.