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IVA per cassa: le differenze tra vecchio e nuovo regime

gennaio 31 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

E’ ormai in vigore dallo scorso 1° dicembre il nuovo regime dell’Iva per cassa, introdotto dal Decreto Sviluppo 2012 in sostituzione del precedente analogo regime previsto dal Decreto anti-crisi 2008. Pur essendo abbastanza simili tra loro, il vecchio ed il nuovo regime dell’IVA per cassa presentano alcune differenze sostanziali.

Dal 1° dicembre 2012 è entrata in vigore la nuova “Iva per cassa”prevista dall’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 (c.d. “Decreto Sviluppo 2012”), che ha sostituito dalla stessa data il precedente regime di IVA per cassa stabilito dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008 (rimasto in vigore fino al 30 novembre).
Il nuovo regime, che è facoltativo, prevede la possibilità di optare per la liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa (c.d. “Iva per cassa”) per tutti i soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro

Le regole attuative del novellato regime dell’Iva per cassa sono state indicate dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11.10.2012, mentre le modalità di esercizio dell’opzione (o della revoca) sono state definite dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato il 21 novembre scorso. L’Agenzia delle Entrate ha poi fornito, con la Circolare n. 44/E del 26 novembre 2012, preziosi chiarimenti in merito al regime in esame.

Le differenze tra il vecchio ed il nuovo regime dell’Iva per cassa

Pur essendo abbastanza simili tra loro, il vecchio ed il nuovo regime dell’IVA per cassa presentanoalcune differenze sostanziali.
In particolare, il vecchio regime dell’IVA per cassa (art. 7, D.L. n. 185/2008), in vigore fino al 30.11.2012, prevedeva che:

  • il regime potesse essere applicato dai contribuenti con volume d’affari fino a € 200.000;
  • la scelta era applicabile per ogni singola operazione e, quindi, la specifica annotazione in fattura recante la dicitura “operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del D.L. 185/2008” era un adempimento funzionale al differimento del diritto alla detrazione in capo al soggetto che riceveva la fattura;
  • non era prevista alcuna esclusione per il settore agricolo;
  • il cessionario o committente che effettuava acquisti di beni e servizi da un soggetto che aveva optato per l’Iva per cassa poteva detrarre l’Iva al momento di effettuazione dell’operazione, ma doveva aver pagato la fattura.

Il nuovo regime dell’IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. n. 83/2012), in vigore dal 01.12.2012, prevede che:

  • il regime può essere applicato dai contribuenti con volume d’affari fino a € 2.000.000;
  • il regime, una volta scelto, è applicato a tutte le operazioni attive e passive effettuate e, quindi, la specifica annotazione in fattura recante la dicitura “operazione con IVA per cassa ai sensi dell’art. 32-bis del D.L. 83/2012” non è un adempimento funzionale al differimento del diritto alla detrazione in capo al soggetto che riceve la fattura;
  • è prevista l’esclusione per il settore agricolo;
  • il cessionario o committente che effettua acquisti di beni e servizi da un soggetto che ha optato per l’Iva per cassa può detrarre l’Iva al momento di effettuazione dell’operazione anche se non ha ancora pagato la fattura.

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