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Flessibilità in entrata: le nuove regole previste dalla Riforma del Lavoro

luglio 2 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

Le principali novità previste dalla riforma del Lavoro approvata dal Parlamento il 26 giugno 2012 in materia di assunzioni e collaborazioni

Il Parlamento ha approvato il DDL sulla riforma del Mercato del Lavoro studiata dal Ministro Elsa Fornero con 4 voti di fiducia sugli articoli più controversi La legge sarà pubblicata in Gazzetta a breve e da quella data entrerà in vigore. 

Molte le novità sostanziali che riguardano ad esempio la riduzione dell’efficacia dell’art. 18: il reintegro non è più obbligatorio in tutti i casi ma puo essere sostituito da risarcimento modulato dal giudice fino a 24 mensilità retributive se ritenuto non fondato ; vi è anche una più ampia possibilità di assumere a tempo determinato senza indicare la causale (il limite temporale del contratto passa da 6 mesi ad un anno).

L’apprendistato è incentivato e il rapporto tra apprendisti e l qualificati passa da 1/ 1 a 3/2 nelle aziende oltre i 10 dipendenti ma si potranno assumere nuovi apprendisti solo se saranno stati confermati più del 50% dei contratti attivati nel triennio precedente . Si fa sempre più serrato inoltre il controllo su contratti atipici e sulle partite IVA , che potranno essere considerate fittizie in caso di ricavi inferiori a 18000 euro con l’80 % di ricavi o più di 8 mesi di collaborazione con lo stesso committente.

Vediamo punti salienti in materia di flessibilità in entrata riservando ad un successivo speciale le novità su licenziamenti e ammortizzatori sociali.

I nuovi contratti a tempo determinato, di inserimento, “a chiamata”

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Nell’ottica di contrastare l’uso distorto dei contratti a tempo determinato si prevede:

  • l’incremento del suo costo contributivo (+1,4%), anche per finanziare l’ASpI (Assicurazione sociale per l’impiego) che andrà a sostituire tutte le forme attuali di tutela della disoccupazione;
  • La proroga è possibile solo per contratti inferiori a 3 anni.
  • l’intervallo tra un contratto e il suo rinnovo sale a 60 gg , per contratti di durata inferiore a 6 mesi, 90 gg. se contratto di durata a 6 mesi (attualmente, i termini sono rispettivamente 10 e 20 gg.); viene, tuttavia, prolungato il periodo durante il quale il rapporto a termine può proseguire oltre la scadenza per soddisfare esigenze organizzative: da 20 a 30 giorni per contratti di durata inferiore ai 6 mesi, da 30 a 50 giorni per quelli di durata superiore;
  • la possibilità di tenere conto nel calcolo del periodo massimo di 36 mesi (comprensivo di proroghe e rinnovi) per la stipulazione di un contratto a termine col medesimo dipendente, anche di eventuali periodi di lavoro somministrato a tempo determinato intercorsi tra il lavoratore ed il datore/utilizzatore; in questo ambito viene eliminato l’obbligo di indicare ragioni specifiche, tecniche e produttive organizzative per l’utilizzo in missione .
  • Cambiano anche i termini per l’impugnazione : da 60 si passa a 120 giorni per la stragiudiziale, mentre l’impugnazione giudiziale  si presenta nei successivi 120 giorni.
  • Le nuove norme sull’apprendistato valgono per le assunzioni dal 1 dicembre 2013.

CONTRATTO DI INSERIMENTO

Il contratto di inserimento viene abrogato con effetto dal 1° gennaio 2013, in quanto la riforma del prevede, un nuovo sistema di incentivi all’occupazione per i lavoratori anziani e le donne nelle aree svantaggiate.

CONTRATTO INTERMITTENTE

Sull’istituto contrattuale del lavoro intermittente o “a chiamata”, viene introdotto l’obbligo di effettuare una comunicazione amministrativa preventiva “con modalità snelle” (es.: fax o PEC) per ogni chiamata del lavoratore.

Questo contratto si può utilizzare per i lavoratori sotto i 24 anni e sopra i 55.

E’ abolita la possibilità di utilizzarlo nei periodi festivi  o nei week end

I nuovi contratti di apprendistato, associazioni in partecipazione, tirocinio

La riforma attribuisce massimo valore all’apprendistato, che diviene il “trampolino di lancio” verso la maturazione professionale della maggioranza dei lavoratori. Ecco le principali novità:

  • durata minima del contratto di apprendistato fissata in 6 mesi, fatta salva la possibilità di durate inferiori per attività stagionali e le eccezioni previste nel D. Lgs. n. 167/2011;
  • introduzione di un meccanismo in base al quale l’assunzione di nuovi apprendisti è collegata alla percentuale di stabilizzazioni effettuate nell’ultimo triennio (50%), con l’esclusione dal computo della citata percentuale dei rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Per il primo triennio di applicazione della riforma, il rapporto in questione è fissato nella misura del 30%;
  • innalzamento del rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati dall’attuale 1/1 a 3/2.
  • possibilità di portare il limite massimo a 5 anni per il settore dell’artigianato

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI SOLO LAVORO

Sempre al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, viene stabilito un tetto massimo di 3 al numero di associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, indipendentemente dal numero degli associanti, ad eccezione del caso in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il 3° grado o di affinità entro il 2°. In caso di violazione di tale tetto massimo, il rapporto con tutti gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

TIROCINI FORMATIVI

E’ previsto un accordo Stato- Regioni da stipulare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge per introdurre linee guida per un quadro normativo più razionale ed efficiente dei tirocini formativi, secondo i seguenti principi:

  • revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
  • previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
  • individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza, anche attraverso la previsione di sanzioni amministrative fino a € 6.000, in conformità alle disposizioni della legge n. 689/1981;
  • previsione di non assoluta gratuità del tirocinio, attraverso il riconoscimento di una indennità in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta.

False partite IVA e lavoro a progetto

Al fine di contrastare il fenomeno delle false partite Iva che celano in realtà rapporti di lavoro subordinato, viene introdotta la presunzione secondo la quale le prestazioni di lavoro autonomo sono da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se ricorrono almeno 2 dei seguenti requisiti:

  • la collaborazione si protragga per un periodo di tempo superiore a 8 mesi nell’arco di un anno solare;
  • il ricavo dei corrispettivi percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare da tali prestazioni superi il 80% del totale dei suoi corrispettivi;
  • il prestatore abbia la disponibilità di una postazione di lavoro presso il committente. Tale presunzione vale fino a prova contraria da parte del committente. La presunzione si applica ai rapporti instaurati successivamente all’entrata in vigore della riforma; per quelli in corso, si applicheranno decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore della legge.

CONTRATTO A PROGETTO

Si cerca di evitare l’uso distorto del contratto a progetto che celi un rapporto di lavoro subordinato. A tal fine, si prevede:

• obbligo di una definizione più stringente del progetto, che deve possedere i requisiti di determinatezza di cui all’art. 1346 c.c e funzionalità, collegato al risultato finale da raggiungere, e non può esserequndi identificato con l’obiettivo aziendale nel suo complesso; la mancata individuazione del progetto determina la trasformazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato. Non è prevista la porva contraria.

• eliminazione di qualsiasi riferimento al “programma di lavoro o fasi di esso”;

• limitazione della facoltà del datore del lavoro di recedere dal contratto prima della realizzazione del progetto. Il recesso può, essere esercitato solo nelle ipotesi di giusta causa o di inidoneità professionale del collaboratore, che renda impossibile la realizzazione del progetto;

• presunzione relativa circa il carattere subordinato del rapporto di lavoro, qualora l’attività esercitata dal collaboratore sia analoga a quella prestata dai lavoratori dipendenti dall’impresa committente, salve le prestazioni di elevata professionalità;

Queste norme sul lavoro a progetto e il lavoro occasionale non si applicano comunque alle attività per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione ad Albi professionali né in caso di fatturato superiore a € 18.663,00 (1,25 volte il minimo contributivo dei lavoratori autonomi)

 


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