Gli accertamenti bancari: cosa cambia con l’entrata in vigore dell’Anagrafe dei conti correnti
novembre 4 | Pubblicato da Luigi Sorreca | EconomiaIn vigore l’Anagrafe dei conti correnti. Accertare la realtà economica diviene più semplice per il Fisco ? Il 31 ottobre è scaduta la prima comunicazione dei dati finanziari relativi al 2011.
Gli operatori finanziari, a decorrere dal 24 giugno 2013, devono comunicare i dati all’Anagrafe Tributaria attraverso il SID, Sistema di Interscambio Dati, una nuova infrastruttura informatica che serve, rispettando quanto indicato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per acquisire i dati dagli operatori finanziari con sistema application-to-application cioè in modalità totalmente automatizzata, senza che vi sia l’intervento del personale. Una grande mole di informazioni transiterà con flussi automatici per evitare accessi non conformi.
Il “Grande Fratello” fiscale ha le telecamere puntate sulle operazioni finanziarie dei contribuenti, il SID, non ha connessione con nessun altro sistema di interscambio dell’Amministrazione. I dati confluiranno in una sezione speciale dell’Anagrafe Tributaria. L’occhio della “telecamera” dell’Agenzia delle Entrate è puntato sulla periodicità annuale dell’accertamento per cui gli operatori finanziari dovranno trasmettere ogni anno, con il sistema SID dedicato:
1) i dati identificativi del rapporto;
2) il saldo iniziale al 1° gennaio e quello finale al 31 dicembre dei conti;
3) i dati degli importi totali delle movimentazioni, distinte tra attivo e passivo.
Entro il 31 ottobre 2013, devono essere inviati i dati relativi all’anno 2011 la cui trasmissione è iniziata il 24 giugno 2013; entro il 31 marzo 2014, è previsto il completamento dell’invio, delle informazioni finanziarie relative all’anno 2012, che presumibilmente inizierà dal 1° novembre 2013; a regime, i dati devono essere inviati entro il 20 aprile dell’ anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni: la prima scadenza sarà 20 aprile 2014 e riguarderà l’invio dei dati dell’ anno 2013. Il Legislatore completa il lavoro di ben 22 anni durante il quale, per raggiungere l’obiettivo di utilizzare i dati finanziari ai fini del controllo fiscale, di fatto l’Ufficio ha abbattuto il “muro” del segreto bancario.
Cambiano le modalità di accertamento: prima l’Ufficio procedeva alla formazione delle liste di controllo e poi utilizzava i riscontri anche finanziari, per supportare le proprie tesi, oggi avviene il contrario perché le presunzioni legali e le liste selettive dei contribuenti a maggior rischio di evasione saranno elaborate sulla base delle informazioni finanziarie, acquisite in funzione dell’annualità dei controlli.
L’Ufficio potrà effettuare l’ attività istruttoria in maniera più efficiente ed efficace, perché avrà a disposizione dati numerici di dettaglio.
Tali liste avranno un iter di accertamento speciale che avrà bisogno di riscontri in base ai quali l’Ufficio sceglierà quale metodologia di accertamento utilizzare (ad esempio il redditometro o il metodo induttivo). L’anomalia dei dati finanziari sarà, quindi, un indizio che dovrà essere corroborato da altri informazioni, quali le spese sostenute in contabilità o gli investimenti effettuati. Verrà ricostruita la posizione fiscale del contribuente attraverso un’ analisi di coerenza, congruità ed attendibilità della dichiarazioni dei redditi, investimenti mobiliari ed immobiliari effettuati, tenore di vita e movimentazioni finanziarie.
Il contribuente potrà verificare con l’Ufficio, attraverso il contraddittorio, se le risultanze cui è pervenuto siano attendibili. Sarà importante avere una contabilità “in linea” con le movimentazioni finanziarie ovvero avere giustificazioni pronte circa la motivazione ed il fondamento delle movimentazioni bancarie, inerenti sia l’attività svolta che la sfera privata.