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Cedolare secca: ecco cosa cambia dopo il d.l. Piano casa

aprile 7 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

Con la pubblicazione in Gazzetta del D.l. 47/2014 (c.d. piano casa) l’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato è scesa dal 15 al 10%, per il periodo 2014-2017. Resta invece ferma al 21% l’aliquota della cedolare per i contratti liberi.

Ecco  le novità in materia di cedolare secca, introdotte dal decreto legge sulla casa (d.l. 47/2014):
- riduzione al 10%, per il quadriennio 2014-2017, dell’aliquota dellacedolare secca sugli affitti in relazione ai contratti a canone concordato;
possibilità di opzione anche ai contratti di locazione di unitàabitative stipulati con cooperative o enti senza scopo di lucro, purchésublocate a studenti universitari con rinuncia all’aggiornamento ISTAT del canone di locazione o assegnazione.
Cos’è la cedolare secca

È un regime opzionale che consente di applicare ai redditi da locazione di immobili abitativiun’imposta sostitutiva, in alternativa alla tassazione ordinaria IRPEF. La cedolare secca sostituisce anche:
  • le addizionali regionali e comunali IRPEF;
  • l’imposta di registro;
  • l’imposta di bollo.
Il reddito assoggettato a cedolare è escluso dal reddito complessivo. Su di esso non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni, ma deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell’Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

Ambito di applicazione della cedolare

Possono usufruire del regime i locatori persone fisiche “privati” (cioè che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni) proprietari o titolari di diritti reali sull’immobile.
Il decreto legge sulla casa (d.l. 47/2014) ha introdotto la possibilità di optare per il regimedella cedolare anche ai contratti di locazione di unità abitative:
  • stipulati con cooperative o enti senza scopo di lucro;
  • purché sublocate a studenti universitari con rinuncia all’aggiornamento ISTAT del canone di locazione o assegnazione.
Sono escluse dalla possibilità di opzione: le società di persone (incluse le società semplici), le società di capitali, gli enti commerciali, gli enti non commerciali.
Possono essere assoggettati all’imposta sostitutiva gli immobili ad uso abitativo, categoria catastale da A/1 ad A/11 escluso A/10 (uffici o studi privati), e le relative pertinenze su cui sono applicati contratti di locazione con finalità abitativa.

Aliquota e base imponibile

L’aliquota della cedolare secca è:
  • 21%, nel caso di contratto libero;
  • 10%, nel caso di contratto concordato. L’aliquota del 10% è stata fissata dal decreto Piano casa, ed in vigore dal 1° gennaio 2014 fino al 31.12.2017. In precedenza l’aliquota era del 15%.

Opzione con il modello RLI dal 1° aprile

In genere la durata dell’opzione coincide con la durata del contratto o, nei casi in cui l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto. E’ comunque possibile:
  • revocare l’opzione alla fine di ciascuna annualità contrattuale;
  • effettuare l’opzione in ciascuna annualità successiva alla prima, per i contratti per i quali non era stata originariamente applicata.
La scelta della cedolare va ordinariamente effettuata al momento della registrazione del contratto, con il modello RLI. Se la scelta avviene in un’annualità successiva alla prima l’opzione si manifesta con la compilazione del modello RLI entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente. Per i contratti che non hanno l’obbligo di registrazione (quelli di durata ≤ 30 giorni), l’opzione va effettuata nel mod. Unico dell’anno in cui sono dichiarati i relativi redditi da locazione.
Si ricorda che il modello RLI (approvato con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 gennaio 2014) ha sostituito definitivamente il modello 69 dal 1° aprile 2014; è infatti terminato il periodo transitorio (che andava dal 3 febbraio al 31 marzo 2014) in cui era possibile utilizzare indifferentemente il modello RLI o il mod. 69.
Per tutta la durata dell’opzione è sospesa la facoltà di richiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo, inclusa la variazione ISTAT.

Raccomandata all’inquilino

Entro il termine di registrazione del contratto, o entro 30 giorni dalla decorrenza dell’opzione, il locatore deve inviare con raccomandata la comunicazione all’inquilino, con cui lo informa della rinuncia all’aggiornamento del canone. Tale adempimento è a pena di decadenza dell’opzione della cedolare.
La raccomandata non è necessaria se nel contratto è espressamente stabilita una clausola che prevede il divieto di aggiornamento del canone e per i contratti di locazione di durata complessiva nell’anno inferiore a trenta giorni.

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