Edilizia: le semplificazioni del Decreto del Fare
settembre 8 | Pubblicato da Luigi Sorreca | EconomiaRistrutturazioni e ricostruzioni senza richiesta di permesso anche con modifiche alla sagoma degli edifici – Silenzio-assenso in 30 gg. per lo Sportello Unico Edilizia
Con il Decreto del fare, convertito nella legge n.98/ 2013 si conferma il tentativo del governo di puntare sull’edilizia per rilanciare l’economia del nostro paese. Ciò però mantenendo o introducendo importanti clausole di salvaguardia del territorio, già pesantemente logorato da decenni di cementificazione. Ecco quindi la riconferma degli incentivi per le ristrutturazioni e per le modifiche volte al risparmio energetico degli edifici ed ecco anche nuove semplificazioni e il venir meno di divieti che di fatto limitavano tali interventi.
Vediamo nello specifico cosa porta di nuovo in questo settore la Legge del fare che con l’art. 30 introduce modifiche al Testo unico in materia edilizia (nuovo art. 23 bis del d.P.R. 380/2001).
- La principale novità riguarda la possibilita di ristrutturare un edificio da riqualificare attraverso lademolizione e successiva ricostruzione anche con sagoma diversa dalla precedenteciòè modificandone l’aspetto esterno (ad esempio con l’aggiunta di un piano e la contestuale riduzione della pianta) senza la necessità di ottenere il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività (DIA), che era prevista in precedenza ma semplicemente sulla base della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia.L’unico caso in cui resta l’obbligo del rispetto della sagoma precedente è quello relativo agli immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale. Per questa tipologia di edifici l’avvio delle opere deve avvenire dopo il rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle relative i norme e comunque non è consentita, come forma di ristrutturazione, la demolizione e ricostruzione e/o il ripristino di edifici crollati o demoliti senza che sia rispettata la sagoma dell’edificio preesistente.
- Si ricomprende ora in questo tipo di ristrutturazione edilizia anche il  ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demolit prima dell’inizio dei lavori, purché vi sia prova della precedente esistenza con la stessa volumetria, anche se distribuita diversamente.
In entrambi i casi la norma prevede per i comuni la facoltà  di definire tramite delibera entro il 30 giugno 2014 con riguardo ai Centri Storici un piano specifico concernente le aree per le quali resti necessario il permesso di costruire vero e proprio.
3. Per quanto riguarda gli interventi assoggettati alla sola comunicazione di inizio , ad es. i lavori per modifiche interne in edifici adibiti ad esercizio di impresa, cade l’obbligo di avvalersi di un tecnico indipendente e potrà essere la stessa impresa a occuparsi della pratica, come già succede nell’edilizia residenziale.
Silenzio assenso e Sportello Unico Edilizia
L’articolo 30 L.n. 98/2013 ha ridotto anche il silenzio assenso in edilizia, precedentemente fissato in 90 giorni, a 30 gg.
In pratica la mancata risposta dell’ amministrazione entro i 30 giorni dalla proposta è da intendere come risposta positiva e permette di inizare i lavori. Eventuali contestazioni su tali lavori devono essere presentate da terzi entro 60 giorni. Ciò non si applica però se ci sono particolari vincoli ambientali o artistici sull’immobile. In questi casi comunque si potrà d’ora in poi sempre fare riferiimento unicamente allo Sportello Unico per l’edilizia del Comune che è tenuto a raccogliere le varie autorizzazioni necessarie e a rispondere al cittadino. Il silenzio del Comune per 30 giorno dopo la presentazione dell’istanza, è da intendere come un rigetto dell’istanza. L’esito negativo dell’istanza deve essere comunicato dal Comune al privato al massimo dopo 5 giorni, in modo che il privato possa fare ricorso al Tar, entro 60 giorni. L’assenza di risposta in questo caso forma il silenzio-rifiuto. Non è comunque possibile iniziare il lavori prima della definizione della pratica.